Legge Regionale 30 maggio 1985, n. 50 Modifica alla legge regionale 23 maggio 1980, n. 49 «Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso autotrazione».(1)
Art. 1(2) [All art. 7 della L. R. 23- 5-
80, n. 49 e aggiunto il seguente comma:
Fino a quando non sara
approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti,
l esenzione di cui al primo comma del presente articolo puo essere estesa
anche agli impianti di distribuzione del metano e del GPL operanti in aree
fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti
liquidi, a condizione che si possano delimitare chiaramente, anche a mezzo di
strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva
competenza.]
Art. 2(3) [All art. 9 della L. R. 23- 5-
80, n. 49 e aggiunto il seguente comma:
I Comuni dotati di frazioni
possono derogare alla prescrizione di cui al primo comma del presente articolo
qualora la frazione disti dal capoluogo almeno Km. 5 (cinque). In tali casi, per
la determinazione delle turnazioni festive si segue la procedura prevista dal
precedente art. 8, comma terzo e sesto, a seconda che nella frazione risultino
installati e funzionanti tre o due ovvero un solo impianto.]
Art. 3(4) [Il primo comma dell art. 12,
della L. R. 23- 5- 80, n. 49, e sostituito dal seguente:
Per l esercizio del servizio
notturno occorre essere preventivamente autorizzati. L autorizzazione e
triennale e puo essere rinnovata.
I termini previsti dall art.
12, comma terzo e quarto, della LR 23- 5- 80, n. 49, sono, rispettivamente,
prorogati dal 31 dicembre 1980 al 31 dicembre 1986 e dall 1 gennaio 1981 all 1
gennaio 1987.]
Art. 4(5) [All art. 13, comma
terzo, della LR 23- 5- 80, n. 49, l avverbio non e sostituito con la
particella ne.]
Art. 5(6) [Il primo comma dell art. 15,
della L. R. 23- 5- 80, n. 49, e sostituito dal seguente:
Per essere autorizzati
al servizio notturno per il triennio 1987/ 1989 e per i trienni successivi
occorre presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, per il tramite
dell Assessorato competente, entro il termine perentorio di dodici mesi prima
dell inizio del triennio. Per il primo triennio si ritengono valide anche le
domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge. ]
Art. 6(7) [L ultimo comma dell art. 19
della L. R. 23- 5- 80, n. 49, e sostituito dal seguente:
Per l anno 1986 e per quelli
successivi le domande di cui al precedente comma sono presentate al Comune nel
cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il 31 marzo dell anno di
riferimento.]
Art. 7(8) [Il primo comma dell art. 20
della L. R. 23- 5- 80, n. 49, e sostituito dal seguente:
I Comuni, sulla base delle
domande presentate dai concessionari e dai gestori, compatibilmente con le
esigenze della utenza motorizzata e delle turnazioni festive, feriali e
notturne, predispongono i turni di sospensione per ferie dell attivita degli
impianti ubicati nei rispettivi territori.]
Art. 8(9) [All art. 21 della L. R. 23- 5-
80, n. 49 sono aggiunti i seguenti commi:
A richiesta dei gestori, di
intesa con i concessionari, i Comuni possono, altresì, autorizzare deroghe,
anche parziali, alla chiusura dell intervallo pomeridiano ed al riposo
infrasettimanale del sabato pomeriggio alle stazioni di servizio ubicate su
strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale invalicabile gia
realizzato, al di fuori dei centri abitati, aventi i seguenti
requisiti:
- ampi piazzali di
sosta;
- impianti di rifornimento, in
numero adeguato alle esigenze del traffico, aventi la possibilita di erogare
benzina normale e super, gasolio e miscela anche contemporaneamente a piu
automobili;
- servizi
igienici;
- locale per il
gestore;
- attrezzature di pronto
intervento.
Limitatamente ai mesi di luglio
e di agosto, caratterizzati da maggior afflusso turistico, e autorizzata la
protrazione dell orario di chiusura serale nel limite massimo di un ora,
nonche la sospensione del riposo pomeridiano del sabato.]
Art. 9(10) [All art. 24 della L. R. 23- 5-
80, n. 49 sono aggiunti i seguenti commi:
Le attivita di
somministrazione di servizi dell utenza prevista dal precedente comma possono
essere escluse dall osservanza del riposo infrasettimanale del sabato
pomeriggio.
“Le officine meccaniche,
elettriche e di riparazione gomme, nonché gli impianti per il lavaggio
automatico degli automezzi ubicati nell’area degli impianti, possono essere
esclusi dall’osservanza del riposo infrasettimanale del sabato
pomeriggio”.]
Art. 10(11) [All art. 30 della L. R. 23- 5-
80, n. 49 e aggiunto il seguente comma:
I Comuni sono, altresì
subdelegati ad adottare i provvedimenti di sospensione dell attivita dell
impianto in caso di recidiva di cui all art. 10 della legge 28 luglio 1971, n.
558.]
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