Anno 1985
Numero 14
Data 05/04/1985
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 12 aprile 1985, n. 42.
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 5 aprile 1985, n. 14

Istituzione dell' Osservatorio Epidemiologico Regionale.



Art. 1

(Finalita) (1) 


La Regione Puglia istituisce, nell’ambito dell’Assessorato alle politiche della salute, lOsservatorio Epidemiologico Regionale per lattività di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute della popolazione in funzione della programmazione del servizio sanitario regionale, anche in attuazione dellarticolo 58 della legge n. 833 del 23.12.1978. (•) 



(1) Articolo così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 34, c.1, lett. a).


Art. 2

(Compiti)


LOsservatorio Epidemiologico Regionale  (2)  è lorganizzazione tecnico-scientifica di cui si avvale la Giunta regionale per:

1)     avere dati sulla incidenza delle malattie sul territorio;

2)     promuovere indagini epidemiologiche;

3)     individuare i fattori di rischio negli ambienti di vita e di lavoro;

4)     elaborare i dati comunque raccolti attinenti a problemi di carattere socio-sanitario, per il loro utilizzo nella programmazione;

5)     predisporre il programma annuale di attività per il sistema informativo;

6)     predisporre la relazione annuale sullo stato sanitario della Regione.

La Giunta regionale, inoltre, può avvalersi dellOsservatorio Epidemiologico Regionale per:

a)      eseguire studi atti a fornire indicazioni per interventi urgenti su temi particolarmente rilevanti;

b)     coordinare i modi e i tempi della prevenzione;

c)      predisporre interventi finalizzati;

d)     valutare la compatibilità dei programmi con le risorse disponibili, nonchè le specifiche attuative dei programmi;

e)      valutare lefficacia degli interventi ed i benefici prodotti in relazione alle risorse utilizzate;

f)      promuovere la ricerca finalizzata alla realizzazione degli obiettivi del servizio sanitario regionale.



(2) Con la l.r. 36/94, art. 10, comma 5, è stato disposto che l'osservatorio epidemiologico provvede alla realizzazione del sistema di osservazione epidemiologica.


Art. 3

Organizzazione (3) 


1. I compiti dell’Osservatorio epidemiologico sono svolti a livello regionale dall’Area Epidemiologia e Care Intelligence dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (AReSS) attraverso:

a) le Unità Operative di Statistica ed Epidemiologia e le articolazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;

b) le articolazioni dell’Assessorato regionale alla sanità;

c) la collaborazione delle strutture dell’Università degli studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui all’art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) la collaborazione con altri istituti o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, attraverso apposite convenzioni.



(3) Articolo così sostituito dall'art. 134, comma 1, lett. a) della l.r. 42/2024


Art. 4

 Comitato tecnico scientifico  (4) 


1. Con Regolamento, approvato ai sensi dell’art. 44 dello Stato, sono definiti i compiti e la composizione del Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio epidemiologico regionale.



(4) Articolo così sostituito dall'art. 134, comma 1, lett. b) della l.r. 42/2024


Art. 5

Rapporti con gli organismi nazionali (5) 


1. L’Osservatorio epidemiologico regionale cura i rapporti con gli organismi nazionali e delle altre regioni italiane deputati alle attività di osservazione epidemiologica nonché con l’Agenas e con l’Istituto Superiore di Sanità.



(5) Articolo così sostituito dall'art. 134, comma 1, lett. c) della l.r. 42/2024


Art. 6

Comunicazione e informazione (6) 


1. La Regione assicura la comunicazione dei dati sull’andamento epidemiologico, sulla base delle analisi e delle elaborazioni effettuate dall’Osservatorio epidemiologico regionale.



(6) Articolo così sostituito dall'art. 134, comma 1, lett. d) della l.r. 42/2024


Art. 7

(Finanziamento)


Gli oneri derivanti dallistituzione e dal funzionamento dellOsservatorio Epidemiologico gravano sul fondo sanitario e saranno individuati annualmente in sede di riparto del fondo sanitario regionale.