Anno 1985
Numero 13
Data 01/04/1985
Abrogato
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note
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Legge Regionale 1 aprile 1985, n. 13

Delega alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e formazione del catasto stradale.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 14/86, art. 7


Art. 1

(2) 


[1. Con decorrenza 1 gennaio 1985 tutte le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali di cui alla legge 10 febbraio 1982, n. 38 sono delegate alle Province quando la circolazione dei veicoli eccezionali ed i trasporti eccezionali interessino la rete viaria provinciale; le medesime funzioni sono delegate ai Comuni negli altri casi, con l eccezione per le strade statali, regionali, militari ed autostrade.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 14/86, art. 7


Art. 2

(3) 


[1. Qualora i trasporti eccezionali o la circolazione dei veicoli eccezionali ovvero i trasporti effettuati con i veicoli di cui all art. 2 del DM 23 gennaio 1984 interessino strade di pertinenza di piu Province o Comuni, le autorizzazioni sono rilasciate da ciascuno degli enti pubblici delegati nell ambito della propria competenza territoriale.]


(3) Legge abrogata dalla l.r. 14/86, art. 7


Art. 3

(4) 


[1. Nell esercizio delle funzioni amministrative di cui ai precedenti articoli, le Province ed i Comuni sono tenuti ad osservare tutte le norme di legge nonche le disposizioni vigenti o che saranno emanate.]


(4) Legge abrogata dalla l.r. 14/86, art. 7


Art. 4

(5) 


[1. Gli Enti delegati compilano ed aggiornano l archivio delle autorizzazioni rilasciate ed inviano annualmente alla Regione una relazione sull attivita concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.]


(5) Legge abrogata dalla l.r. 14/86, art. 7


Art. 5

(6) 


[1. Alla formazione del catasto e dell archivio di cui all art. 3 del DM 23 gennaio 1984 provvede l Assessorato ai LLPP, utilizzando le proprie strutture tecniche periferiche ed avvalendosi delle Province e dei Comuni.

2. I rapporti tra la Regione, le Province e i Comuni saranno regolati da convenzioni ai sensi dell art. 3 della LR 12 agosto 1981, n. 45.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 14/86, art. 7


Art. 6

(7) 


[1. E abrogata la LR 11 gennaio 1983, n. 2 dalla data del 1 gennaio 1985.]

(7) Legge abrogata dalla l.r. 14/86, art. 7


Art. 7

(8) 


[1. Alle spese conseguenti all attuazione della presente legge si fa fronte per il 1985 con la somma di 200 milioni di lire, in termini di competenza e cassa, prevista nel Cap. 0203400 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1985.]  


(8) Legge abrogata dalla l.r. 14/86, art. 7


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.