Anno 1985
Numero 52
Data 03/06/1985
Abrogato
Materia Trasporti;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 11 giugno 1985, n. 78. La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 114), l.r. 13 agosto 1998, n. 28.
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Nessun allegato

Legge Regionale 3 giugno 1985, n. 52

Provvedimenti per la incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio pugliese.(1) 


(1) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 1

(2) 


[Per la incentivazione e lo sviluppo del turismo regionale nella stagione estiva 1985 e per le esigenze del rapido scorrimento delle merci trasportate su strada, la Regione Puglia, ai fini di interesse regionale, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi articoli, assume a proprio carico gli oneri di pedaggio sullautostrada A14 relativi alle devianze sulla tratta autostrada Taranto-Termoli, anche con alternanze di entrate e uscite per i caselli intermedi ai due terminali suddetti, nei confronti di autotreni, autoarticolati e autosnodati.

Lassunzione degli oneri suddetti si riferisce al periodo dal 1° luglio al 24 agosto 1985]



(2) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 2

(3) 


[La Giunta regionale è autorizzata a stipulare, per il periodo indicato nel secondo comma del precedente art. 1, apposita convenzione con la «Autostrade-Concessione e costruzioni autostrade S.p.A. con la quale saranno stabilite le modalità di pagamento e le altre condizioni conseguenti a quanto stabilito nel precedente articolo]


(3) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 3

(4) 


[Per le necessità di cui al p

Variazione in diminuzione:

Competenza

Cassa

 

 

 

Cap. 0203540 - Acquisto di beni immobili per sedi regionali

1.200.000.000

1.200.000.000

recedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 1.200.000.000.

Al pagamento della spesa suddetta si provvede con lo stanziamento del cap. 051330 che con la presente legge viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio 1985 con denominazione «Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali e per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1985» e con gli stanziamenti di competenza e di cassa dellimporto di L. 1.200.000.000.

Alla copertura dellimporto suddetto si farà fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal seguente capitolo del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1985, approvato con legge regionale 12 febbraio 1985, n. 4.] 



(4) Legge  abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.