Legge Regionale 24 maggio 1985, n. 46 Modifica alla legge regionale 4 dicembre 1981, n. 60 " Concessione di contributi ai Comuni per la elaborazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita".(1)
Art. 1(2) [Limporto di L. 200 (duecento) per abitante previsto dal primo comma
dellart. 4 della legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 60, è elevato a L. 500 (cinquecento) per
abitante].
Art. 2(3) [Il termine per la presentazione delle domande
di cui al primo comma dellart. 6 della legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 60, è fissato in mesi 12 (dodici) a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I termini fissati al secondo comma dellart.
6 della legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 60, decorrono dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Sono ritenute valide le domande presentate oltre
i termini stabiliti dallart. 6 della legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 60, salva eventuale integrazione della
documentazione entro il termine perentorio di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge] .
Art. 3(4) [Il termine perentorio previsto dal primo
comma dellart. 7 della legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 60, è elevato da uno a due anni a
decorrere dalla data di presentazione della domanda.
Il termine di due anni decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge per le domande presentate oltre i termini
previsti dallart. 6 della legge
regionale 4 dicembre 1981, n. 60, e ritenute valide ai sensi dellultimo
comma del precedente articolo] .
Art. 4(5) [Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge si farà fronte con
lo stanziamento previsto al cap. 0801020 del bilancio di previsione per il
19875] .
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