Anno 1985
Numero 51
Data 30/05/1985
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 giugno 1985, n. 78
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Legge Regionale 30 maggio 1985, n. 51

Disciplina concernente le case di cura private.



TITOLO 1

Definizione - Autorizzazione - Requisiti 





Art. 1

Definizione, tipologia, capacità ricettiva.


Agli effetti della presente legge sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche che provvedono al ricovero ai fini diagnostici, curativi o riabilitativi.

La denominazione deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione «casa di cura privata». È fatto divieto di usare frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con ospedali o cliniche universitarie.

Per quanto si riferisce alla tipologia e alla capacità ricettiva, si fa riferimento al disposto dellart. 3 del provvedimento approvato con D.M. 5 agosto 1977, del Ministro della Sanità pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1977, n. 236.

Le case di cura private costituite da più edifici devono avere una capacità ricettiva minima e istituito, presso ciascuno di essi, almeno un raggruppamento.

Per quanto riguarda le norme costruttive, la organizzazione, la dotazione strutturale, strumentale di personale, ogni edificio è ritenuto casa di cura autonoma. Peraltro, le case di cura private articolate in più edifici possono istituire unitariamente la direzione sanitaria e i servizi di radiodiagnostica, laboratorio di analisi, di anestesia, di farmacia, di magazzino di lavanderia, salva la presenza di ogni edificio di apparecchiatura congrua e di personale idoneo per il funzionamento secondo le esigenze operative di ciascun edificio per i servizi sanitari e di armadio farmaceutico, deposito e dispensa nonché guardaroba per gli altri servizi.

Il provvedimento di autorizzazione riporta le prescrizioni perché il complesso di edifici conservi piena funzionalità e idonei collegamenti. 




Art. 2

Autorizzazione.


Nessuno può aprire, trasformare o tenere in esercizio case di cura private senza autorizzazione.

Lautorizzazione non può essere sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo ceduta, ancorché si tratti dellesercizio di singole attività ambulatoriali di diagnosi e cura.

È vietato, altresì, cedere, a qualsiasi titolo, locali compresi nella planimetria depositata allatto della richiesta di autorizzazione.

Gli eredi dellautorizzato hanno diritto di continuare lesercizio della casa di cura privata per un periodo non superiore a 180 giorni dal decesso del titolare.

Il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, dispone lautorizzazione, la sospensione, la revoca e la chiusura delle case di cura private nei casi previsti dalla presente legge.

Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare una casa di cura privata deve, nella domanda indirizzata al Presidente della Giunta regionale, dichiarare la natura dellattività sanitaria che in essa deve essere rivolta ed il possesso di tutti i requisiti di cui alla presente legge.

Alla domanda devono essere allegati:

- la planimetria dei locali con lindicazione della loro destinazione di uso, nonché i progetti di costruzione approvati anche dal Servizio di igiene pubblica dellUnità sanitaria locale competente per territorio;

- il regolamento sullordinamento e sul funzionamento della casa di cura;

- lautorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dellart. 221 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

- ogni altro documento atto a comprovare il possesso dei requisiti.

Per listruttoria il Presidente della Giunta regionale si avvale dei competenti servizi tecnici e sanitari delle Unità sanitarie locali e acquisisce il parere dellAssemblea generale dellUnità sanitaria locale territorialmente competente.

Lautorizzazione deve indicare la denominazione della casa di cura, la tipologia, larticolazione e la precisa denominazione dei servizi di diagnosi e cura, con i relativi posti-letto, lorganizzazione degli stessi, la dotazione del personale, i requisiti igienico-edilizi e le condizioni necessarie a garantire le attività durgenza. 




Art. 3

Sanzioni.


In caso di apertura o esercizio di una casa di cura privata senza autorizzazione ne viene disposta la chiusura.

In caso di inosservanza delle norme della presente legge o delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione ovvero di disfunzioni assistenziali che possono essere eliminate mediante idonei interventi, la casa di cura privata è diffidata a provvedere.

Trascorso inutilmente il termine assegnato, o immediatamente qualora sia necessario provvedere durgenza, è disposta la chiusura temporanea della casa di cura o la sospensione dellattività che ha dato luogo ai rilievi, fino a quando non vengano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. La riapertura della casa di cura dovrà essere appositamente autorizzata.

In caso di ripetuta infrazione alle norme della presente legge, o alle prescrizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di ripetute gravi disfunzioni assistenziali, viene disposta la revoca dellautorizzazione con la preclusione ad ottenerla per almeno un biennio. 




Art. 4

Vigilanza.


La vigilanza e il controllo sulle case di cura private sono esercitati dalla Regione, che si avvale dei servizi tecnici e sanitari delle Unità sanitarie locali, nonché dal Comitato di gestione delle UU.SS.LL. medesime. 




