Anno 1985
Numero 34
Data 22/05/1985
Abrogato No
Materia Agriturismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 4 giugno 1985, n. 72.
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Legge Regionale 22 maggio 1985, n. 34

Interventi a favore dell' agriturismo.(1) (2) (3) 


(1) Il Governo ha osservato che: a) la Regione, nel consentire le iniziative per l'allestimento di spazi attrezzati per gli insediamenti campeggistici di cui all'art. 7, secondo comma, lettera f), deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di edilizia e igienico-sanitaria per quanto concerne i rapporti tra il numero di attrezzature campeggistiche e l'ampiezza del fondo e i servizi igienici; b) fra i limiti e le modalità di esercizio delle attività agrituristiche contenute nel provvedimento del Presidente della Giunta regionale di cui all'art. 5, settimo comma, è da intendersi ricompreso anche il rispetto del regime dei prezzi concordati di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.
(2) Vedi anche la l.r. 16/2000.
(3) DA RIVEDERE


Art. 1

Obiettivi della legge.


La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola nazionale, comunitaria e con il piano di sviluppo regionale, promuove ed incentiva attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso lintegrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, e valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici. 




Art. 2

Attività agrituristiche.


Per attività agrituristiche si intendono le attività di ospitalità e promozione svolte da imprenditori agricoli di cui allart. 2135 codice civile, singoli o associati e dai loro familiari di cui allart. 230-bis codice civile, attraverso la utilizzazione di strutture aziendali o interaziendali, la cui attività deve comunque restare prioritaria rispetto a quella agrituristica.

Rientrano tra tali attività:

a) dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri;

c) organizzare attività ricreative o culturali nellambito dellazienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati.

Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nellazienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dellazienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme della presente legge non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. 




Art. 3

Utilizzo locali per attività agrituristiche.


Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nellabitazione dellimprenditore agricolo, ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi rurali.

A tal fine le Amministrazioni provinciali, sentiti i comuni interessati, determinano le località aventi le caratteristiche richieste.

LE.R.S.A.P. è autorizzato a dare in concessione a cooperative di imprenditori agricoli, con priorità a quelle giovanili, o a singoli imprenditori agricoli strutture e complessi di beni della Gestione riforma attualmente disponibili per una loro utilizzazione per fini agrituristici. 




Art. 4

Promozione dellofferta e della domanda turistica.


La Regione finanzia le spese concernenti:

a) la realizzazione di studi e indagini relativi allagriturismo, la realizzazione di manifestazioni, materiale divulgativo ed iniziative atte a sensibilizzare lambiente agricolo alle problematiche agrituristiche. Lattività di cui al presente articolo si attua in base ai programmi presentati alla Giunta regionale dalle associazioni agrituristiche nazionali maggiormente rappresentative operanti nella Regione Puglia.

I programmi devono pervenire alla Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno.

La Regione, nellambito dei programmi di promozione agrituristica, svolge attività di pubblicità e propaganda dellofferta agrituristica regionale ed assicura la formazione permanente sia di tecnici animatori sia delle famiglie rurali allagriturismo.

Lattività di cui al presente articolo è svolta dalle Associazioni agrituristiche coordinate dallassessorato regionale al turismo. 




Art. 5

Elenco regionale degli operatori agrituristici.


Presso la Regione Puglia è istituito lelenco degli imprenditori agricoli che praticano lagriturismo.

 Allelenco possono essere iscritti i conduttori di aziende agricole di cui allart. 2 della presente legge che intendono praticare lofferta agrituristica per almeno 60 giorni allanno, ovvero dei familiari conviventi.

 La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Comune dove ha sede il centro aziendale e deve contenere la descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere e lindicazione dei requisiti propri dellazienda che rendono possibile lo svolgimento delle attività stesse.

