Legge Regionale 5 luglio 1984, n. 35
Modifica all' art. 2, lett. b), della legge regionale 31 luglio 1979, n. 49.(1)
Articolo unico [La lett. B dell art. 2 della legge regionale 31/ 7/ 1979, n. 49 e sostituita dalla
seguente:
dai membri nominati su
designazione dei Comitati regionali delle Associazioni di rappresentanza e
tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, in numero di
quattro per ciascuna Associazione .]