Legge Regionale 26 marzo 1985, n. 12 Istituzione dell' Osservatorio sul Mercato del Lavoro.(1)
Art. 1(Finalita)(2) [La Regione Puglia
istituisce l Osservatorio del Mercato del Lavoro per favorire il raggiungimento
degli obiettivi previsti dall art. 3 dello Statuto regionale in materia di
programmazione socio - economica e territoriale, per far fronte alle esigenze di
progettazione degli interventi e delle attivita di orientamento e formazione
professionale, secondo quanto stabilito dalla legge - quadro 21 dicembre 1978,
n. 845, per conoscere i termini qualitativi e quantitativi delle componenti
strutturali della domanda e della offerta del lavoro e delle relative dinamiche,
e per coordinare le iniziative e gli interventi di competenza regionale, come
dalle norme del DPR 24 luglio 1977, n. 616.]
Art. 2(Compiti)(3) [All Osservatorio del Mercato
del Lavoro sono assegnati i seguenti compiti:
a)- la definizione e la
realizzazione di programmi di rilevazione atti a consentire una conoscenza
sempre piu approfondita, a livello regionale e locale, della struttura
occupazionale e della sua evoluzione;
b)- la predisposizione di
informazioni analitiche, coerenti e finalizzate, relative ad aree territoriali,
settori di attivita o tipologie professionali specifiche interessate a
particolari problemi;
c)- la predisposizione e la
diffusione di note periodiche corredate di quadri statistici che consentano di
seguire l evoluzione dei principali fenomeni che caratterizzano il mercato del
lavoro;
d)- la redazione e la
diffusione di un rapporto annuale sullo stato della occupazione, sulla domanda e
offerta di lavoro e sulle esigenze formative derivanti dalla dinamica
tecnologica del sistema delle imprese e dei servizi sociali, che dovra essere
presentato alla Giunta regionale, che ne curera l utilizzo secondo le
finalita del precedente art. 1.]
Art. 3(Articolazione
territoriale)(4) [Per l assolvimento dei
compiti di cui all articolo precedente l Osservatorio si avvale di una
struttura centrale - Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro- e di una
struttura per ogni Provincia e per altre realta territoriali da individuare –
Osservatori Territoriali del Mercato del Lavoro.]
Art. 4(Organizzazione dell
Osservatorio)(5) [Con la legge regionale si
provvedera alla organizzazione delle strutture dell Osservatorio sul Mercato
del Lavoro e alla definizione degli organici.]
Art. 5(Collaborazioni)(6) [Per il reperimento dei dati e
delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti di istituto,
l Osservatorio puo avvalersi della collaborazione degli Uffici periferici del
Ministero del Lavoro, della Pubblica Istruzione ed in particolare delle
Universita, delle Camere di Commercio, dell INPS, dell ISTAT, delle
Associazioni Imprenditoriali, delle Centrali Cooperative e delle Organizzazioni
Sindacali e di esperti particolarmente qualificati.
Con detti Enti ed Associazioni
possono essere stipulate, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico di
cui al successivo art. 6, apposite convenzioni, in cui e previsto, ove la
collaborazione non sia gratuita, il rimborso da parte della Regione degli oneri
sostenuti per fornire la collaborazione richiesta.
I Comuni e le Province, anche
attraverso le delegazioni regionali ANCI e UPI, possono formulare all
osservatorio regionale proposte riguardanti il perseguimento delle finalita
della presente legge.]
Art. 6(Comitato Tecnico Scientifico e
Segreteria Tecnica)(7) [Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e istituito, con Decreto del Presidente
della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, un
Comitato Tecnico Scientifico.
Esso e formato da n. 6 esperti
particolarmente qualificati e di comprovata esperienza nella materia, dal
responsabile regionale dell Osservatorio e dal Direttore dell Ufficio
regionale del Lavoro.
Il Comitato e presieduto dall
Assessore regionale al Lavoro.
Il Comitato dura in carica tre
anni. Gli incarichi ai componenti del
Comitato sono rinnovabili.
I compensi sono stabiliti con
la deliberazione di nomina secondo i criteri previsti dall art. 5 della LR 12/
8/ 81, n. 45.
