Legge Regionale 16 maggio 1985, n. 30 Disposizioni per il trasferimento alle UUSSLL e l' inquadramento nei ruoli nominativi del personale dipendente
dell' OMNI operante presso i Consultori familiari.(1)
Art. 1(2) [Il personale gia
dipendente dell OMNI, con funzioni prevalentemente sanitarie, appartenenti ai
profili professionali previsti per l equipe stabile dalla LR 5/ 9/ 1977, n. 30,
art. 6, assegnato alle Province ai sensi della L. 1/ 8/ 1977 n. 563, art. 3, e
comandato ai Comuni per l attuazione dei Consultori Familiari, e trasferito
alla USL presso la quale presta servizio con effetto dalla data di trasferimento
alle UUSSLL delle funzioni di cui alla LR 5/ 9/ 1977 n. 30 o con quella di
effettiva messa a disposizione, ove il provvedimento di comando sia stato
adottato in data successiva.]
Art. 2(3) [Il personale di cui al
precedente art. 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso le Province, puo richiedere, entro trenta giorni dalla predetta
data, l assegnazione ad una Unita Sanitaria Locale della
Regione.]
Art. 3(4) [All assegnazione e all
inquadramento di cui ai precedenti articoli provvede la Giunta regionale dopo
aver acquisito la pianta organica della equipe stabile del consultorio
determinata ai sensi degli artt. 1, ultimo comma, e 6 della LR 5/ 9/ 1977, n.
30.]
Art. 4(5) [Le Unita Sanitarie Locali sono
tenute a definire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la pianta organica del Consultorio, ove non sia stato gia
provveduto, ad adeguarle alla presenza di operatori consultoriali gia
dipendenti dell OMNI e considerati dal precedente art. 1.
In caso di omissione, la Giunta
regionale provvede a dare attuazione a quanto disposto dal comma precedente.]
Art. 5(6) [Alla scadenza del termine
di cui al precedente art. 2, il personale che non abbia espresso la relativa
opzione rimane definitivamente assegnato alle Province.]
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