Legge Regionale 23 maggio 1980, n. 49 Disciplina degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione.(1)
Art. 1(Disposizioni
preliminari)(2) [1. La distribuzione automatica
di carburanti costituisce pubblico servizio ai sensi e per gli
effetti dell art. 16, primo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n.
1034. 2. Pertanto la presente
legge: - stabilisce, conformemente
all art. 54, lett. d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, i criteri per la
fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione
automatica di carburanti liquidi e gassosi per uso di autotrazione - disciplina
l esercizio delle funzioni delegate dallo Stato alla Regione e di quelle
subdelegate dalla Regione ai Comuni ai sensi dell art. 52, lett. a), del DPR 24
luglio 1977, n. 616, in relazione al DM 28- 6- 1974. 3. Nella presente legge, ogni
riferimento al DM 28 giugno 1974 si intende fatto al decreto
emesso dal Ministro per l industria, il commercio e l artigianato il 28 giugno
1974, recante norme sulla Disciplina degli orari degli impianti di
distribuzione carburanti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2
luglio 1974, n. 171.
4. Qualora non sia diversamente
stabilito, il Comune adotta i provvedimenti di sua competenza nella materia di
cui alla presente legge nonche i provvedimenti relativi all esercizio delle
funzioni amministrative subdelegati sentite le rappresentanze regionali di tutte
le aziende petrolifere operanti nella regione ed interessate ai rifornimenti
degli impianti, le organizzazioni regionali dei sindacati di categoria a
carattere nazionale dei gestori e le sedi provinciali dello ACI in
rappresentanza dell utenza motorizzata.]
Art. 2(Definizione di
impianto e di colonnina self - service o pre - payment
)(3) (4) [Nella presente
legge:
- per impianto di
distribuzione automatica di carburanti liquidi o gassosi per uso di autotrazione o, piu semplicemente, con termine equivalente, per impianto , deve intendersi un unitario complesso commerciale costituito da uno o
piu apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione,
compreso il metano ed il GPI (Gas di petrolio liquefatto), con le relative
attrezzature ed accessori e per il cui funzionamento e necessaria l assistenza
di apposito personale;
- per colonnina self -
service deve intendersi quell apparecchiatura automatica a moneto od a
lettura ottica, detta anche prepayment , per la erogazione
automatica di carburanti per uso di autotrazione dalla quale l utente si serve
direttamente e per il cui funzionamento non e necessaria l assistenza di
apposito personale.]
Art. 3(Orario giornaliero di apertura
e chiusura degli impianti)(5) [1. Il numero complessivo delle
ore giornaliere di apertura degli impianti e determinato con decreto del
Presidente della Giunta regionale conformemente alle direttive del Governo o
dell organo da esso delegato ai sensi dell art. 3, comma secondo, della legge
22 luglio 1975,n. 382.
2. Lapertura giornaliera e
distinta in antimeridiana e pomeridiana con un intervallo di chiusura per riposo
tra i due turni di tre ore nel periodo estivo e di due ore e trenta nel periodo
invernale.
3. Sulla base delle
prescrizioni di cui ai due precedenti comma e salvo il disposto degli artt 5, 7
e 21 della presente legge, i Comuni, per tutti gli impianti ubicati nel
rispettivo territorio, fissano:
- l orario giornaliero
antimeridiano di apertura alle ore 7.00 sia nel periodo estivo che in quello
invernale;
- l orario giornaliero
pomeridiano di chiusura alle ore 19.00 nel periodo invernale ed alle ore 20.00
nel periodo estivo;
- l orario giornaliero
antimeridiano di chiusura e quello pomeridiano di apertura sia nel periodo
estivo che in quello invernale in relazione alle esigenze
locali.
4. Fino a quando i Comuni non
avranno adottato o i provvedimenti di cui al precedente comma, continuano ad
osservarsi gli orari di apertura e chiusura attualmente
vigenti.
5. L orario di apertura e
chiusura degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo
GPL e disciplinato dall art. 7 della presente legge.
6. Ai soli fini della presente
legge il periodo estivo coincide annualmente con il periodo di tempo in cui e
in vigore l ora legale e quello invernale con il periodo di tempo in cui e in
vigore l ora solare.]
