Legge Regionale 16 maggio 1985, n. 29
Modifiche e integrazioni della legge regionale 18 aprile 1979, n. 24. Provvidenze per la diffusione della cultura musicale, della danza e coreutica.(1)
Articolo unico [La lett. b) dell art. 2 della
L. R. 18- 4- 79, n. 24 e così sostituita:
b) sostenendo la
ricerca nel campo della musica colta e popolare per quanto riguarda la composizione, l esecuzione, la musicologia e la
didattica e promuovendo la creazione di strutture specifiche, altresì di danza e coreutica, laboratori musicali dotati
di mezzi per la sperimentazione e la raccolta del patrimonio folcloristico
regionale e per la formazione di operatori professionali (ricercatori,
riproduttori, folksingers, ecc.) in collaborazione con i conservatori di musica
statali e le Universita regionali; .
L art. 5 della LR 18 aprile
1979, n. 24 Provvidenze per la diffusione della cultura musicale e così sostituito:
Le richieste di
finanziamento dei programmi di attivita vanno inoltrate all Assessorato alla
Cultura per l anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno, corredate
della seguente documentazione:
- programma dettagliato delle
attivita relativo alla stagione musicale per cui si richiede il finanziamento,
con esauriente relazione tecnico - artistica dell attivita da
svolgersi.
Per il triennio 1983/ 85, il
termine di presentazione delle richieste viene fissato al 31 dicembre di ciascun
anno.
L inosservanza del termine di
cui ai commi precedenti escludera dal finanziamento previsto, salvo che non
ricorrano particolari e specifici motivi ritenuti gravi e validi dalla Giunta
regionale, sentito il Comitato di cui al precedente art.
3.
Gli Enti locali territoriali
destinatari dei finanziamenti di cui all art. 4 imputeranno le rispettive somme
nei propri bilanci, su appositi capitoli all uopo predisposti .]