Legge Regionale 28 agosto 1986, n. 17

Norme regionali di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 con modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata e integrata con legge regionale 27 maggio 1982, n. 23.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 1

(2) 


[1. In attesa della riforma istituzionale delle Unita Sanitarie Locali, gli organi delle stesse, previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, come disciplinati dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata e integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982, n. 23, in attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4, sono costituiti secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. L Assemblea generale dell Unita Sanitaria Locale e soppressa.

Le relative competenze sono esercitate dal Consiglio comunale se l ambito territoriale delle UUSSLL coincide in tutto e in parte con quello del Comune, dall Assemblea Generale della Comunita Montana se il suo ambito territoriale coincide con quello della USL, dall Assemblea dell Associazione intercomunale di cui alla LR n. 23 del 14/ 4/ 1980, Allegato A, e successive modifiche.

3. Restano in vigore, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 51, 27 maggio 1982, n. 23 e 25 giugno 1983, n. 14.]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 2

(3) 


[1. Il Consiglio comunale, l Assemblea dell Associazione intercomunale, l Assemblea della Comunita Montana, su proposta del Comitato di Gestione, deliberano in materia di:

a) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;

b) spese che vincolano il bilancio oltre l anno;

c) adozione complessiva delle piante organiche;

d) convenzioni di cui all art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) articolazioni dei distretti sanitari di base.

2. L approvazione, anche con modificazioni, degli atti di cui al precedente comma deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte.

3. Gli organi di cui al precedente primo comma deliberano altresì in materia di:

a) regolamento relativo al funzionamento degli organi di gestione della USL, dell ufficio di direzione e alla partecipazione di cui all art. 31 del testo della legge 26 maggio 1980, n. 51 coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 27/ 5/ 82, n. 23, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) atti di disposizione comprese le rinunce e transazioni di beni mobili e immobili affidati alla gestione della USL;

c) programma generale annuale dell attivita della USL;

d) vigilanza sulla efficienza dei servizi e sullo stato di attuazione degli obiettivi generali della programmazione, dei progetti e dei programmi.

A tal fine, comunque, gli organi in precedenza indicati sono obbligatoriamente convocati entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno per discutere apposita relazione del Presidente del Comitato di gestione, che dovra essere trasmessa entro il 15 maggio e il 15 ottobre in uno alle relazioni dei dirigenti responsabili dei servizi.] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 3

(4) 


[1. Il numero dei componenti dell Assemblea dell Associazione intercomunale e fissato in:

a) numero 30 componenti per Unita Sanitarie Locali con popolazione sino a 30.000 abitanti;

b) numero 40 componenti per le rimanenti UUSSLL.

2. La popolazione e determinata sulla base dei risultati dell ultimo censimento generale della popolazione.

3. L Assemblea e formata dai rappresentanti eletti tra i Consiglieri comunali dei Comuni associati. La ripartizione si effettua dividendo il numero degli abitanti della Unita Sanitaria Locale per il numero dei seggi da ripartire e distribuendo i  seggi in proporzione alla popolazione di ogni Comune  sulla base dei quozienti interi e dei resti piu alti.

4. La determinazione del numero dei rappresentanti assegnati a ciascun Comune dell Associazione  intercomunale, nella prima fase di attuazione della  presente legge e sino ad approvazione del Piano sanitario regionale, e quella risultante dall allegato A).

5. I Consigli comunali eleggono, con voto limitato ad uno, i propri rappresentanti nellAssemblea della relativa associazione tra i consiglieri comunali, assicurando una presenza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari(5) 

6. Lelezione deve aver luogo nella prima seduta del Consiglio comunale rinnovato. I Consigli comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si renda necessario procedere agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni. Scaduti tali termini, le Sezioni decentrate di controllo, secondo gli ambiti di competenza, senza diffida, nominano commissari ad acta con il compito di convocare il Consiglio comunale per la elezione dei propri rappresentanti nellAssemblea dellassociazione intercomunale. In caso di convocazione senza esito, lo stesso commissario procederà, nei cinque giorni successivi, alla designazione dei rappresentanti del Comune, individuandoli con criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari e secondo lordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle elezioni comuni. (6) 

 7. Per i Comuni retti da Amministrazione straordinaria, i Commissari provvedono agli adempimenti di cui ai commi precedenti con nomina provvisoria da farsi fra residenti nel Comune che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali secondo le modalita previste dall art. 6 della legge regionale n. 51 del 1980. I nominati durano in carica fino alla sostituzione, che dovra essere effettuata dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo l elezione del Sindaco e della Giunta municipale.