Art. 4(Chiusura festiva e chiusura
degli impianti)(6) [1. Salvo i casi espressamente
previsti nella presente legge e obbligatoria la chiusura degli impianti nelle
domeniche e negli altri giorni festivi infrasettimanali.
2. I giorni festivi sono quelli
indicati nella legge 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla legge 5 marzo
1977, n. 54.
3. Gli impianti si considerano
chiusi solo quando la pistola di erogazione risulti comunque bloccata e sia
stato interrotto l afflusso di energia elettrica agli erogatori di
carburante.]
Art. 5(Orario delle colonnine self -
service)(7) [1. Le colonnine self - service
devono restare aperte ininterrottamente.
2. Costituisce condizione della
autorizzazione all esercizio delle colonnine self - service l obbligo che
esse, nelle ore in cui e obbligatoria la chiusura dell impianto, funzionino
senza alcuna forma di assistenza da parte del personale
addetto.
3. L inosservanza di tale
obbligo e perseguibile, oltre che con l applicazione delle sanzioni
amministrative da parte del Comune, anche con la pronuncia di decadenza dalla
esclusione di cui al primo comma con il conseguente assoggettamento delle
colonnine self - service al medesimo orario di apertura e chiusura dell
impianto.]
Art. 6(Funzioni delegate dallo Stato
alla Regione)(8) [1. Ai sensi e per gli effetti
dell art. 52, lett. a), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione
provvede:
a) al rilascio delle
concessioni per l installazione e l esercizio di impianti di distribuzione di
carburanti ai sensi del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269;
b) al rilascio delle
autorizzazioni per il trasferimento in altra localita degli impianti di
distribuzione di carburanti nonche per la modifica dei medesimi o per la
concentrazione di due o piu impianti in un unico impianto ai sensi dello art.
15 del DPR 27 ottobre 1971, n.1269;
c) al rilascio delle
autorizzazioni al trasferimento della concessione in caso di trasferimento della
proprieta dei relativi impianti ai sensi dell art. 14 del DPR 27 ottobre
1971,n. 1269;
d) alla pronuncia di decadenza
dalla concessione o di revoca della concessione medesima ai sensi dell art. 18
del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269, e dell art. 5, sesto comma, del DM 28 giugno
1974;
e) ad autorizzare la
sospensione dell esercizio degli impianti ai sensi dell art. 19, comma
secondo, lett. b), e dello art. 26, primo comma, del DPR 27 ottobre 1971, n.
1269; f) a disporre l immediata sospensione dellesercizio degli impianti, e,
se del caso, lo svuotamento dei serbatoi ai sensi dell art. 26, comma secondo,
del DPR 27 ottobre 1971 n.1269;
g) alla predisposizione dei
turni festivi di apertura ai sensi dell art. 3 del DM 28 giugno
1974;
h) al rilascio delle
autorizzazioni al servizio notturno ed alla conseguente fissazione degli orari
di apertura e chiusura degli impianti nonche alla revoca dell autorizzazione
medesima ai sensi dell art. 5 del DM 28 giugno 1974;
i) all abilitazione degli
impianti al servizio notturno ed alla pronuncia di decadenza dallabilitazione
medesima ai sensi dell art. 5, quinto comma, del DM 28 giugno
1974;
l) ad autorizzare le esenzioni
dalle limitazioni di orario e dalla osservanza dei turni festivi ai sensi dell
art. 4, secondo e terzo comma, del DM 28 giugno 1974;
m) alla concessione di deroghe
ai sensi dellart. 11, primo comma, del DM 28 giugno 1974;
n) al rilascio delle
autorizzazioni di cui allart. 21 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269, per l
installazione e l esercizio degli impianti di distribuzione per uso privato,
ubicati all interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano
destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli
automezzi dell impresa ed all accertamento delle finalita connesse al tipo di
attivita svolta dagli operatori;
o) al rilascio della
autorizzazioni per l installazione di impianti di distribuzione di carburanti
destinati all esclusivo rifornimento di natanti, ferme restando le facolta
spettanti alle competenti autorita marittime.
