Legge Regionale 5 luglio 1984, n. 33
Modifica agli artt. 6 (1° comma) e 7 (2° comma, lettere f ed i della legge regionale 23 ottobra 1979, n. 65 « Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie ».(1)
Art. 1(2)
[Il 1° comma dell art. 6 della
L. R. 23/ 10/ 1979, n. 65 e soppresso e sostituito dal seguente:
Alle Associazioni di
cui alla lettera f del successivo art. 7 possono essere
erogati contributi per il potenziamento dei compiti istituzionali con
particolare riguardo ai fini di formazione sociale - culturale e per lo
svolgimento di studi e convegni .]