Legge Regionale 4 maggio 1985, n. 24 Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di interesse regionale.(1)
Art. 1(2) [1. La Regione Puglia, allo
scopo di assolvere alle esigenze di collegamento delle popolazioni delle Isole
Tremiti, concede sovvenzioni annue di esercizio ad imprese che assicurino il
trasporto di passeggeri e di merci a mezzo di elicotteri sulla tratta Foggia
(Aeroporto Gino Lisa) e Isole Tremiti. Le imprese devono essere titolari di concessioni o
licenze di trasporto aereo passeggeri
rilasciato dal competente Ministero dei Trasporti.
2. Le sovvenzioni di esercizio
possono essere erogate anche per eventuali collegamenti di emergenza e
occasionali, di comprovata necessita sociale, dalle stesse isole con l
ospedale S. Giovanni Rotondo e con la sede USL di Vieste.]
Art. 2(3) [1. La Regione assicura la
sovvenzione prevista dal precedente art. 1 assumendo, nei limiti dello
stanziamento annuo previsto in bilancio, gli oneri relativi alla copertura
finanziaria dell eventuale disavanzo di gestione per l esercizio dei
collegamenti aerei sovvenzionabili effettivamente svolti.]
Art. 3(4) [1. L impresa titolare del
servizio aereo di cui all art. 1 potra usufruire dell intervento finanziario
regionale a seguito degli accertamenti tecnico - contabili da espletarsi,
tenendo conto delle spese sovvenzionabili a norma dei precedenti articoli, a
cura di funzionari ispettivi nominati dall Assessore ai Trasporti. La
contabilita relativa alla gestione dei servizi di cui alla presente legge
dovra essere separata da quella relativa ad altri servizi gestiti dalla stessa
impresa.
2. A domanda dell impresa
titolare del servizio aereo, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore ai
Trasporti, puo disporre l erogazione di acconti trimestrali sulla base dei
risultati economici conseguiti nel trimestre precedente.]
Art. 3 bis(5) [1. È facoltà della Giunta Regionale, in alternativa allapplicazione del precedente art. 2, determinare preventivamente il finanziamento annuo dellattività aerea programmata ai sensi del precedente art. 1 e liquidarlo proporzionalmente allattività aerea effettivamente svolta nellanno con le modalità in vigore. Il predetto finanziamento preventivo è calcolato a corpo sulla base dei disavanzi di gestione accertati per i pregressi esercizi aerei ammessi a carico del bilancio regionale, debitamente attualizzati]
Art. 4(6) [1. Ai fini della
determinazione della sovvenzione annua, sono esclusi i servizi effettuati per
collegamenti aerei diversi da quelli di cui all art. 1.]
Art. 5(7) [1. La sovvenzione di cui
ai precedenti articoli sara regolata da apposita convenzione approvata dalla
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.]
Art. 6(8) [1. All onere finanziario di L.
300.000.000= per l attuazione della presente legge si provvede con l
istituzione nel Bilancio di previsione per l anno 1985 del Cap. 0501190
Interventi finanziari in favore di imprese esercenti collegamenti aerei di
interesse regionale, con prelevamento di pari importo dal Cap. 1602040 Fondo
per il finanziamento di leggi regionali in corso di
adozione.
2. Per i successivi esercizi si
provvedera con appositi stanziamenti disposti con leggi di approvazione del
bilancio regionale.]
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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