2. Nella delega di cui all
art. 52, lett. a), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, deve intendersi ricompresa
ogni altra funzione, anche se non elencata nel precedente comma, che, gia
esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato, non sia stata
attribuita ai Comuni o non sia stata espressamente riservata alla competenza
statale.
3. Le funzioni delegate sono
esercitate dalla Regione conformemente alla legislazione statale, alla presente
legge ed alle direttive del Governo ovvero dell organo da esso delegato ai
sensi dell art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n.
382.]
Art. 7(9) (Orario degli impianti
abilitati alla distribuzione del solo metano e del solo
GPL) [1. I Comuni sono subdelegati ad
esentare, a richiesta dei gestori e dei concessionari ovvero dei soli
concessionari qualora gli stessi siano anche gestori, gli impianti abilitati
alla distribuzione del solo metano e del solo GPL dalla osservanza degli
intervalli di chiusura pomeridiana e serale nonche dalla osservanza dello
obbligo della chiusura festiva. In tal caso i Comuni fissano l orario di
apertura alle ore 7.00 per tutto l anno solare e quello di chiusura alle ore
22.00 nel periodo invernale ed alle ore 22.30 nel periodo
estivo.
2. I Comuni sono altresì
subdelegati ad autorizzare, a richiesta dei gestori e dei concessionari ovvero
dei soli concessionari qualora gli stessi siano anche gestori, l apertura
notturna degli impianti abilitati alla distribuzione del solo metano o del solo
GPL. In tal caso gli impianti autorizzati al servizio notturno sono tenuti all
osservanza degli orari di apertura e chiusura giornaliera ed all obbligo della
chiusura festiva così come stabilito nella presente legge.
3. Gli impianti abilitati alla
distribuzione del solo metano saranno soggetti all osservanza degli orari
giornalieri di apertura e chiusura e delle turnazioni festive nonche alla
necessita dell autorizzazione per il servizio notturno allorche il loro
numero sara pari alla percentuale del tre per cento, od a quella diversa che
potra essere stabilita anche in seguito dalle direttive del Governo, da
calcolarsi su tutti gli altri impianti della rete di distribuzione regionale e
senza tenere alcun conto del numero degli impianti abilitati alla distribuzione
del solo gas petrolio liquefatto. Tale norma si applica altresì agli impianti
abilitati alla distribuzione del solo GPL ed in tal caso, per determinare la
percentuale del tre per cento, o quella diversa che potra essere stabilita
anche in seguito dalle direttive del Governo, non si tiene alcun conto del
numero degli impianti abilitati alla distribuzione del solo
metano.
4.Fino a quando non sarà
approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti,
l’esenzione di cui al primo comma del presente articolo può essere estesa anche
agli impianti di distribuzione del metano e del G.P.L. operanti in aree
fisicamente contigue a quelle di impianti di distribuzione di carburanti
liquidi, a condizione che si possano delimitare chiaramente, anche a mezzo di
strutture mobili, le aree e gli accessi di rispettiva
competenza.](10)
Art. 8(Obbligo delle turnazioni
festive e percentuale di apertura degli impianti)(11) [1. Per assicurare la
continuita e la regolarita del pubblico servizio di distribuzione carburanti
tutti gli impianti sono tenuti ad effettuare turni di apertura
festiva.
2. Nelle domeniche e nelle
altre festivita infrasettimanali deve rimanere aperto il 25% degli
impianti.
3. La percentuale di cui al
comma precedente puo essere elevata al 33% ed al 50% nei Comuni ove risultino
installati e funzionanti, rispettivamente, tre e due impianti e sempreche l
apertura festiva sia stata richiesta dai gestori di intesa con i
concessionari.
4. Gli impianti che effettuano
i turni di apertura domenicale sospendono la propria attivita nella giornata
successiva o se questa e festiva, nel primo giorno feriale
successivo.
5. Gli impianti che effettuano
i turni di apertura nei giorni festivi infrasettimanali sospendono la propria
attivita nella domenica successiva.
6. Nei Comuni ove risulti
installato e funzionante un solo impianto puo essere autorizzata, a richiesta
congiunta del gestore e del concessionario, l apertura festiva con obbligo di
sospendere la propria attivita nella giornata successiva o, se questa e
festiva, nel primo giorno feriale successivo.
