Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 43 Istituzione del Comitato d' intesa fra Regione, Comuni, Province e Comunita' Montane della Puglia.(1)
Art. 1Istituzione del Comitato dintesa.(2) [1. A norma degli artt.
114, 118 - ultimo comma - 119, 128 e 129 della Costituzione della Repubblica e
degli artt. 1 - terzo comma - e 19 - secondo comma - del proprio Statuto, la
Regione Puglia istituisce il Comitato dintesa tra Regione, comuni, province e
Comunità montane della Puglia.
2. Il Comitato dintesa, anche in applicazione
di quanto stabilito dallart. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
garantisce il concorso, nel rispetto della reciproca autonomia e delle
specifiche competenze, dei predetti organismi in ordine alla elaborazione,
attuazione, verifica degli atti di programmazione economica e finanziaria e
favorisce il processo di delega delle funzioni amministrative della Regione al
fine di realizzare la partecipazione democratica delle Autonomie locali alla
determinazione della politica regionale] .
Art. 2Composizione del Comitato dintesa.(3) [1. Del Comitato
dintesa fanno parte:
a) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia,
quelli con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti e i Sindaci dei
primi cinque comuni, che, in ciascuna provincia, risultano con la maggiore
popolazione residente;
b) i Presidenti della province;
c) i Presidenti delle Comunità montane;
d) il Presidente della Regione;
e) gli Assessori regionali competenti in materia
di programmazione, bilancio, affari istituzionali;
f) il Presidente del Consiglio regionale.
2. I comuni che non rientrano fra quelli di cui
alla lettera a) del precedente comma, per aderire al Comitato, devono deliberare
intese tra loro, in numero tale da aggregare nellinsieme almeno trentamila
abitanti residenti, e provvedere contestualmente a designare il Sindaco che li
rappresenta.
3. I comuni, le province, e le Comunità montane,
per far parte del Comitato, devono in ogni caso, deliberare ladesione con atto
consiliare.
4. I rappresentanti dei comuni, province e
Comunità montane, ivi compresi quelli di cui al quinto comma del successivo art.
3, possono farsi assistere da tecnici delle rispettive Amministrazioni, nel
limite massimo di due unità. Alle riunioni del Comitato possono partecipare
altri rappresentanti dei predetti organismi, nel numero, massimo di due unità,
senza diritto di voto.
5. Le Province, nellambito del territorio di
propria competenza, sono delegate a svolgere lopportuna azione di promozione e
coordinamento] .
Art. 3Insediamento, Presidenza e funzionamento del Comitato dintesa.(4) [1. Il Comitato dintesa
si insedia dopo che siano state deliberate le adesioni di rappresentanti pari ad
oltre la metà della popolazione residente nella Regione.
2. Il Comitato, sia per linsediamento che per
le sessioni di lavoro, è convocato dal Presidente della Regione, o, se delegato,
dallAssessore regionale alla programmazione, dintesa con il Presidente del
Consiglio regionale, ovvero da Sindaci di comuni o Presidenti di Provincia
purché rappresentino almeno un decimo degli abitanti residenti nella Regione.
3. Il Comitato è presieduto funzionalmente dal
Presidente del Consiglio regionale, che ne disciplina i lavori direttamente o
tramite i Vice Presidenti del Consiglio, se delegati.
4. Le sedute del comitato sono valide con la
presenza di almeno la metà dei componenti.
5. Alle sessioni del Comitato possono
partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni consiliari
permanenti competenti in materia di programmazione, bilancio, finanze, affari
istituzioni e il Presidente del Comitato per il Piano di cui alla L.R.
25 luglio 1979, n. 44. Gli altri Assessori regionali e Sindaci dei
comuni sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, quando sono iscritti
allOrdine del giorno argomenti attinenti la propria competenza.
6. I rappresentanti della Regione, ivi compresi
quelli di cui al precedente quinto comma, possono farsi assistere da tecnici
delle rispettive strutture nel limite massimo di due unità] .
Art. 4Sessioni del Comitato dintesa.(5) [1. Il Comitato si
riunisce almeno due volte allanno, in apposite sessioni, previa convocazione da
effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta.
2. Il Comitato si occupa, in particolare:
a) del processo di elaborazione, di
aggiornamento e attuazione dei piani, programmi e normative di particolare
rilevanza per la programmazione economica e finanziaria;
b) del processo di attuazione degli indirizzi
della legislazione relativi alle Autonomie locali.
c) dellesercizio delle funzioni direttamente
svolte dalla Regione e di quelle delegate.
3. Il Comitato può esprimere voti e proposte al
Parlamento nazionale, al Governo e allAmministrazione centrale sullintervento
ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, sui problemi di comune interesse
delle regioni meridionali continentali, sulle politiche e decisioni della
Comunità Economica Europea] .
Art. 5Supporti tecnici - informazione.(6) [1. I supporti
tecnico-burocratici del Comitato sono assicurati, dintesa, dai servizi
Programmazione ed enti locali della Giunta regionale.
2. Lattività del Comitato è regolarmente
verbalizzata e i relativi estratti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia].
Art. 6Rimborso delle spese.(7) [1. Ai partecipanti alle sessioni del Comitato è
riconosciuto dalla Regione il rimborso delle spese sostenute, ai sensi e nei
limiti di quanto dispone la L.R.
12 agosto 1981, n. 45] .
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