 Liscrizione nellelenco è decisa, sulla base dei requisiti predetti, da una apposita Commissione regionale istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

-        dal Direttore dell’Area Politiche dello sviluppo rurale della Regione Puglia o suo delegato, che la presiede;(4) 

-        da un funzionario regionale dellAssessorato al Turismo;

-        da un funzionario regionale dellAssessorato allAgricoltura;

-        da sei esperti, di cui tre nominati su designazione delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello      nazionale, presenti nel CNEL, e tre su designazione delle Associazioni di agriturismo maggiormente rappresentative a livello nazionale;

-        da un rappresentante designato dallAssociazione regionale delle Agenzie di viaggio e turismo.

Listruttoria della domanda e laccertamento dei requisiti occorrenti per liscrizione sono eseguiti dalla Provincia  competente per territorio.

  Contro le decisioni negative della Commissione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento relativo.

 Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli iscritti nellelenco un certificato di operatore agrituristico attestante le attività consentite ed i limiti e le modalità di esercizio delle attività stesse, fatte salve comunque le disposizioni vigenti in materia di concessione e licenze. ((5) )

Gli operatori iscritti nellelenco beneficiano:

a) delle attività di promozione e propaganda di cui al precedente art. 4;

b) dei contributi di cui al secondo comma del successivo art. 7, ove in possesso del requisito oggettivo ivi previsto.

 Per coloro che richiedono i benefici di cui alla precedente lettera b) onde conseguire lidoneità ricettiva dei locali destinati alla utilizzazione agrituristica, liscrizione nellelenco è subordinata allaccertamento previsto al secondo comma del successivo art. 10, concernente lavvenuta esecuzione dei lavori e degli acquisti ammessi a contributo.

La Giunta regionale può accordare anticipazioni fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile.



(4) Comma così modificato dalla l.r. 26/2012, art. 9
(5) In sede di visto per il controllo il Governo ha osservato che:


Art. 6

Obblighi agli operatori iscritti nellelenco.


Loperatore iscritto nellelenco regionale ha lobbligo di esporre al pubblico il certificato di cui al terzultimo comma dellarticolo precedente e di esercitare le attività consentite nei limiti e con le modalità indicate nel certificato stesso.

La cancellazione dallelenco è disposta dalla commissione di cui al precedente art. 5 qualora si accerti che liscritto è venuto meno agli obblighi di cui al comma precedente, ovvero che ha perduto i requisiti per la iscrizione. Gli accertamenti relativi sono operati dalla Provincia competente per territorio.

Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notifica della revoca stessa.

La cancellazione delliscrizione comporta lobbligo di restituzione dei contributi di cui al successivo art. 4, qualora sia pronunciata prima di cinque anni dalla loro erogazione. 




Art. 7

Iniziative finanziabili agli operatori agricoli.


Per lattuazione della presente legge, la Regione concede contributi finanziari in conto capitale agli imprenditori agricoli, singoli o associati, le cui aziende ricadono nelle zone delimitate ai sensi del precedente art. 3 e che siano iscritti o abbiano richiesto di iscriversi nellelenco di cui al precedente art. 5.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi per le seguenti iniziative:

a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione e sistemazione di stanze e cucine da destinare allutilizzazione turistica in fabbricati censiti nel Catasto rurale nonché il restauro degli stessi;

b) installazione nei fabbricati aziendali o sociali, di strutture per la conservazione, per la vendita a dettaglio o per il consumo dei prodotti agricoli, prevalentemente lavorati in proprio;

c) installazione, ripristino o miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, elettrici a servizio dei locali di cui alla precedente lettera a);

d) realizzazione di impianti ed attrezzature per il tempo libero, al servizio anche delle famiglie rurali;

e) realizzazione di aree attrezzate a verde;

f) allestimento di spazi attrezzati per la sosta di tende, roulotte e camper, in adiacenza a fabbricati rurali con relativi servizi igienici.  (6) 

Le provvidenze regionali vanno prioritariamente destinate a quelle aziende che per posizione ed estensione dei territori, per composizione del nucleo familiare, ricavano dallagricoltura redditi non sufficienti per i quali si appalesa la necessità di una integrazione di reddito con attività accessoria.