7. I turni festivi sono attuati
secondo la successione cronologica delle domeniche e dei giorni festivi
infrasettimanali previsti dalle disposizioni di legge attualmente
vigenti.
8. Le percentuali di cui al
secondo e terzo comma potranno variare a seguito delle direttive del Governo o
dell organo da esso delegato ai sensi dell art. 3, comma secondo, della legge
22 luglio 1975, n. 382.]
Art. 9(Ubicazione degli
impianti)(12) [1. Gli impianti che effettuano
l apertura festiva devono essere ubicati, per ogni turno, in modo da assicurare
il migliore esercizio possibile del servizio in tutto il territorio comunale
unitariamente considerato: sia nell area urbana nella quale si considerano
ricomprese le frazioni, sia sulle strade provinciali ed interprovinciali
maggiormente percorse dalla utenza motorizzata e sia infine sulle strade statali
e di grande comunicazione.
2. Deve in particolare essere
assicurata, specie sulle strade statali e di grande comunicazione, l apertura
di impianti evitando che in un medesimo turno ed a distanza ravvicinata vi siano
piu impianti aperti con accentuata loro carenza negli altri turni
festivi.
3. Qualora sia compatibile con
le prescrizioni di cui ai precedenti comma, deve altresi essere assicurata la
possibilita che gli impianti con un medesimo marchio siano aperti in ogni turno
in misura proporzionale al numero degli impianti stessi.
4. I Comuni dotati di frazioni
possono derogare alla prescrizione di cui al primo comma del presente articolo
qualora la frazione disti dal capoluogo almeno Km 5 (cinque). In tali casi, per
la determinazione delle turnazioni festive, si segue la procedura prevista dal
precedente art. 8, comma terzo e sesto, a econda che nella frazione risultino
installati e funzionanti tre o due ovvero un solo impianto.](13)
Art. 10(Conferma dei turni festivi in
atto e subdelega ai Comuni)(14) [1. Sono confermati i turni
festivi in atto all entrata in vigore della presente
legge.
2. Il Comune e sub - delegato
a confermare, entro il termine perentorio del 30 settembre di ogni anno per l
anno solare successivo, i turni di cui al primo comma e ad adottare entro il
medesimo termine i relativi provvedimenti senza l osservanza delle prescrizioni
di cui allart. 1, comma quarto, della presente legge.]
Art. 11(Predisposizione dei turni
festivi di apertura e subdelega ai Comuni)(15) [1. Il Comune e subdelegato a
predisporre nuovi e diversi turni festivi di apertura degli impianti qualora
cio sia necessario per adeguare le turnazioni in atto alle disposizioni tutte
della presente legge ovvero qualora vengano presentate dagli interessati domande
per la variazione dei turni medesimi.
2. I concessionari, di intesa
con i gestori, sono tenuti a presentare al Comune nel cui territorio sono
ubicati gli impianti, entro il termine perentorio del 30 maggio di ogni anno le
domande per la eventuale modifica dei turni festivi.
3. Nelle domande devono essere
indicati i turni che si intendono effettuare nell anno solare
successivo.
4. I Comuni sono subdelegati ad
adottare i relativi provvedimenti entro il termine perentorio del 30 settembre
di ogni anno per l anno solare successivo.
5. I turni festivi di apertura
così predisposti ed adottati possono essere confermati dai Comuni ai sensi dell
ultimo comma del precedente articolo.]
Art. 12(Autorizzazione al servizio
notturno)(16) [1.Per
l esercizio del servizio notturno occorre essere preventivamente autorizzati.
L autorizzazione e triennale e puo essere rinnovata.(17) 2. Coloro che sono autorizzati
hanno l obbligo di esercitare il servizio notturno per tutto l anno della sua
durata e di tenere aperti gli impianti anche se le ore di apertura notturna
ricadono in tutto o in parte in giorni festivi.
3. Le autorizzazioni concesse
dai Prefetti entro il 31 dicembre 1977 per l esercizio del servizio notturno e
gia rinnovate dall amministrazione regionale, cessano di avere efficacia alla
data del 31 dicembre 1980.
