Anno 1985
Numero 14
Data 05/04/1985
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 12 aprile 1985, n. 42.
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Legge Regionale 5 aprile 1985, n. 14

Istituzione dell' Osservatorio Epidemiologico Regionale.



Art. 1

(Finalita) (1) 


La Regione Puglia istituisce, nell’ambito dell’Assessorato alle politiche della salute, lOsservatorio Epidemiologico Regionale per lattività di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione in funzione della programmazione del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dellarticolo 58 della legge n. 833 del 23.12.1978. (•) 



(1) Articolo così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 34, c.1, lett. a).


Art. 2

(Compiti)


LOsservatorio Epidemiologico Regionale  (2)  è lorganizzazione tecnico-scientifica di cui si avvale la Giunta regionale per:

1)     avere dati sulla incidenza delle malattie sul territorio;

2)     promuovere indagini epidemiologiche;

3)     individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

4)     elaborare i dati comunque raccolti attinenti a problemi di carattere socio-sanitario, per il loro utilizzo nella programmazione;

5)     predisporre il programma annuale di attività per il sistema informativo;

6)     predisporre la relazione annuale sullo stato sanitario della Regione.

La Giunta regionale, inoltre, può avvalersi dellOsservatorio Epidemiologico Regionale per:

a)      eseguire studi atti a fornire indicazioni per interventi urgenti su temi particolarmente rilevanti;

b)     coordinare i modi e i tempi della prevenzione;

c)      predisporre interventi finalizzati;

d)     valutare la compatibilità dei programmi con le risorse disponibili, nonchè le specifiche attuative dei programmi;

e)      valutare lefficacia degli interventi ed i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;

f)      promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale.



(2) Con la l.r. 36/94, art. 10, comma 5, è stato disposto che l'osservatorio epidemiologico provvede alla realizzazione del sistema di osservazione epidemiologica.


Art. 3

(Organizzazione)(3) 


1. L’Osservatorio epidemiologico  regionale svolge i propri compiti attraverso: a) le unità operative per l’attività statistica ed epidemiologica delle ASL; b) i dipartimenti di prevenzione delle ASL; c) le altre strutture e presidi delle ASL, delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); d) le strutture regionali e aziendali deputate ai sistemi informativi; e) la collaborazione delle strutture dell’università degli studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui all’articolo 39 della l. 833/1978; f) la collaborazione con altre agenzie, istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, di epidemiologia, di statistica attraverso apposite convenzioni.



(3) Articolo così sostituito dalla l.r. 4/2010, art. 34, c.1, lett. b).


Art. 4

(Il Comitato tecnico scientifico)(4) 


All attivita dell Osservatorio Epidemiologico presiede un comitato tecnico scientifico che si avvale di una segreteria costituita presso lo Assessorato alla Sanita.

 

Il Comitato tecnico e organo consultivo della Giunta regionale ed e composto da undici esperti nelle seguenti materie:

- Epidemiologia generale;

- Metodologia statistica;

- igiene ambientale;

- igiene e medicina del lavoro;

- oncologia; 

- tutela materna infantile;

- Farmacologia;

- Sociologia.

 

Il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dall Assessore regionale alla Sanita o da un suo delegato, è nominato con provvedimento della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

 

Il Comitato Tecnico Scientifico, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, deve predisporre, per l’approvazione della Giunta regionale, il piano di lavoro pluriennale ed entro il 31 marzo di ciascun anno successivo deve predisporre, per l’approvazione della Giunta regionale, la relazione consultiva annuale della attività svolta nonché eventuali proposte di modifica o integrazione al piano pluriennale di lavoro. il programma di lavoro.

 

Il Comitato tecnico scientifico di norma si riunisce con periodicità mensile.

 

Ai componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposte, se ne hanno diritto, le indennità di presenza e il rimborso delle spese, nella misura prevista dall’art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.



(4) Articolo già integrato dalla l.r. 23/ 1987, n. 23 sostituito dalla l.r. 21/96, art. 1., è stato così nuovamente sostituito dalla l.r. 4/2010 art. 34, c.1, lett. c).


Art. 5

(Rapporti con le Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell Istituto Superiore di Sanita)


L Osservatorio Epidemiologico Regionale per interscambi, notizie e coordinamenti di attivita di interesse interregionale curera i collegamenti con gli Osservatori Epidemiologici delle altre Regioni e con il laboratorio epidemiologico dell Istituto Superiore di Sanita.




Art. 6

(Notiziario)


La Regione cura la pubblicazione di un notiziario trimestrale del sistema informativo e dellOsservatorio Epidemiologico regionale nel quale vengono comunicati i risultati della elaborazione dei dati raccolti.




Art. 7

(Finanziamento)


Gli oneri derivanti dallistituzione e dal funzionamento dellOsservatorio Epidemiologico gravano sul fondo sanitario e saranno individuati annualmente in sede di riparto del fondo sanitario regionale.