Anno 1986
Numero 16
Data 06/08/1986
Abrogato
Materia Trasporti;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 6 agosto 1986, n. 16

Legge regionale 3 giugno 1985, n. 52 - Proroga.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 1

(2) 


[1. E prorogata la validita della legge regionale 3 giugno 1985, n. 52, con le modifiche di cui ai successivi articoli, per  lassunzione degli oneri di pedaggio sull autostrada A 14, nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 2

(3) 


[1. Il rimborso dei pedaggi autostradali, nei limiti e con le modalita di cui alla legge regionale 3 giugno 1985, n. 52, sara applicato nei confronti di convogli di autotreni o autosnodati o autoarticolati con numero di assi non inferiore a cinque.

2. All onere riveniente dall applicazione della presente legge si fa fronte, per l esercizio 1986, con le seguenti variazioni al bilancio di previsione:

PARTE I - ENTRATA

Variazione in aumento:

- Cap. 1021000 Quota reg.le del fondo comune di cui all art. 8 della legge 16/ 5/ 1970, n. 281 e successive modificazioni. Competenza 750.000.000= cassa 750.000.000=

Variazione in aumento:

- Cap. 0501330 Spese per il pagamento dei pedaggi autostradali per la deviazione del traffico pesante nella stagione estiva 1986. Competenza 750.000.000= cassa 750.000.000=]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Disposizioni finali


[La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.]