4. A decorrere dall 1 gennaio
1981 l autorizzazione al servizio notturno e concessa ad un numero di impianti
non inferiore al 3% (tre per cento) e non superiore al 4% (quattro per cento) di
quelli esistenti e funzionanti nella Regione.]
Art. 13(Servizio
notturno)(18) [1. Il servizio notturno ha
inizio alle ore 22.00 nel periodo invernale ed alle ore 22.30 nel periodo estivo
e termina alle ore 7.00 durante tutto l anno.
2. Salvo quanto disposto dal
successivo comma, il servizio notturno deve essere espletato per tutta la sua
durata con la assistenza di apposito personale.
3. E pero consentito che tra
le ore zero e le ore cinque di apertura il servizio notturno venga assicurato
con le sole colonnine self – service sempreche l’impianto ne sia gia dotato e
le medesime eroghino almeno benzina super e gasolio e venga apposto cartello
indicante appunto tale funzionamento.(19)
4. Gli obblighi di cui ai
precedenti comma costituiscono condizione della concessione allesercizio del
relativo impianto e la loro inosservanza e perseguibile oltre che con l
applicazione delle sanzioni amministrative da parte del Comune anche ai sensi
dell art. 18 del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.]
Art. 14(Impianti da abilitare al
servizio notturno)(20) [1. Per essere abilitati al
servizio notturno gli impianti devono avere i seguenti requisiti
minimi:
a) disponibilita di adeguato
piazzale di sosta;
b) erogazione di benzina
normale e super e gasolio;
c) adeguata organizzazione
assistenziale collaterale per gli autoveicoli e per le persone, sia qualitativa
che quantitativa;
d) condizioni di sicurezza per
gli operatori addetti al servizio.
2. Impianti non rispondenti ai
requisiti di cui al precedente comma o comunque insufficienti o inidonei non
possono essere abilitati al servizio notturno.
3. Gli impianti da abilitare al servizio notturno devono
essere ubicati in modo da assicurare il migliore esercizio possibile del
servizio nel territorio regionale nel suo complesso sia nelle aree urbane nelle
quali si considerano ricomprese le frazioni, sia sulle strade provinciali ed
interprovinciali maggiormente percorse dall utenza motorizzata e sia infine
sulle strade statali e di grande comunicazione. ]
Art. 15(Domanda per l autorizzazione
al servizio notturno)(21) [1.Per essere autorizzati al
servizio notturno per il triennio 1987/89 e per i trienni successivi occorre
presentare domanda al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell
assessorato competente entro il termine perentorio di dodici mesi prima
dell’inizio del triennio. Per il primo triennio si ritengono valide le domande
presentate alla data di entrata in vigore della presente
legge.(22)
2. Alla domanda, che deve
essere sottoscritta dal gestore e dal concessionario, deve essere allegata anche
una planimetria in scala adeguata sulla quale siano riportate tutte le
caratteristiche dell impianto, ivi compresi i servizi collaterali ed
accessori.
3. Le domande presentate fuori
termine o prive della documentazione richiesta sono
respinte.
4. L istruttoria delle domande
viene compiuta sulla base delle prescrizioni di cui al precedente
articolo.
5. Le domande per le quali l
istruttoria ha avuto esito favorevole ma che non sono state accolte per essere
stato raggiunto il prescritto numero di autorizzazioni potranno essere prese in
esame l anno successivo sempreche gli interessati ne facciano richiesta entro
il termine stabilito per le nuove domande di autorizzazione.]
Art. 16(Inosservanza degli orari del
servizio notturno)(23) [1. L irrogazione di sanzioni
per inosservanza degli orari di apertura e chiusura notturna e per l assenza
del personale addetto all impianto nelle ore in cui ne e obbligatoria la
presenza comporta la decadenza dall abilitazione al servizio
notturno.
2. Nei casi di maggiore
gravita che compromettano la regolarita del servizio di distribuzione si fa
luogo alla decadenza dalla concessione ai sensi dell art. 18, comma terzo, del
DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.
3. Nei casi di inadempienza di
cui ai commi precedenti ovvero in caso di rinunzia al servizio notturno si
decade altresi dall autorizzazione all esercizio della colonnina self -
service.]
