Anno 1984
Numero 34
Data 05/07/1984
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 5 luglio 1984, n. 34

Modifica alla legge regionale n. 33 del 14 aprile 1975, recante norme sulla assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.(1) 


(1) Legge già abrogata  dalla l.r. 28/98 è stata nuovamente abrogata dalla  l. r. 8/2001, art. 6


Art. 1

(2) 


[L art. 2 della L. R. del 14 aprile 1975, n. 33 e modificato come segue:

Il contratto di assicurazione senza diritto a rivalsa e cumulativo e prevede le seguenti indennita:

L. 70.000.000 in caso di invalidita permanente;

L. 50.000.000 in caso di morte;

L. 50.000 per ogni giorno di invalidita temporanea.

La convenzione con un Istituto assicurativo di comprovata solidita, scelto a licitazione privata, e stipulata dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell Ufficio di Presidenza .]



(2) Legge già abrogata  dalla l.r. 28/98 è stata nuovamente abrogata dalla  l. r. 8/2001art. 6


Art. 2

(3) 


[L onere derivante dall applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del cap. 00102 Spese per indennita di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi  del bilancio 1984 e del bilancio pluriennale.]




(3) Legge già abrogata  dalla l.r. 28/98 è stata nuovamente abrogata dalla  l. r. 8/2001art. 6