Legge Regionale 5 luglio 1984, n. 34
Modifica alla legge regionale n. 33 del 14 aprile 1975, recante norme sulla assicurazione infortuni in favore dei Consiglieri regionali.(1)
Art. 1(2)
[L art. 2 della L. R. del 14
aprile 1975, n. 33 e modificato come segue:
Il contratto di
assicurazione senza diritto a rivalsa e cumulativo e prevede le seguenti
indennita:
L. 70.000.000 in caso di
invalidita permanente;
L. 50.000.000 in caso di
morte;
L. 50.000 per ogni giorno di
invalidita temporanea.
La convenzione con un Istituto
assicurativo di comprovata solidita, scelto a licitazione privata, e stipulata
dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell Ufficio di Presidenza .]