Art. 17(Commissione consultiva
regionale)(24) (25) [E costituita presso il
competente assessorato la Commissione consultiva regionale con il compito di
dare pareri su questioni riguardanti l applicazione della presente legge e
sulla formulazione e redazione del piano di razionalizzazione degli impianti di
distribuzione carburanti.
La Commissione consultiva
regionale e presieduta dallo Assessore competente o, per sua delega, dal
coordinatore del Settore Commercio e di essa sono chiamati a far parte i
rappresentanti dei vari enti e categorie interessati ai problemi della
distribuzione carburanti.
Le funzioni di segretario sono
svolte da un funzionario dell assessorato.]
Art. 18(Concessioni ed autorizzazioni
accordate fino al 31 dicembre 1977)(26) [1. I decreti emessi dai
Prefetti della regione fino al 31 dicembre 1977 con i quali veniva accordata la
concessione di nuovi impianti od autorizzata l installazione di nuove colonnine
self - service ovvero venivano prorogati i termini per l esecuzione dei
relativi lavori decadono di validita qualora i lavori per la loro installazione
non siano stati ultimati entro i termini previsti nei rispettivi decreti
prefettizi e comunque entro e non oltre il 30 giugno 1978.]
Art. 19(Ferie dei
gestori)(27) [1. I gestori degli impianti
hanno diritto a godere delle condizioni di lavoro assicurate alla generalita
dei cittadini.
2. A tal fine, l esercizio
dell attivita di tutti gli impianti di distribuzione puo essere sospeso per
ferie per non piu di due settimane consecutive per ogni anno
solare.
3. Il periodo di ferie, da
concordarsi dal gestore con il concessionario, puo essere fruito in qualsiasi
mese dell anno compatibilmente con le esigenze dell utenza motorizzata e con
la necessita di assicurare i turni festivi ed il servizio
notturno.
4. Le domande di sospensione
dell esercizio dellattivita degli impianti per ferie devono essere firmate
dai concessionari e dai gestori ovvero dai soli concessionari qualora gli stessi
siano anche gestori degli impianti.
5.* Per l anno 1986 e per
quelli successivi le domande di cui al precedente comma sono presentate al
Comune nel cui territorio sono ubicati gli impianti, entro il 31 marzo dell’anno
di riferimento](28)
Art. 20(Sospensione dell attivita
degli impianti per ferie)(29) [1. I Comuni, sulla base delle
domande presentate dai concessionari e dai gestori, compatibilmente con le
esigenze della utenza motorizzata e delle turnazioni festive feriali e notturne,
predispongono i turni di sospensione per ferie dell attivita degli impianti
ubicati nei rispettivi territori.(30)
2. I Comuni sono subdelegati ad
adottare i provvedimenti di sospensione dell attivita degli impianti per gli
effetti di cui al precedente comma.
3. Copia dei provvedimenti di
sospensione deve essere trasmessa altresì, oltre che all azienda concessionaria
ed al gestore, anche agli organi di polizia preposti alla vigilanza sull
applicazione delle norme della presente legge.]
Art. 21(Deroghe temporanee alle
limitazioni di orario ed alla osservanza dei turni
festivi)(31) [1. E’ subdelegato ai Comuni l
esercizio della funzione amministrativa di cui all art. 11, primo comma, parte
prima, del DM 28 giugno 1974.
2. A tal fine i Comuni, in
occasione di gare sportive, manifestazioni, fiere, mercati od altro, possono
concedere deroghe temporanee alla disciplina degli orari diurni di apertura e
chiusura ed alla osservanza dei turni festivi di cui agli artt. 3 e 4 della
presente legge.
3. Le deroghe sono limitate ad
un periodo non superiore a due giorni consecutivi e non superiore,
complessivamente, a giorni dieci nell anno solare.
4. Le deroghe di cui all art.
11, primo comma, parte seconda, dal DM 28 giugno 1974, sono concesse per motivi
eccezionali con decreto del Presidente della Giunta regionale su motivata
proposta dai Prefetti e senza l osservanza di altre
formalita.
