Anno 1985
Numero 30
Data 16/05/1985
Abrogato
Materia Sanità;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 16 maggio 1985, n. 30

Disposizioni per il trasferimento alle UUSSLL e l' inquadramento nei ruoli nominativi del personale dipendente dell' OMNI operante presso i Consultori familiari.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 1

(2) 


[Il personale gia dipendente dell OMNI, con funzioni prevalentemente sanitarie, appartenenti ai profili professionali previsti per l equipe stabile dalla LR 5/ 9/ 1977, n. 30, art. 6, assegnato alle Province ai sensi della L. 1/ 8/ 1977 n. 563, art. 3, e comandato ai Comuni per l attuazione dei Consultori Familiari, e trasferito alla USL presso la quale presta servizio con effetto dalla data di trasferimento alle UUSSLL delle funzioni di cui alla LR 5/ 9/ 1977 n. 30 o con quella di effettiva messa a disposizione, ove il provvedimento di comando sia stato adottato in data successiva.] 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 2

(3) 


[Il personale di cui al precedente art. 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Province, puo richiedere, entro trenta giorni dalla predetta data, l assegnazione ad una Unita Sanitaria Locale della Regione.]


(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 3

(4) 


[All assegnazione e all inquadramento di cui ai precedenti articoli provvede la Giunta regionale dopo aver acquisito la pianta organica della equipe stabile del consultorio determinata ai sensi degli artt. 1, ultimo comma, e 6 della LR 5/ 9/ 1977, n. 30.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 4

(5) 


[Le Unita Sanitarie Locali sono tenute a definire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pianta organica del Consultorio, ove non sia stato gia provveduto, ad adeguarle alla presenza di operatori consultoriali gia dipendenti dell OMNI e considerati dal precedente art. 1.

In caso di omissione, la Giunta regionale provvede a dare attuazione a quanto disposto dal comma precedente.]  



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.


Art. 5

(6) 


[Alla scadenza del termine di cui al precedente art. 2, il personale che non abbia espresso la relativa opzione rimane definitivamente assegnato alle Province.]


(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.