Legge Regionale 27 agosto 1984, n. 41 Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del turismo pugliese attraverso sponsorizzazioni delle manifestazioni sportive.(1)
Art. 1(2) [Al fine di dare
attuazione ai principi sanciti nello Statuto, la Regione Puglia affida il
compito di pubblicizzare la terra di Puglia alle societa sportive riconosciute
dal CONI, che disputano gare fuori del territorio regionale o che
organizzano manifestazioni sportive di
interesse nazionale o internazionale.]
Art. 2(3) [Per l attuazione di quanto
previsto dall art.1 e istituita la Commissione Turismo e Sport , che ha il compito di porre ai competenti organi regionali gli
interventi ammissibili.
La Commissione e
composta:
a) dall Assessore regionale
allo Sport e Turismo, che la presiede;
b) dai Coordinatori degli
Assessorati allo Sport e Turismo, all
Agricoltura, all Artigianato e alla Cultura;
c) dal Presidente del Comitato
regionale CONI;
d) da n. 3 esperti segnalati
dagli Enti nazionali di promozione sportiva;
e) da un rappresentante dell
USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana);
f) da un esperto di
programmazione turistica;
g) da un esperto di tecnica
pubblicitaria e della comunicazione;
h) da 5 Presidenti delle
Federazioni Sportive designati dal Comitato regionale del CONI.
La Commissione viene nominata
con Decreto del Presidente della giunta regionale su proposta dell Assessore al
Turismo e Sport.]
Art. 3(4) [La Commissione di cui all art.
2, entro un mese dalla decorrenza dei termini previsti all art. 5:
a) valuta le necessita
pubblicitarie regionali nel quadro del Piano regionale di Sviluppo e propone un
piano organico di intervento pubblicitario nel settore
sportivo;
b) indica le condizioni della
sponsorizzazione, da inserire in una apposita convenzione da sottoporre alle
societa consenzienti;
c) predispone il piano di
riparto fra le societa da ammettere a contributo.]
Art. 4(5) [Le societa sportive pugliesi
possono avvalersi della presente legge attraverso una sponsorizzazione totale o
parziale. Con la sponsorizzazione totale la societa s impegna a mantenere per tutta la stagione
sportiva gli impegni contrattuali assunti con la Regione e a non assumere altri
impegni pubblicitari.
E facolta della Regione, su
indicazione della Commissione Turismo e Sport, consentire la sponsorizzazione
totale o parziale.]
Art. 5(6) [Le societa che volessero
avvalersi della presente legge devono far pervenire ogni anno, entro il 31 marzo
o il 30 settembre, all Assessorato regionale allo Sport e Turismo la richiesta
dello sponsorizzazione, precisando se deve intendersi totale o parziale.
Alla domanda va allegato:
a) programma di massima degli
impegni agonistici per la stagione sportiva con il calendario delle trasferte o/
e delle manifestazioni sportive nazionali o internazionali previste e la
indicazione delle localita;
b) curriculum dei risultati
agonistici conseguiti dalla societa nei tre anni precedenti;
c) piano finanziario di massima
con la previsione delle entrate e delle uscite.
La documentazione di cui ai
punti a) e b) deve essere convalidata per corrispondenza al vero dalla
Federazione sportiva, a cui la societa e affiliata.]
Art. 6(7) [Alle societa che
accettano la sponsorizzazione proposta dalla Commissione Turismo e Sport, la Regione garantisce un contributo nella
misura massima di 50 milioni in rapporto
all importanza della attivita sportiva programmata.]
Art. 7(8) [Il 60% dell erogazione
dei contributi di cui all art. 6 sara effettuato ad approvazione del piano da
parte della Giunta regionale. Il rimanente 40% ad attivita conclusa.]
Art. 8(9) [La Giunta regionale,
entro il 31 Maggio e il 30 Novembre di ogni anno, previo esame della Commissione
consiliare competente e sulla base della proposta della Commissione di cui all
art. 2 della presente legge, approva il piano di riparto dei
contributi.]
Art. 9(10) [Per l attuazione della
presente legge si prevede, per il 1984, la somma di L. 500.000.000 da
finanziarsi come segue:
BILANCIO
1984
PARTE II - SPESA
-
Variazione in
aumento
Cap. 12206( cni)
Interventi per lo sviluppo ed il sostegno del Turismo pugliese attraverso
sponsorizzazione delle manifestazioni sportive
competenza L. 500.000.000 cassa
L. 500.000.000
Cap. 16202 Fondo per
il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente
competenza L. 500.000.000 cassa
L. 500.000.000
Per gli esercizi successivi si
provvedera con le rispettive leggi di Bilancio con uno stanziamento annuale di
1 miliardo.]
Art. 10(11) [Per la prima applicazione
le richieste vanno presentate entro 20 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge. La Giunta regionale, previo esame della Commissione consiliare
competente e sulla base della proposta della Commissione Turismo e Sport,
approva il piano di riparto entro 80 giorni dall entrata in vigore della
presente legge. La Commissione Turismo e Sport viene nominata entro un mese
dall entrata in vigore della presente legge.]
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