Il
Comitato:
- sovraintende alla
formulazione dei programmi di rilevazione e alla presentazione dei
risultati;
- suggerisce lo svolgimento di
indagini e rilevazioni su specifici problemi di settore e di aree anche per
mettere a punto le metodologie di raccolta e di utilizzo di specifiche
informazioni;
- provvede alla redazione del
rapporto annuale.
Il Comitato Tecnico Scientifico
si avvale dell assistenza di una segreteria tecnica, coordinata dal
responsabile dell Osservatorio regionale.
La segreteria tecnica avra,
inoltre, il compito di assistere sul piano tecnico e metodologico gli
Osservatori territoriali nel corso dello svolgimento della loro attivita e di
istruire i programmi ed i progetti da sottoporre al Comitato
stesso.
La struttura dell Osservatorio
regionale fornisce il personale e le collaborazioni necessarie per il normale
funzionamento della segreteria tecnica e del Comitato Tecnico Scientifico.]
Art. 7(Coordinamento
interassessorile)(8) [L Assessore preposto all
attivita dell Osservatorio, al fine di garantire la coerenza tra gli elementi
desunti dalle analisi e dalle informazioni sul Mercato del Lavoro e le scelte di
programmazione socio - economica e
territoriale e le iniziative e gli interventi della Giunta regionale,
promuove periodiche riunioni di coordinamento
interassessorile.
Agli Assessori preposti alla
programmazione e alle attivita economiche, produttive e di formazione
professionale, viene presentato annualmente il programma di rilevazione ed
elaborazione dell Osservatorio e vengono presentati trimestralmente i risultati
acquisiti.
Nel corso delle riunioni
possono essere decisi progetti di indagine e rilevazione di interesse
interassessorile e assunti i relativi impegni organizzativi; possono inoltre
essere modificate le priorita previste dal programma di rilevazione dell
Osservatorio, purche tali modifiche non pregiudichino le finalita e gli
obiettivi specificati ai precedenti artt. 1 e 2.]
Art. 8(Piano di
Lavoro)(9) [Al fine di realizzare i compiti
previsti ai precedenti articoli, la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, un
programma di lavoro per l anno successivo corredato da apposito preventivo
finanziario.
La Giunta regionale, entro il
mese di dicembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale un rapporto sull
attivita svolta dall Osservatorio e sul programma di lavoro.]
Art. 9(Rapporti con altri Enti ed
Organismi)(10) [La Regione si impegna ad
assicurare la collaborazione dell Osservatorio alla Commissione regionale per
l impiego e agli altri organismi preposti alla gestione del mercato del lavoro
e previsti dalla legislazione statale, secondo le modalita che verranno
precisate in apposite convenzioni con il Ministero del Lavoro o altri organi
centrali.
Fatte salve particolari
esigenze di segretezza, valutate dal Comitato Tecnico Scientifico, i dati, le
informazioni ed i risultati delle indagini espletate sono messi a disposizione
di chiunque ne faccia richiesta.]
Art. 10(Norma
Finanziaria)(11) [Agli oneri derivanti dall
applicazione della presente legge, si provvede come segue:
PARTE II - SPESA
-
VARIAZIONE IN
AUMENTO
Cap. 1501050 Osservatorio
mercato Lavoro (Titolo I - Bilancio 1985) competenza 1.000.000.000= cassa
1.000.000.000=
VARIAZIONE IN
DIMINUZIONE
Cap. 00401 Fondo per gli
investimenti per la redazione e la realizzazione di programmi e progetti aventi
specifiche funzioni - obiettivo indicate nel Piano regionale di Sviluppo. Legge
Finanziaria regionale 1984, LR n. 24/ 82 e LR n. 8/ 83 - - - - - Art. 7 LR 17/
84- Bilancio 1984 competenza 1.000.000.000= cassa 1.000.000.000=
Il prelevamento dal fondo
globale Cap. 00401 resta confermato al Bilancio 1984, mentre lo stanziamento
relativo alla nuova e maggiore spesa di cui al Cap. 1501050 resta assegnato alla
competenza dell esercizio 1985, ai sensi del 2# e 3# comma dell art. 39 della
LR 17/ 77.
Nei Bilanci del 1984 e 1985 la
variazione di cui al presente articolo dovra risultare in una apposita
annotazione.
Per gli anni successivi gli
oneri troveranno copertura sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci,
ai sensi del 2# comma dell art. 7 della LR 1 Aprile 1984, n.
17.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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