Anno 1984
Numero 8
Data 25/01/1984
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note
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Legge Regionale 25 gennaio 1984, n. 8

Interpretazione autentica art. 4 legge regionale 17 giugno 1983, n. 9.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002, art. 36


Art. 1

(2) 


[1. L art. 4, III comma, della LR 17- 6- 1983, n. 9 deve essere interpretato conformemente alle disposizioni della presente legge, e cioe nel senso che, anche per il periodo intercorrente tra la fine dei corsi dell anno  formativo 1981/ 82 e l inizio di quelli dell anno 1982/ 83, sono a carico della Regione Puglia le spese sopportate dagli enti gestori e rivenienti dalla applicazione del CCNL degli operatori della formazione professionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che:

1) sia inserito nella seconda parte dell albo nonche nell elenco di cui all art. 26 della LR 17- 10- 1978, n. 54, aggiornati al 30- 9- 1982 ai sensi dell art. 1 della LR 17- 6- 1983, n. 9;

2) sia stato ad esclusiva disposizione dell ente gestore pubblico o privato anche, se assegnato per effetto di mobilita o trasferimento di ufficio:

a) per attivita comunque connesse alla formazione professionale anche se diverse dall effettivo insegnamento, previste dagli artt. 6,  III comma, e 33 della LR 17- 10- 1978, n. 54,

b) per attivita di aggiornamento destinate agli operatori della formazione professionale, ai sensi dell art. 25 della LR 17- 10- 1978, n. 54.

2. Quanto previsto al precedente comma si applica anche per il personale che, trovandosi comunque nelle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), dopo l avvio dei corsi dell anno 1982/ 83 non sia stato, parzialmente o totalmente, impegnato in attivita propriamente corsuali  ma sia stato ad esclusiva disposizione dell ente gestore, fino alla conclusione dell anno formativo 1982/ 83, per le attivita di riqualificazione o riconversione di cui agli artt.1 e 3 della LR 17- 6- 1983, n. 9 o per le attivita di cui agli artt. 6, III comma, e 33 della LR 17- 10- 1978, n. 54.]



(2) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002art. 36


Art. 2

(3) 


[1. Agli enti di formazione professionale delegati e convenzionati sono rimborsate le spese di cui al precedente articolo ove siano dagli stessi attestati sia la presenza degli operatori presso le rispettive sedi di servizio che l impegno nelle attivita di cui al punto 2) dell art. 1 della presente legge.

2. I finanziamenti saranno erogati, a ciascun ente gestore delegato o convenzionato, in unica soluzione e con le modalita previste dal IV comma dell art. 4 della LR 17- 6- 1983, n. 9.

3. Il rendiconto finale sara presentato nei modi previsti dall art. 14 della LR 17- 10- 1978, n. 54.]  



(3) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002art. 36


Art. 3

(4) 


[1. Agli oneri derivanti dall applicazione della LR 17- 6- 1983, n. 9, così come interpretata  dalla presente legge, si provvede, per la parte di spesa da sostenere a carico del corrente esercizio finanziario, nella seguente maniera:

1) per gli oneri relativi all anno 1982 (periodo 1/ 10/ 1982 - 31- 12- 1982), valutati in L. 10.000.000.000, con i fondi del cap. 11404 Passivita arretrate relative alla formazione professionale del bilancio regionale 1983 - Parte II Spesa, i cui stanziamenti sono stati adeguatamente incrementati con la legge di variazione al bilancio di previsione per l esercizio 1983, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 novembre 1983;

2) per gli oneri relativi all anno 1983, valutati in L. 42.300.000.000:

a) per L. 33.100.000.000 con i fondi gia stanziati per la voce Personale nel piano generale di formazione professionale 1982/ 83, approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 13- 4- 83 e 13- 5- 1983, ed impegnati sul cap. 11102 Finanziamento dell attivita di formazione professionale del bilancio regionale 1983 - Parte II Spesa;

b) per la restante somma di L. 9.200.000.000 attraverso ulteriore prelievo dal cap. 11102 del bilancio regionale 1983 – Parte II Spesa, i cui stanziamenti sono stati adeguatamente incrementati con la legge di variazione al bilancio di previsione 1983, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29- 11- 1983.]  



(4) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002art. 36


Art. 4

(5) 


[1. Sono esclusi dai benefici della presente legge gli operatori che dalla pubblicazione dell albo risulteranno aver svolto un doppio lavoro in tutto il periodo relativo al pregresso retributivo.]


(5) Legge abrogata dalla l. r. 15/2002art. 36


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.