Anno 1985
Numero 42
Data 24/05/1985
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 6 giugno 1985, n. 74
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Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 42

Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 4/2012, art. 1, c. 1, lett. c)


Art. 1

(2) 


[1.La Regione assume a suo totale carico la spesa per la manutenzione delle seguenti opere:

a) opere a suo tempo realizzate dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste o dalla Cassa per il Mezzogiorno e trasferite alla Regione rientranti nelle categorie:

- delle opere idrauliche di competenza regionale;

- delle opere irrigue primarie e secondarie;

- delle opere stradali;

- delle opere di rimboschimento;

- delle opere di altra natura che siano o di interesse generale del comprensorio, o pur interessando una porzione omogenea e territorialmente limitata del comprensorio medesimo, inducano una sostanziale influenza sull assetto generale della bonifica e dell irrigazione;

b) opere realizzate dalla Regione della medesima natura di quelle di cui al punto a) sopra richiamato.

2.Per quanto concerne la manutenzione delle opere di prevalente uso ed interesse dei consorziati, la Regione concorre alla spesa sino all 80% della stessa sia che si tratti di opere realizzate a suo tempo dal Ministero dell Agricoltura e delle Foreste e della Cassa del Mezzogiorno, sia che si tratti di opere realizzate dalla medesima Regione.

3.Il contributo viene graduato tenendosi conto sia del beneficio ricavato dagli utenti, sia del limite di sopportabilita dell onere da parte della contribuenza.

4.Gli interventi di manutenzione da eseguire in ciascun esercizio finanziario sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell Assessore all Agricoltura.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 4/2012art. 1, c. 1, lett. c)


Art. 2

(3) 


[1. I Consorzi di Bonifica sono autorizzati a contrarre mutui finalizzati allattuazione della manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione le cui rate, comprensive di capitale e interessi, saranno totalmente o parzialmente a carico della Regione in ragione della natura delle opere. (5) 

2. 2. Nel bilancio regionale per gli esercizi dal 1985 al 1999 viene istituito il seguente capitolo di spesa: Spese per il pagamento delle rate dei mutui contratti dai Consorzi di Bonifica per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, con uno stanziamento annuale di L. 1 miliardo.

Al Bilancio di previsione per il 1985 e apportata la seguente variazione:

PARTE II SPESA

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap 1705060

COMPETENZA 1.000.000.000 CASSA 1.000.000.000

VARIAZIONE IN AUMENTO

Cap. 1705050( Cni) Spese per il pagamento delle rate dei mutui contratti dai Consorzi di Bonifica per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

COMPETENZA 1.000.000.000 CASSA 1.000.000.000(4)




(3) Legge abrogata dalla l.r. 4/2012art. 1, c. 1, lett. c)
(4) Comma abrogato dalla l.r. 6/96, art. 27, comma 1; vedi anche il comma 2 del medesimo art. 27
(5) Vedi la  l.r. 6/96, art. 27, comma 2