Anno 1985
Numero 43
Data 24/05/1985
Abrogato
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 6 giugno 1985, n. 74. La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 26), l.r. 13 agosto 1998, n. 28.
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Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 43

Istituzione del Comitato d' intesa fra Regione, Comuni, Province e Comunita' Montane della Puglia.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 1

Istituzione del Comitato dintesa.(2) 


[1. A norma degli artt. 114, 118 - ultimo comma - 119, 128 e 129 della Costituzione della Repubblica e degli artt. 1 - terzo comma - e 19 - secondo comma - del proprio Statuto, la Regione Puglia istituisce il Comitato dintesa tra Regione, comuni, province e Comunità montane della Puglia.

2. Il Comitato dintesa, anche in applicazione di quanto stabilito dallart. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, garantisce il concorso, nel rispetto della reciproca autonomia e delle specifiche competenze, dei predetti organismi in ordine alla elaborazione, attuazione, verifica degli atti di programmazione economica e finanziaria e favorisce il processo di delega delle funzioni amministrative della Regione al fine di realizzare la partecipazione democratica delle Autonomie locali alla determinazione della politica regionale]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 2

Composizione del Comitato dintesa.(3) 


[1. Del Comitato dintesa fanno parte:

a) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia, quelli con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti e i Sindaci dei primi cinque comuni, che, in ciascuna provincia, risultano con la maggiore popolazione residente;

b) i Presidenti della province;

c) i Presidenti delle Comunità montane;

d) il Presidente della Regione;

e) gli Assessori regionali competenti in materia di programmazione, bilancio, affari istituzionali;

f) il Presidente del Consiglio regionale.

2. I comuni che non rientrano fra quelli di cui alla lettera a) del precedente comma, per aderire al Comitato, devono deliberare intese tra loro, in numero tale da aggregare nellinsieme almeno trentamila abitanti residenti, e provvedere contestualmente a designare il Sindaco che li rappresenta.

3. I comuni, le province, e le Comunità montane, per far parte del Comitato, devono in ogni caso, deliberare ladesione con atto consiliare.

4. I rappresentanti dei comuni, province e Comunità montane, ivi compresi quelli di cui al quinto comma del successivo art. 3, possono farsi assistere da tecnici delle rispettive Amministrazioni, nel limite massimo di due unità. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri rappresentanti dei predetti organismi, nel numero, massimo di due unità, senza diritto di voto.

5. Le Province, nellambito del territorio di propria competenza, sono delegate a svolgere lopportuna azione di promozione e coordinamento]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 3

Insediamento, Presidenza e funzionamento del Comitato dintesa.(4) 


[1. Il Comitato dintesa si insedia dopo che siano state deliberate le adesioni di rappresentanti pari ad oltre la metà della popolazione residente nella Regione.

2. Il Comitato, sia per linsediamento che per le sessioni di lavoro, è convocato dal Presidente della Regione, o, se delegato, dallAssessore regionale alla programmazione, dintesa con il Presidente del Consiglio regionale, ovvero da Sindaci di comuni o Presidenti di Provincia purché rappresentino almeno un decimo degli abitanti residenti nella Regione.

3. Il Comitato è presieduto funzionalmente dal Presidente del Consiglio regionale, che ne disciplina i lavori direttamente o tramite i Vice Presidenti del Consiglio, se delegati.

4. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

5. Alle sessioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti competenti in materia di programmazione, bilancio, finanze, affari istituzioni e il Presidente del Comitato per il Piano di cui alla L.R. 25 luglio 1979, n. 44. Gli altri Assessori regionali e Sindaci dei comuni sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, quando sono iscritti allOrdine del giorno argomenti attinenti la propria competenza.

6. I rappresentanti della Regione, ivi compresi quelli di cui al precedente quinto comma, possono farsi assistere da tecnici delle rispettive strutture nel limite massimo di due unità]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 4

Sessioni del Comitato dintesa.(5) 


[1. Il Comitato si riunisce almeno due volte allanno, in apposite sessioni, previa convocazione da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta.

2. Il Comitato si occupa, in particolare:

a) del processo di elaborazione, di aggiornamento e attuazione dei piani, programmi e normative di particolare rilevanza per la programmazione economica e finanziaria;

b) del processo di attuazione degli indirizzi della legislazione relativi alle Autonomie locali.

c) dellesercizio delle funzioni direttamente svolte dalla Regione e di quelle delegate.

3. Il Comitato può esprimere voti e proposte al Parlamento nazionale, al Governo e allAmministrazione centrale sullintervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, sui problemi di comune interesse delle regioni meridionali continentali, sulle politiche e decisioni della Comunità Economica Europea]



(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 5

Supporti tecnici - informazione.(6) 


[1. I supporti tecnico-burocratici del Comitato sono assicurati, dintesa, dai servizi Programmazione ed enti locali della Giunta regionale.

2. Lattività del Comitato è regolarmente verbalizzata e i relativi estratti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B


Art. 6

Rimborso delle spese.(7) 


[1. Ai partecipanti alle sessioni del Comitato è riconosciuto dalla Regione il rimborso delle spese sostenute, ai sensi e nei limiti di quanto dispone la L.R. 12 agosto 1981, n. 45]


(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B