5. A richiesta dei gestori, di
intesa con i concessionari, i Comuni possono, altresì, autorizzare deroghe,
anche parziali, alla chiusura dell’intervallo pomeridiano ed al riposo
infrasettimanale del sabato pomeriggio alle stazioni di servizio ubicate su
strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale invalicabile già
realizzato, al di fuori dei centri abitati, aventi i seguenti
requisiti:
- ampi piazzali di
sosta;
- impianti di rifornimento, in
numero adeguato alle esigenze del traffico, aventi la possibilità di erogare
benzina normale e super, gasolio e miscela anche contemporaneamente a più
automobili;
- servizi
igienici;
- locale per il
gestore;
- attrezzature di pronto
intervento.
6. Limitatamente ai mesi di
luglio e di agosto, caratterizzati da maggiore afflusso turistico, è autorizzata
la protrazione dell’orario di chiusura serale nel limite massimo di un’ora,
nonché la sospensione del riposo pomeridiano del sabato.](32)
Art. 22(Divieto di altre
proroghe)(33) [1. Salvo quanto previsto
nei due precedenti articoli non puo essere concessa alcuna altra deroga sia da
parte degli organi regionali che da parte dei Comuni alla disciplina degli orari
di apertura e chiusura degli impianti e dei turni festivi e notturni anche per
quanto riguarda i casi previsti nell art. 4, comma secondo e terzo, del DM 28
giugno 1974.]
Art. 23(Esposizioni
cartello)(34) [1. I titolari degli impianti
hanno l obbligo di esporre in modo ben visibile e leggibile un cartello a
stampa con l indicazione dell orario di apertura e chiusura giornaliero e del
turno al quale partecipano.
2. I titolari degli impianti
chiusi per turno festivo hanno l obbligo di esporre all esterno del proprio
esercizio in modo ben visibile e leggibile un cartello indicante il piu vicino
impianto che effettua l apertura festiva.]
Art. 24(Esercizi commerciali nell
area degli impianti)(35) [1. Gli esercizi pubblici di
vendita e consumo di alimenti e bevande, le rivendite di monopolio, le officine
meccaniche, elettriche e di riparazione gomme nonche gli impianti per il
lavaggio anche automatico degli automezzi ubicati nell area degli impianti
devono osservare la chiusura settimanale nella medesima giornata di chiusura
dell impianto.
2. Le attività di
somministrazione di servizi dell’utenza prevista dal precedente comma possono
essere escluse dall’osservanza del riposo infrasettimanale del sabato
pomeriggio.
3. Le officine meccaniche,
elettriche e di riparazione gomme, nonché gli impianti per il lavaggio
automatico degli automezzi ubicati nell’area degli impianti, possono essere
esclusi dall’osservanza del riposo infrasettimanale del sabato
pomeriggio.](36)
Art. 25(Scarico
autocisterne)(37) [1. Lo scarico delle
autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione e consentito
anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico.]
Art. 26(Impianti ubicati all interno
di stabilimenti ed impianti autostradali)(38) [1. Non sono soggetti alla
disciplina di cui alle disposizioni che precedono gli impianti ubicati all
interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati
esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell
impresa.
2. E’ fatto divieto agli
impianti indicati nel precedente comma di cedere carburante a terzi sia a titolo
oneroso che a titolo gratuito. In caso di inosservanza si applica l art. 21,
comma secondo, del DPR 27 ottobre 1971, n. 1269.
3. Non sono soggetti alla
disciplina della presente legge gli impianti ubicati lungo le autostrade e sui
raccordi con caratteristiche autostradali nonche gli impianti utilizzati
esclusivamente per autoveicoli di proprieta della pubblica
amministrazione.]
Art. 27(Provvedimenti di
applicazione)(39) [1. Tutti i provvedimenti di
applicazione della presente legge, relativi all esercizio delle funzioni
amministrative esercitate dalla Regione per delega dello Stato, sono adottati
con decreto del Presidente della Giunta regionale. Sono egualmente adottati con
decreto del Presidente della Giunta regionale tutti i provvedimenti di
applicazione delle direttive che, anche successivamente, potranno essere emanate
ai sensi dell art. 3, comma secondo, della legge 22 luglio 1975, n. 382, nella
materia di cui alla presente legge.
2. Il Presidente della Giunta
regionale puo delegare in tutto o in parte le attribuzioni spettantigli in
forza della presente legge all assessore competente.
