Legge Regionale 5 gennaio 1985, n. 2
Risarcimento danni subiti per colpa dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto persone di interesse locale. Elevazione dei limiti.(1)
Art. 1(2)
[1. Il limite di L. 5.000 di cui
all art. 38, 2 comma, del RD 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dalla legge 2
novembre 1952, n. 1982, e elevato a L. 500.000. Detto limite si riferisce all
ammontare complessivo del risarcimento.
2. Per la richiesta al
dipendente del risarcimento dei danni superiore a L. 500.000 le aziende non
possono procedere al recupero senza la preventiva autorizzazione della Regione.
3. All uopo le aziende
inoltrano istanza, corredata dalla relativa documentazione, al Presidente della
Giunta regionale che provvede, con proprio decreto, sia sulla misura del
risarcimento che sulla sua rateizzazione, dopo aver inteso le
parti.
4. Il Presidente della Giunta
regionale puo delegare l Assessore ai Trasporti alla emissione del decreto di
cui comma precedente.
5. Ulteriori modificazioni del
limite previsto nel presente articolo, che si rendessero necessarie a seguito
delle variazioni del costo della vita, saranno disposte con deliberazione del
Consiglio regionale.]