Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 42
Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.(1)
Art. 1(2)
[1.La Regione assume a suo totale
carico la spesa per la manutenzione delle seguenti opere:
a) opere a suo tempo realizzate
dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste o dalla Cassa per il Mezzogiorno
e trasferite alla Regione rientranti nelle categorie:
- delle opere idrauliche di
competenza regionale;
- delle opere irrigue primarie e
secondarie;
- delle opere
stradali;
- delle opere di
rimboschimento;
- delle opere di altra natura
che siano o di interesse generale del comprensorio, o pur interessando una
porzione omogenea e territorialmente limitata del comprensorio medesimo,
inducano una sostanziale influenza sull assetto generale della bonifica e dell
irrigazione;
b) opere realizzate dalla
Regione della medesima natura di quelle di cui al punto a) sopra
richiamato.
2.Per quanto concerne la
manutenzione delle opere di prevalente uso ed interesse dei consorziati, la
Regione concorre alla spesa sino all 80% della stessa sia che si tratti di
opere realizzate a suo tempo dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste e
della Cassa del Mezzogiorno, sia che si tratti di opere realizzate dalla
medesima Regione.
3.Il contributo viene graduato
tenendosi conto sia del beneficio ricavato dagli utenti, sia del limite di
sopportabilita dell onere da parte della contribuenza.
4.Gli interventi di manutenzione
da eseguire in ciascun esercizio finanziario sono deliberati dalla Giunta
regionale su proposta dell Assessore all Agricoltura.]