3. La delegazione e disposta
con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene comunque meno con la
cessazione dalla carica di presidente o di assessore ai sensi degli artt. 47 e
48 dello Statuto.
4. Il Presidente puo sempre
sostituirsi all assessore delegato per l emissione di provvedimenti
amministrativi relativi alle attribuzioni delegate.]
Art. 28(Controllo sugli atti delegati
e sub - delegati)(40) [1. Fino a quando il Governo
della Repubblica non avra dato attuazione al precetto di cui allultima parte
dell art. 5 DPR 24 luglio 1977, n. 616, tutti gli atti adottati dalla Regione
nella materia di cui alla presente legge saranno trasmessi entro dieci giorni al
Commissario del Governo.
2. Ai sensi e per gli effetti
dell art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382, il controllo sulle
deliberazioni adottate dal Comune nella materia ad esso sub - delegata con la
presente legge e esercitato dall organo di cui all art. 56 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, osservandosi, per quanto concerne la esecutivita di tali
deliberazioni, principi analoghi a quelli stabiliti negli artt. 45 e 47 della
citata legge 10- 2- 1953, n. 62.
3. Gli atti emanati nell
esercizio delegato o subdelegato di funzioni amministrative sono
definitivi.]
Art. 29(Inattivita del
Comune)(41) [1. In caso di inattivita del
Comune nell esercizio delle funzioni subdelegate con la presente legge ovvero
qualora le attivita relative alle materie sub - delegate comportino adempimenti
da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla
natura degli interventi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell
assessore competente, dispone il compimento degli atti in sostituzione del
Comune.
2. A tal fine, copia di tutti gli atti e provvedimenti
adottati dai Comuni in applicazione della presente legge deve essere trasmessa
entro dieci giorni al Settore Commercio della amministrazione
regionale. ]
Art. 30(Infrazioni)(42) [1. Ai sensi e per gli effetti
dell art. 54, lett. d), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e dell art. 15 del DM
28 giugno 1974, i Comuni, in caso di contravvenzione alle disposizioni della
presente legge ovvero a quelle emanate dai Comuni medesimi nell esercizio delle
funzioni loro attribuite dallo Stato o sub - delegate dalla Regione,
applicheranno la sanzione amministrativa di cui all art. 10 della legge 28
luglio 1971, n. 558, e sue eventuali modifiche ed
integrazioni.
2. Per l accertamento delle
infrazioni di cui al precedente comma, per la contestazione delle medesime, per
la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, e sue
eventuali modifiche ed integrazioni.
3. A tal fine si intendono
sostituiti, anche agli effetti della riscossione dei proventi, gli uffici ed
organi della Regione con gli uffici ed organi del Comune e la Regione si intende
sostituita con il Comune in tutti i casi in cui le disposizioni della legge 24
dicembre 1975, n. 706, (art. 7, terzo comma; art. 8, quinto comma; art. 13,
secondo comma) facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni attribuite
dallo Stato al Comune o sub - delegate al Comune con la presente legge, ad
uffici ed organi regionali.
4. I Comuni sono, altresì,
subdelegati ad adottare i provvedimenti di sospensione dell’attività
dell’impianto in caso di recidiva di cui all’art. 10 della legge 28 luglio 1971,
n. 558.](43)
Art. 31(Spese per le funzioni sub -
delegate)(44) [1. Per l assegnazione ai
Comuni delle somme necessarie allo esercizio delle funzioni amministrative loro
sub - delegate, si provvedera con i fondi di cui all art. 131 del DPR 24
luglio 1977, n. 616.]
Art. 32(Competenza del Settore
Commercio)(45) [1. Spetta al Settore Commercio
dell amministrazione regionale la trattazione degli affari e la funzione di
coordinamento delle attivita di cui alla presente legge.
2. L esercizio della funzione
di coordinamento consiste nello impartire tutte quelle direttive e disposizioni
idonee a realizzare le finalita di cui alla presente legge e nel vigilare sull
osservanza e sull attuazione di esse adottando o proponendo, in caso di loro
inosservanza o violazione, i rimedi previsti da disposizioni di legge o di
regolamento.]
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