Per le attività svolte dalle Associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale la Regione può concedere contributi di funzionamento nella misura massima dell80% delle spese ritenute ammissibili. 




(6) In sede di visto per il controllo il Governo ha osservato che:


Art. 8

Misura dei contributi.


I contributi per liniziativa di cui alla lettera a) del precedente art. 7 sono fissati nella misura massima del 60% della spesa ritenuta ammissibile. Per le iniziative di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 7 i contributi sono fissati nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

Per le iniziative proposte da enti locali o enti pubblici i contributi di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo dell80%.

I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili, per le stesse opere, con analoghi contributi previsti da altre leggi regionali o statali.

Ad integrazione della parte di spesa eccedente il contributo può essere concesso un mutuo dodecennale al tasso fissato per le opere di miglioramento fondiario. 




Art. 9

Richiesta del concorso finanziario regionale.


Le domande per la concessione dei contributi per le iniziative di cui al secondo comma del precedente art. 7 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e presentate allAssessorato regionale allagricoltura e foreste entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate:

- da una relazione tecnico-economica che inquadri nel contesto dellazienda agraria lattività agrituristica che il richiedente intende svolgere ed illustri i lavori da eseguire;

- dalla planimetria dei locali da destinare allutilizzazione turistica, con lindicazione dei relativi impianti ed attrezzature, da una copia del certificato ovvero della domanda di iscrizione allelenco di cui al precedente art. 5.

Entro il 30 aprile successivo lAssessorato allagricoltura, di concerto con lAssessorato al turismo, trasmette alla Giunta regionale le domande pervenute entro il termine suddetto, previa istruttoria consistente nella verifica tecnico-economica delle iniziative proposte con relativa determinazione della spesa ammissibile e nella acquisizione del parere della Commissione di cui al quarto comma del precedente art. 5




Art. 10

Concessione ed erogazione dei finanziamenti.


La Giunta regionale è autorizzata a concedere i singoli finanziamenti sulla base delle domande istruite ai sensi dellarticolo precedente.

La erogazione dei contributi viene effettuata anticipatamente fino al 70% dellammontare lordo e per la quota residua dopo che lAssessorato regionale allAgricoltura abbia accertato lavvenuta realizzazione delle iniziative ammesse a contributo.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative stesse entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione, la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale delle somme già erogate. 




Art. 11

Vincolo di destinazione.


I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario regionale ai sensi della presente legge non possono essere distolti dalla utilizzazione agrituristica per almeno dieci anni dalla data del collaudo.

Linosservanza della norma di cui al comma precedente comporta la restituzione del contributo percepito per le opere e le attrezzature distolte. 




Art. 12

Caratteristiche delle strutture agrituristiche.


I locali e gli alloggi destinati alla utilizzazione agrituristica devono possedere idonei requisiti di stabilità, sicurezza e decoro e devono essere dotate di servizi igienici adeguati al tipo di attività agrituristica svolta ed alla capacità ricettiva denunziata. I lavori di sistemazione e di restauro devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche tipologiche e laspetto architettonico complessivo degli edifici esistenti.

Gli interventi di ampliamento devono essere organicamente integrati nelle strutture architettoniche preesistenti. 




Art. 13

(Norma finanziaria)


All onere di L. 10 milioni per l esercizio 1985 si provvede con prelevamento dal cap. 1601080 di una somma di uguale importo.

A tal fine sono apportate le seguenti variazioni al Bilancio 1985:

Variazione in diminuzione

cap. 1601080 parte Spesa - 10 milioni - competenza e cassa

Variazione in aumento

cap. 0407600 cni finanziamento interventi in materia di agriturismo 10 milioni - competenza e cassa.

Per gli oneri derivanti dall applicazione della presente legge per gli anni successivi si provvedera con appositi stanziamenti con la legge di Bilancio.