Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 44 Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale.(1)
Art. 1(2) [La Regione Puglia
riconosce al volontariato funzione di utilita sociale, ne promuove lo sviluppo
e ne valorizza le iniziative che concorrono al conseguimento delle finalita
proprie dei servizi sociali e assistenziali indicate dalla legislazione statale
e regionale vigenti.]
Art. 2(3) [Per attivita di volontariato
si intendono quelle prestazioni di collaborazione sociale offerte, con personale
disponibilita e diretta partecipazione, da cittadini singoli o da associazioni
ancorche non dotate di personalita giuridica.
I volontari, la cui funzione e
complementare e non sostitutiva dell attivita del servizio
pubblico:
a) - devono possedere adeguate
capacita professionali;
b) - devono assicurare
continuita nelle prestazioni in riferimento agli impegni
assunti;
c) - non devono ricavare da
tale attivita reddito individuale di qualsiasi natura.]
Art. 3(4) [I soggetti volontari, di cui
all art. 2, possono presentare proposte autonome di intervento o progetti nell
ambito dei programmi degli enti pubblici.
L Ente pubblico, accertati i
bisogni e approvati i progetti o le proposte di intervento del volontariato,
realizza il rapporto, con i singoli o con le associazioni, mediante convenzione.
Nelle forme di collaborazione
individuale e garantito il diritto del cittadino alla libera scelta del
servizio e riconosciuto all Ente pubblico il dovere della valutazione di esso.
Le attivita di volontariato
convenzionate non configurano rapporti di dipendenza dall Ente pubblico, ne
producono titoli valutabili a qualsiasi scopo.
Esse possono svolgersi in
strutture e con mezzi di proprieta sia privata che pubblica.]
Art. 4(5) [La convenzione, che l Ente
pubblico stipula con i singoli o con le Associazioni, di fatto o riconosciute,
deve prevedere:
- durata del
rapporto;
- tipologia delle prestazioni e
progetto dettagliato dell intervento volontario (descrizione - entita -
modalita);
- elenco delle persone fisiche
che saranno impegnate nello svolgimento delle attivita;
- coordinamento tra
Volontariato e Servizio Sociale dell Ente pubblico.]
Art. 5(6) [La Convenzione dovra
prevedere, a carico dell Ente pubblico contraente:
- copertura assicurativa del
rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito o provocato dall
operatore, durante l espletamento dell attivita;
- disciplina dei rapporti
finanziari, distinti in:
a) rimborso delle spese
preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate;
b) contribuzione alle spese
sostenute dall Associazione per lo allestimento di strutture e l acquisto
delle attrezzature riconosciute necessarie, in riferimento all entita e alla
durata del rapporto convenzionato;
c) verifica periodica dei
risultati conseguiti;
d) cause e modalita di
risoluzione della convenizone.
Alla scadenza della convenzione
e venendo a cessare per qualsiasi motivo l attivita convenzionata, i beni e le
attrezzature di cui al presente articolo sono incamerate dall Ente
pubblico.
Le Associazioni di Volontariato
sociale sono tenute ad assicurare la pubblicita dei bilanci.]
Art. 6(7) [Al fine di consentire l
attivita di coordinamento e di programmazione dei Servizi Sociali nel
territorio, nonche la consultazione nella fase preparatoria della
programmazione, a livello comunale e regionale, presso l Assessorato regionale
ai Servizi Sociali e istituito l Albo delle Associazioni di volontariato e dei
singoli volontari operanti nel campo dei Servizi Sociali.
L iscrizione avviene su
domanda che deve indicare:
- le caratteristiche dell
attivita e/ o dell intervento da svolgere;
- tutti gli elementi idonei ad
individuare e valutare iniziative ed attivita volontarie svolte e/ o da
svolgere;
- la professionalita e la
particolare qualificazione dei singoli associati.
Le associazioni depositano
altresì l atto costitutivo e lo
statuto.
L Assessorato competente
comunica l avvenuta iscrizione al richiedente e al Comune di residenza.
La cancellazione dall Albo, a
richiesta o d ufficio, e disposta quando vengano a mancare le condizioni per
l iscrizione.]
Art. 7(8) [Ai soggetti volontari di cui
alla presente legge e consentita la partecipazione:
- come uditori, ai corsi
istituiti per la qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli
operatori sociali, entro il numero dei posti appositamente
riservati;
- con ogni possibile
facilitazione, a incontri di studio e convegni.
Possono essere, altresì,
realizzate, tenuto conto delle esigenze,
attivita di aggiornamento per volontari.]
Art. 8(9) [Per la realizzazione di
ricerche e di studi di rilevanza regionale, la Giunta regionale puo stipulare
convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nell Albo di cui al
precedente art. 6 con le modalita di cui alla presente legge.]
Art. 9(10) [Le Amministrazioni comunali
svolgono azione di vigilanza sulle attivita realizzate nell ambito della
collattivita locale dai soggetti volontari.
Le stesse Amministrazioni sono
tenute ad informare l Assessorato regionale ai Servizi Sociali su eventuali
abusi della pubblica fiducia che possono richiedere provvedimenti da parte della
Regione.
La Regione puo in ogni caso,
disporre verifiche dirette ad accertare la qualita delle attivita realizzate
da soggetti volontari.]
Art. 10(11) [Per la spesa di cui al
precedente art. 8 e istituito nel bilancio di previsione per l anno 1985,
approvato con LR 12/ 2/ 1985, n. 4, il capitolo( CNI) 1402440 Convenzioni con
le Associazioni di volontariato per lire 20.000.000=, previo prelevamento di
pari importo dal capitolo 1401130 Fondo per la tutela della maternita alle
lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attivita commerciali -
LR 75/ 80 dello stesso bilancio 1985 in termini di competenza e di
cassa.
Per gli anni successivi si
fara fronte con le disponibilita del corrispondente capitolo del bilancio di
previsione. ]
|