Art. 5

Norme costruttive e requisiti tecnico-sanitari.


Per quanto riguarda le norme costruttive e i requisiti tecnico-sanitari delle case di cura private, si fa riferimento ai disposti dei capitoli II e III del provvedimento approvato con il D.M. 5 agosto 1977 del Ministro della sanità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1977, n. 236.

Per le case di cura private autorizzate ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge si applica il disposto del secondo comma dellart. 44 del provvedimento ministeriale di cui al comma precedente.

Le unità di degenza non possono comprendere un numero di posti-letto inferiore a 25 per la medicina generale e per la chirurgia generale, a 15 per le altre specialità.

I requisiti, le attrezzature e i servizi di unità di degenza a carattere specialistico e di case di cura ad indirizzo specialistico sono quelli disposti dal capitolo V del provvedimento ministeriale di cui al primo comma.

Le case di cura private con dotazione di posti-letto superiore a 150 devono istituire un servizio farmaceutico, diretto da un farmacista responsabile.

Ogni presidio dipendente da casa di cura privata deve essere dotato di armadio farmaceutico, fornito secondo le esigenze dei servizi funzionanti, sotto la responsabilità del direttore sanitario ovvero, nel caso di presidi staccati, del medico responsabile di raggruppamento.

Alle case di cura private convenzionate è consentito, a norma dellart. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche, le specialità medicinali, i materiali e i presidi sanitari da impiegare per lattività propria della casa di cura.

La facoltà di cui al comma precedente è esercitata dalle case di cura private convenzionate prive del farmacista responsabile tramite la consulenza di farmacista iscritto allAlbo professionale, che attesti che i medicinali sono destinati ai servizi sanitari per cui la casa di cura convenzionata è autorizzata. 




Art. 6

Direttore sanitario.


I requisiti necessari per lesercizio della funzione di direttore sanitario responsabile sono quelli disposti dal capitolo VI del provvedimento approvato con D.M. 5 agosto 1977 del Ministro della sanità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1977, n. 236. 




Art. 7

Personale.


Per quanto riguarda il personale delle case di cura private si fa riferimento ai disposti di cui al capitolo IV del provvedimento approvato con D.M. 5 agosto 1977 del Ministro della sanità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1977, n. 236.

Il disposto del secondo comma dellart. 29 del provvedimento di cui al precedente comma si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale attuativa dellart. 17 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il regolamento interno previsto dal primo comma dellart. 28 del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo in particolare determina le modalità di effettuazione della guardia medica.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni previste dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dalle convenzioni stipulate a norma dellart. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare per quanto riguarda incompatibilità e preclusioni. 




Art. 8

Termine per ladeguamento.


Le case di cura private devono adeguarsi, pena la revoca dellautorizzazione, alle prescrizioni di cui al precedente articolo 7 entro il 31 dicembre 1985, (1)  alle prescrizioni di cui agli altri precedenti articoli entro il 31 dicembre 1986, salvo per quanto riguarda le strutture edilizie che vanno adeguate entro il 31/12/1987.




(1) Il termine del 31.12.1985 era stato prorogato al 30.6.1986 dalla l.r. 11/86


TITOLO 2





Art. 9

Convenzioni.(2) 


Il Piano sanitario regionale accerta la necessità di convenzionamento delle case di cura private, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.

Dette convenzioni sono stipulate alla stregua dello schema-tipo di cui allart. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in conformità alle prescrizioni di cui alla presente legge.

In attesa del Piano sanitario regionale, il Consiglio regionale approva, con le modalità e nei termini previsti dallart. 16 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il programma di riorganizzazione della rete ospedaliera, delle strutture e delle attività sia pubbliche che private, secondo i principi ed i parametri del predetto art. 16. Il numero dei posti-letto convenzionabili provvisoriamente non può, comunque, essere superiore a quello dei posti-letto globalmente convenzionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla data di entrata in vigore del piano provvisorio di cui al precedente comma cessano di diritto le convenzioni in atto non previste dal piano.

Lonere delle prestazioni professionali di personale non compreso nellorganico della casa di cura privata, escluse le prestazioni di consulenza, e a carico dellassistito che ne abbia fatta richiesta.

Presso le case di cura private convenzionate è consentito lesercizio della libera attività professionale dei medici iscritti nei ruoli del personale del servizio sanitario.

Sono fatte salve, comunque, le disposizioni normative e convenzionali circa lincompatibilità.

Lesercizio della libera attività professionale di cui ai precedenti commi non pregiudica il limite dei ricoveri, che non possono superare, in ogni caso, il numero dei posti-letto autorizzati per tutta la casa di cura o stabilimento di essa e di ciascun raggruppamento in cui si articola.

