Legge Regionale 5 aprile 1985, n. 14 Istituzione dell' Osservatorio Epidemiologico Regionale.
Art. 1(Finalita) (1) La Regione Puglia istituisce, nell’ambito dell’Assessorato alle politiche della salute, lOsservatorio Epidemiologico Regionale per lattività di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione in funzione della programmazione del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dellarticolo 58 della legge n. 833 del 23.12.1978. (•)
(1) Articolo così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 34, c.1, lett. a).
Art. 2(Compiti) LOsservatorio Epidemiologico Regionale (2) è lorganizzazione tecnico-scientifica di cui si avvale la Giunta regionale per: 1) avere dati sulla incidenza delle malattie sul territorio; 2) promuovere indagini epidemiologiche; 3) individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro; 4) elaborare i dati comunque raccolti attinenti a problemi di carattere socio-sanitario, per il loro utilizzo nella programmazione; 5) predisporre il programma annuale di attività per il sistema informativo; 6) predisporre la relazione annuale sullo stato sanitario della Regione. La Giunta regionale, inoltre, può avvalersi dellOsservatorio Epidemiologico Regionale per: a) eseguire studi atti a fornire indicazioni per interventi urgenti su temi particolarmente rilevanti; b) coordinare i modi e i tempi della prevenzione; c) predisporre interventi finalizzati; d) valutare la compatibilità dei programmi con le risorse disponibili, nonchè le specifiche attuative dei programmi; e) valutare lefficacia degli interventi ed i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate; f) promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale.
(2) Con la l.r. 36/94, art. 10, comma 5, è stato disposto che l'osservatorio epidemiologico provvede alla realizzazione del sistema di osservazione epidemiologica.
Art. 3(Organizzazione)(3) 1. L’Osservatorio epidemiologico regionale svolge i propri compiti attraverso: a) le unità operative per l’attività statistica ed epidemiologica delle ASL; b) i dipartimenti di prevenzione delle ASL; c) le altre strutture e presidi delle ASL, delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); d) le strutture regionali e aziendali deputate ai sistemi informativi; e) la collaborazione delle strutture dell’università degli studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui all’articolo 39 della l. 833/1978; f) la collaborazione con altre agenzie, istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, di epidemiologia, di statistica attraverso apposite convenzioni.
(3) Articolo così sostituito dalla l.r. 4/2010, art. 34, c.1, lett. b).
Art. 4(Il Comitato tecnico
scientifico)(4) All attivita dell Osservatorio
Epidemiologico presiede un comitato tecnico scientifico che si avvale di una
segreteria costituita presso lo Assessorato alla Sanita.
Il Comitato tecnico e organo consultivo
della Giunta regionale ed e composto da undici esperti nelle seguenti
materie:
- Epidemiologia
generale;
- Metodologia
statistica;
- igiene ambientale;
- igiene e medicina del
lavoro;
- oncologia;
- tutela materna
infantile;
- Farmacologia;
- Sociologia.
Il Comitato Tecnico Scientifico,
presieduto dall Assessore regionale alla Sanita o da un suo delegato, è
nominato con provvedimento della Giunta regionale e dura in carica cinque
anni.
Il Comitato Tecnico Scientifico, entro
novanta giorni dalla data del suo insediamento, deve predisporre, per
l’approvazione della Giunta regionale, il piano di lavoro pluriennale ed entro
il 31 marzo di ciascun anno successivo deve predisporre, per l’approvazione
della Giunta regionale, la relazione consultiva annuale della attività svolta
nonché eventuali proposte di modifica o integrazione al piano pluriennale di
lavoro. il programma di lavoro.
Il Comitato tecnico scientifico di norma
si riunisce con periodicità mensile.
Ai componenti del Comitato tecnico
scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennità di presenza e il
rimborso delle spese, nella misura prevista dall’art. 4 della legge regionale 12
agosto 1981, n. 45.
(4) Articolo già integrato dalla l.r. 23/ 1987, n. 23 sostituito dalla l.r. 21/96, art. 1., è stato così nuovamente sostituito dalla l.r. 4/2010 art. 34, c.1, lett. c).
Art. 5(Rapporti con le Regioni e con il
laboratorio epidemiologico dell Istituto Superiore di
Sanita) L Osservatorio Epidemiologico
Regionale per interscambi, notizie e coordinamenti di attivita di interesse
interregionale curera i collegamenti con gli Osservatori Epidemiologici delle
altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell Istituto Superiore di
Sanita.
Art. 6(Notiziario) La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dellOsservatorio Epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati della elaborazione dei dati raccolti.
Art. 7(Finanziamento) Gli oneri derivanti dallistituzione e dal funzionamento dellOsservatorio Epidemiologico gravano sul fondo sanitario e saranno individuati annualmente in sede di riparto del fondo sanitario regionale.
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