Legge Regionale 25 gennaio 1984, n. 8 Interpretazione autentica art. 4 legge regionale 17 giugno 1983, n. 9.(1)
Art. 1(2) [1. L art. 4, III comma, della
LR 17- 6- 1983, n. 9 deve essere interpretato conformemente alle disposizioni
della presente legge, e cioe nel senso che, anche per il periodo intercorrente
tra la fine dei corsi dell anno
formativo 1981/ 82 e l inizio di quelli dell anno 1982/ 83, sono a
carico della Regione Puglia le spese sopportate dagli enti gestori e rivenienti
dalla applicazione del CCNL degli operatori della formazione professionale, per
il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
che: 1) sia inserito nella seconda
parte dell albo nonche nell elenco di cui all art. 26 della LR 17- 10- 1978,
n. 54, aggiornati al 30- 9- 1982 ai sensi dell art. 1 della LR 17- 6- 1983, n.
9; 2) sia stato ad esclusiva
disposizione dell ente gestore pubblico o privato anche, se assegnato per
effetto di mobilita o trasferimento di ufficio: a) per attivita comunque
connesse alla formazione professionale anche se diverse dall effettivo
insegnamento, previste dagli artt. 6,
III comma, e 33 della LR 17- 10- 1978, n. 54, b) per attivita di
aggiornamento destinate agli operatori della formazione professionale, ai sensi
dell art. 25 della LR 17- 10- 1978, n. 54.
2. Quanto previsto al
precedente comma si applica anche per il personale che, trovandosi comunque
nelle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), dopo l avvio dei corsi
dell anno 1982/ 83 non sia stato, parzialmente o totalmente, impegnato in
attivita propriamente corsuali ma sia
stato ad esclusiva disposizione dell ente gestore, fino alla conclusione dell
anno formativo 1982/ 83, per le attivita di riqualificazione o riconversione di
cui agli artt.1 e 3 della LR 17- 6- 1983, n. 9 o per le attivita di cui agli
artt. 6, III comma, e 33 della LR 17- 10- 1978, n. 54.]
Art. 2(3) [1. Agli enti di formazione
professionale delegati e convenzionati sono rimborsate le spese di cui al
precedente articolo ove siano dagli stessi attestati sia la presenza degli
operatori presso le rispettive sedi di servizio che l impegno nelle attivita
di cui al punto 2) dell art. 1 della presente legge.
2. I finanziamenti saranno
erogati, a ciascun ente gestore delegato o convenzionato, in unica soluzione e
con le modalita previste dal IV comma dell art. 4 della LR 17- 6- 1983, n.
9.
3. Il rendiconto finale sara
presentato nei modi previsti dall art. 14 della LR 17- 10- 1978, n. 54.]
Art. 3(4) [1. Agli oneri derivanti dall
applicazione della LR 17- 6- 1983, n. 9, così come interpretata dalla presente legge, si provvede, per la
parte di spesa da sostenere a carico del corrente esercizio finanziario, nella
seguente maniera:
1) per gli oneri relativi all
anno 1982 (periodo 1/ 10/ 1982 - 31- 12- 1982), valutati in L. 10.000.000.000,
con i fondi del cap. 11404 Passivita arretrate relative alla
formazione professionale del bilancio regionale 1983 - Parte II Spesa,
i cui stanziamenti sono stati adeguatamente incrementati con la legge di
variazione al bilancio di previsione per l esercizio 1983, approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1983;
2) per gli oneri relativi all
anno 1983, valutati in L. 42.300.000.000:
a) per L. 33.100.000.000 con i
fondi gia stanziati per la voce Personale nel piano generale
di formazione professionale 1982/ 83, approvato dal Consiglio regionale nelle
sedute del 13- 4- 83 e 13- 5- 1983, ed impegnati sul cap. 11102 Finanziamento dell attivita di formazione professionale del bilancio
regionale 1983 - Parte II Spesa;
b) per la restante somma di L.
9.200.000.000 attraverso ulteriore prelievo dal cap. 11102 del bilancio
regionale 1983 – Parte II Spesa, i cui stanziamenti sono stati adeguatamente
incrementati con la legge di variazione al bilancio di previsione 1983,
approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29- 11- 1983.]
Art. 4(5) [1. Sono esclusi dai
benefici della presente legge gli operatori che dalla pubblicazione dell albo
risulteranno aver svolto un doppio lavoro in tutto il periodo relativo al
pregresso retributivo.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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