Le normativa e gli indirizzi relativi allattività ambulatoriale a regime convenzionato sono estesi alle case di cura private. Le dotazioni di personale sanitario, para-sanitario e tecnico, nonché le dotazioni strumentali, devono essere rapportate al carico di lavoro delle singole attività, fermi gli organici e le esigenze assistenziali per i ricoverati. 



(2) Vedi anche la l.r. 26/2006, art. 17


Art. 10

Sospensione e risoluzione delle convenzioni.


La sospensione o linterruzione dei servizi di case di cura convenzionate, che pregiudichi lattività assistenziale, determina la sospensione della convenzione.

La convenzione è risolta se la casa di cura non comunica la sospensione o linterruzione dei servizi.

In caso di inadempienze alla convenzione, il titolare della casa di cura privata è diffidato a rimuoverle nel termine stabilito in relazione al tipo di inadempienza. Trascorso inutilmente il termine, o immediatamente qualora sia necessario provvedere durgenza, si procede alla sospensione della convenzione sino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.

In caso di revoca dellautorizzazione allapertura e allesercizio della casa di cura privata, la convenzione è risolta di diritto.

È disposta, altresì, la risoluzione della convenzione, oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, per ripetute inadempienze alla convenzione o nel caso che questa non venga eseguita secondo le regole della correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, e per la inosservanza del Contratto collettivo nazionale di lavoro della spedalità privata. 




Art. 11

Diarie giornaliere, oneri aggiuntivi, liquidazioni e pagamenti.


Per quanto attiene la determinazione delle diarie giornaliere di degenza e degli oneri aggiuntivi anche a carico dellassistito, resta fermo quanto disposto dallart. 4 della LR 7 gennaio 1984, n. 2. (3) 

Il piano sanitario regionale e, in via provvisoria, il piano di cui al terzo comma del precedente articolo 9 determinano le prestazioni e le modalità relative che possono essere rese in regime di ricoveri diurni.

Le case di cura private convenzionate sono tenute a fornire, anche periodicamente, informazioni e dati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e secondo le prescrizioni e le indicazioni stabilite a livello centrale. In caso di inadempienze possono essere sospesi i pagamenti relativi alle prestazioni sanitarie effettuate.



(3) L'art. 2, comma 7, della l.r. 13/93 così dispone  l'abrogazione alla data dell'effettivo trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni richiamate nell'art. 2 della suddetta l.r. n. 13/1993


Art. 12

Classificazione.


La Giunta regionale classifica le case di cura private, al fine della stipulazione delle convenzioni, secondo gli indirizzi stabiliti a livello nazionale, le prescrizioni degli schemi-tipo di cui allart. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo quanto stabilito dalle norme di cui al successivo comma, previ accertamenti eseguiti dal servizio di igiene pubblica dellUnità sanitaria locale competente per territorio, sentita una Commissione così composta:

- Assessore regionale alla sanità, o suo delegato, che la presiede;

- due sanitari di livello apicale del suolo sanitario regionale;

- due rappresentanti, di cui un sanitario, dellassociazione più rappresentativa delle case di cura private.

Oltre ai requisiti organizzativi e strutturali previsti dagli indirizzi e dalle prescrizioni di cui al comma precedente, le case di cura private classificate alle fasce funzionali A e B devono essere dotate:

a) di tutto il personale, ivi compreso quello sanitario, ad eccezione dei soli consulenti, a rapporto di lavoro dipendente;

b) di un numero di dipendenti sanitari, para-sanitari, tecnici e ausiliari di corsia secondo il rapporto di un dipendente per ogni posto-letto per la fascia A e di 0,8 dipendenti per ogni posto-letto per la fascia B, compresi, nei posti-letto, quelli destinati a ricoveri diurni, escluso il personale, anche se dipendente, addetto ai servizi ambulatoriali;

c) di un numero di infermieri generici non superiore a un terzo rispetto a quello degli infermieri professionali. 




Art. 13

Verifica delle classificazioni, fascia transitoria.


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla verifica delle classificazioni in atto alla stregua delle norme di cui al precedente articolo.

Non è ammessa classificazione transitoria alla fascia D oltre il termine del 31 dicembre 1986. 




Art. 14

Norme transitorie e di rinvio.


Fino allapprovazione del piano provvisorio di cui al terzo comma del precedente articolo 9 non è consentita lestensione delle convenzioni in atto o la stipulazione di ulteriori convenzioni. ((4) )

Il piano provvisorio per i convenzionamenti perde ogni efficacia alla data di entrata in vigore del piano sanitario regionale.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si richiamano, in quanto applicabili, la normativa e le disposizioni legislative

in materia ospedaliera.




(4) Il Governo ha osservato, circa il primo comma dell'art. 14, che la formulazione della disposizione non é coordinata con le modifiche introdotte all'art. 9