Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 5
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 giugno 1980, n. 79 e 19 marzo 1982, n. 13 in materia di trasporti(1)
Art. 1(2)
[1. Il primo comma dell art. 25
della L. R. 23- 6- 80, n. 79, la cui applicazione, a norma dell art. 3 della L.
R. 19- 3- 1982, n. 13, e limitata al 31- 12- 1981, e così modificato:
A domanda della ditta
interessata, da presentarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge, si fa luogo alla revisione della sovvenzione
corrisposta per l anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto
anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni e da istituzioni
di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorche tali
provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla Giunta regionale. Sara
inoltre tenuto conto della mutata entita degli oneri relativi al materiale ed
al personale .
2. Il quarto comma del medesimo
art. 25 della L. R. 23- 6- 1980, n. 79 e soppresso.]