Anno 1993
Numero 13
Data 05/08/1993
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 agosto 1993, n. 108, S.O.
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Legge Regionale 5 agosto 1993, n. 13

Legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 concernente « Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1993 e pluriennale 1993 -' 95». Riesame delle disposizioni di legge coinvolte dal rinvio del Governo della Repubblica.



Art. 1

(Mutuo per il risanamento della situazione debitoria della Regione al 31/ 12/ 1990. Enti finanziatori)


1. Il secondo e terzo comma dell art. 15 della lr 19/ 6/ 1993, n. 9 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Al finanziamento della spesa autorizzata dal 1° comma del presente articolo, per l ammontare complessivo di lire 1.429.108.985.480, si provvede mediante la contrazione di mutuo con gli Enti finanziatori individuati dall art. 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68. La Regione attiva le procedure di contrazione del mutuo nell ambito delle vigenti disposizioni ai sensi dell art. 20 della 19/ 3/ 1993, n. 68.

Gli oneri relativi alle quote di ammortamento di capitale ed interessi del mutuo di cui al precedente comma trovano copertura sul bilancio per l esercizio finanziario 1994 .




Art. 2

Riordino dei servizi sanitari.


1. Entro il 31 ottobre 1993 il Consiglio regionale approva il piano di riordino dei servizi sanitari in attuazione dellart. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Il piano di riordino di cui al primo comma stabilisce i limiti del convenzionamento con le strutture ed i presidi privati nonché della relativa spesa.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del piano di riordino di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, in esecuzione delle prescrizioni del piano, provvede al deconvenzionamento con le istituzioni private per la riabilitazione e con le case di cura private.

4. Entro trenta giorni dalla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma precedente, le unità sanitarie locali provvedono al riconvenzionamento secondo i fabbisogni ed i criteri fissati dal Consiglio regionale.

5. Dalla data del riconvenzionamento, ferma la competenza della Giunta regionale a determinare le diarie di degenza, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale, nel quadro della normativa statale e regionale, nonché la competenza generale in materia di controlli, le unità sanitarie locali nel cui ambito sono ubicati i presidi e le strutture con il maggior numero di posti-letto delle istituzioni private di riabilitazione, convenzionate a norma dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delle case di cura private e degli ospedali classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, convenzionati rispettivamente a norma degli articoli 41 e 44 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, subentrano nella titolarità dei rapporti convenzionali ed esercitano la vigilanza sulle istituzioni di riabilitazione, sulle case di cura private e sui presidi degli ospedali classificati suindicati, nonché il controllo sullattività e sulla contabilizzazione delle prestazioni ed i relativi pagamenti.

6. Sono attribuiti alle unità sanitarie locali, a decorrere dalla stessa data, i pagamenti delle prestazioni e dei ricoveri e le funzioni concernenti lassistenza riabilitativa resa da istituzioni private convenzionate a norma dellarticolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ubicate in territorio extraregionale.

7. Sono abrogati, alla data delleffettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni richiamate nel presente articolo:

a) lart.8 della L.R. 18 gennaio 1986, n. 2, nel testo sostituito dallart. 1 della L.R. 17 gennaio 1988, n. 1, nella parte in cui prescrive che la Regione corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate fino allapprovazione della normativa prevista al terzo comma dellart. 6 della medesima L.R. 18 gennaio 1986, n . 2, nonché lart. 9, comma secondo, della L.R. 11 febbraio 1988, n. 6;

b) lart. 4, secondo comma, della L.R. 7 gennaio 1984, n. 2, nonché il primo comma dellart. 11 della L.R. 30 maggio 1985, n. 51, nella parte in cui prevedono la competenza della Giunta regionale e, per gli accenti mensili, dellAssessore alla sanità, alla liquidazione e al pagamento delle quote trimestrali e delle contabilità mensili relative allassistenza erogata tramite le case di cura private convenzionate;

c) lart. 14, terzo comma, della L.R. 29 giugno 1992, n. 15, nella parte in cui prevede lerogazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dellAssessore alla sanità, se delegato, delle anticipazioni mensili e delle diarie determinate da corrispondere agli ospedali classificati dipendenti da enti ecclesiastici a norma dellart. 8 delle schema di convenzione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell8 luglio 1985;

d) lart. 8 della L.R. 30 aprile 1990, n. 17, nonché lart. 14, primo comma, della L.R. 29 giugno 1992, n. 15, nonché ogni norma in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo. 




Art. 3

(Disposizioni per il risanamento aziendale nel trasporto pubblico locale)(1) 


[1. L art. 32 della lr 19/ 6/ 93, n. 9, non vistato dal Governo della Repubblica ai sensi dell art. 127 della Costituzione, e sostituito dalla seguente norma:

1. La Regione promuove la mobilita del personale fra le aziende esercenti pubblico trasporto locale in attuazione della normativa statale vigente.

2. Le aziende pubbliche di trasporto destinatarie di contributi regionali di esercizio, entro il termine di 60 giorni, propongono all approvazione della Giunta regionale, ai sensi dell art. 5 della lr 8/ 1/ 1992, n. 3, l organico del personale dipendente.

3. Nelle aziende con piu di 25 dipendenti, pubbliche o private, destinatarie di contributi di esercizio, i posti vacanti nelle varie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende e fatto divieto di assumere unita lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che dovra accertare l impossibilita della copertura mediante il ricorso alla mobilita.

4. L inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma costituisce inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell art. 8 della lr 19/ 3/ 1982, n. 13 ].



(1) Articolo già modificato dalla l.r. 11/95, art. 3 è stato successivamente abrogato dalla l.r. 14/98, art. 47, comma 8


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.