Anno 1985
Numero 50
Data 30/05/1985
Abrogato
Materia Commercio;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 10 giugno 1985, n. 77, S.O. La presente legge è stata abrogata dall'art. 25, comma 1, lettera b), l.r. 13 dicembre 2004, n. 23, a decorrere dall'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 2 della stessa legge. Detto articolo ha abrogato anche la l.r. 23 maggio 1980, n. 49.
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Legge Regionale 30 maggio 1985, n. 50

Modifica alla legge regionale 23 maggio 1980, n. 49 «Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso autotrazione».(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 23/2004, art. 25


Art. 1

(2) 


[All art. 7 della L. R. 23- 5- 80, n. 49 e aggiunto il seguente comma:

Fino a quando non sara approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, l esenzione di cui al primo comma del presente articolo puo essere estesa anche agli impianti di distribuzione del metano e del GPL operanti in aree fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti liquidi, a condizione che si possano delimitare chiaramente, anche a mezzo di strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva competenza.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 23/2004art. 25


Art. 2

(3) 


[All art. 9 della L. R. 23- 5- 80, n. 49 e aggiunto il seguente comma:

I Comuni dotati di frazioni possono derogare alla prescrizione di cui al primo comma del presente articolo qualora la frazione disti dal capoluogo almeno Km. 5 (cinque). In tali casi, per la determinazione delle turnazioni festive si segue la procedura prevista dal precedente art. 8, comma terzo e sesto, a seconda che nella frazione risultino installati e funzionanti tre o due ovvero un solo impianto.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 23/2004art. 25


Art. 3

(4) 


[Il primo comma dell art. 12, della L. R. 23- 5- 80, n. 49, e sostituito dal seguente:

Per l esercizio del servizio notturno occorre essere preventivamente autorizzati. L autorizzazione e triennale e puo essere rinnovata.

I termini previsti dall art. 12, comma terzo e quarto, della LR 23- 5- 80, n. 49, sono, rispettivamente, prorogati dal 31 dicembre 1980 al 31 dicembre 1986 e dall 1 gennaio 1981 all 1 gennaio 1987.]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 23/2004art. 25


Art. 4

(5) 


[All art. 13, comma terzo, della LR 23- 5- 80, n. 49, l avverbio non e sostituito con la particella ne.] 

(5) Legge abrogata dalla l.r. 23/2004art. 25


Art. 5

(6) 


[Il primo comma dell art. 15, della L. R. 23- 5- 80, n. 49, e sostituito dal seguente:

Per essere autorizzati al servizio notturno per il triennio 1987/ 1989 e per i trienni successivi occorre presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell Assessorato competente, entro il termine perentorio di dodici mesi prima dell inizio del triennio. Per il primo triennio si ritengono valide anche le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.  ]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 23/2004art. 25


Art. 6

(7) 


[L ultimo comma dell art. 19 della L. R. 23- 5- 80, n. 49, e sostituito dal seguente:

Per l anno 1986 e per quelli successivi le domande di cui al precedente comma sono presentate al Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il 31 marzo dell anno di riferimento.]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 23/2004art. 25


Art. 7

(8) 


[Il primo comma dell art. 20 della L. R. 23- 5- 80, n. 49, e sostituito dal seguente:

I Comuni, sulla base delle domande presentate dai concessionari e dai gestori, compatibilmente con le esigenze della utenza motorizzata e delle turnazioni festive, feriali e notturne, predispongono i turni di sospensione per ferie dell attivita degli impianti ubicati nei rispettivi territori.]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 23/2004art. 25


Art. 8

(9) 


[All art. 21 della L. R. 23- 5- 80, n. 49 sono aggiunti i seguenti commi:

A richiesta dei gestori, di intesa con i concessionari, i Comuni possono, altresì, autorizzare deroghe, anche parziali, alla chiusura dell intervallo pomeridiano ed al riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio alle stazioni di servizio ubicate su strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale invalicabile gia realizzato, al di fuori dei centri abitati, aventi i seguenti requisiti:

- ampi piazzali di sosta;

- impianti di rifornimento, in numero adeguato alle esigenze del traffico, aventi la possibilita di erogare benzina normale e super, gasolio e miscela anche contemporaneamente a piu automobili;

- servizi igienici;

- locale per il gestore;

- attrezzature di pronto intervento.

Limitatamente ai mesi di luglio e di agosto, caratterizzati da maggior afflusso turistico, e autorizzata la protrazione dell orario di chiusura serale nel limite massimo di un ora, nonche la sospensione del riposo pomeridiano del sabato.]  



(9) Legge abrogata dalla l.r. 23/2004art. 25


Art. 9

(10) 


[All art. 24 della L. R. 23- 5- 80, n. 49 sono aggiunti i seguenti commi:

Le attivita di somministrazione di servizi dell utenza prevista dal precedente comma possono essere escluse dall osservanza del riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio.

“Le officine meccaniche, elettriche e di riparazione gomme, nonché gli impianti per il lavaggio automatico degli automezzi ubicati nell’area degli impianti, possono essere esclusi dall’osservanza del riposo infrasettimanale del sabato pomeriggio”.]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 23/2004art. 25


Art. 10

(11) 


[All art. 30 della L. R. 23- 5- 80, n. 49 e aggiunto il seguente comma:

I Comuni sono, altresì subdelegati ad adottare i provvedimenti di sospensione dell attivita dell impianto in caso di recidiva di cui all art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.] 



(11) Legge abrogata dalla l.r. 23/2004art. 25