8. Il Presidente uscente dell Assemblea, ricevuti i verbali dell elezione dei rappresentanti di tutti i Comuni associati, assegna agli stessi il termine di giorni 10 per l adesione ad un Gruppo politico e convoca nei dieci giorni successivi la Assemblea dell Associazione intercomunale per l insediamento con all ordine del giorno:

a) elezione del Presidente dell Assemblea;

b) elezione del Vice Presidente dell Assemblea;

c) elezione del Presidente del Comitato di Gestione;

d) elezione del Comitato di Gestione.

9. L Assemblea convocata per l elezione del Presidente e presieduta dal componente piu anziano di eta.

10. L Assemblea dell Associazione intercomunale si rinnova totalmente in occasione delle elezioni amministrative generali.

Fino all insediamento della nuova Assemblea sono prorogati i poteri della precedente.

11. Si procede, inoltre, al rinnovo totale dell Assemblea quando, per dimissioni, decadenza o altra causa, viene meno la meta dei componenti.

12. Il seggio per qualsiasi causa resosi vacante nel quinquennio sara occupato dal rappresentante del Consiglio comunale di pertinenza, a norma del  precedente comma 5°.

13. In caso di scioglimento del Consiglio comunale ovvero di elezioni amministrative parziali riguardanti singoli Comuni facenti parte dell Associazione, i rappresentanti degli  stessi, precedentemente eletti, restano in carica fino alla sostituzione che il Consiglio comunale dovra effettuare nella prima adunanza dopo l elezione del Sindaco e della Giunta municipale. I nuovi eletti restano in carica fino al rinnovo integrale della Assemblea.

14. Le funzioni di segretario dell Assemblea intercomunale sono svolte dal segretario del Comitato di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente piu giovane di eta.] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
(5) Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 1, l.r. 30 aprile 1990, n. 15. 
(6) Comma così sostituito dal secondo comma dell'art. 1, l.r. 30 aprile 1990, n. 15


Art. 4

(7) 


[1. Il Comitato di Gestione, ai sensi dell articolo unico, comma 1o lettera b), della legge n. 4 del 15/ 1/ 1986( GU n. 15 del 10/ 1/ 86), e composto dal Presidente e da quattro membri nelle UUSSLL con popolazione sino a 40 mila abitanti e dal presidente e da 6 membri nelle restanti UUSSLL.

2. Se l ambito territoriale della USL coincide con quello della Comunita Montana, le funzioni del Presidente e del Comitato di Gestione sono assolte rispettivamente dal Presidente e dalla Giunta della Comunita Montana.

3. Il Presidente ed i componenti del Comitato di gestione sono eletti con separate votazioni dal Consiglio comunale o dall Assemblea dell Associazione intercomunale, anche fuori dal proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione.

4. A tal fine, sino e non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per l elezione, uno o piu Gruppi politici, costituiti con le modalita di cui all VIII comma del precedente articolo, depositano innanzi al Segretario dell Assemblea, così come individuato dal 14° comma del precedente articolo, che ne rilascia copia per ricevuta, la lista dei candidati  e il relativo curriculum documentato.

5. Per la causa di incompatibilita vale quanto previsto dalla legge n. 154 del 23 aprile 1981.

6. Il Presidente del Comitato di gestione e eletto, a scrutinio segreto se ottiene i voti favorevoli dei 2/ 3 dei componenti dell Assemblea. Ove nessun candidato risulti eletto nella prima votazione, si procede ad una seconda elezione a scrutinio segreto dalla quale  risulta eletto chi riceve almeno al meta piu uno dei voti dei componenti.

7. Negli stessi termini e con le stesse modalita viene eletto il Comitato di Gestione, su lista di candidati  di numero eguale ai componenti da eleggere.

8. Il Presidente e i componenti del Comitato di Gestione partecipano ai lavori dell Assemblea dell Associazione intercomunale o del Consiglio comunale con diritto di parola.

9. Il Comitato di Gestione elegge nel suo seno un Vice Presidente.

10. L Assemblea dell Associazione intercomunale o il Consiglio comunale puo, in ogni tempo revocare il Comitato di Gestione ed il suo Presidente, nei casi  di persistente violazioni di leggi, regolamenti, piano sanitario o indirizzi e direttive vincolanti. L Atto di revoca deve ottenere, al primo scrutinio, non meno di due terzi dei voti degli aventi diritto;  al secondo non meno della meta piu uno dei voti degli aventi diritto.

11. Non puo essere candidato e, se eletto, la elezione e nulla, chi ricopre la carica di Presidente o di componente del Comitato di Gestione di altra USL.

12. Ove, per dimissioni, decadenza, morte del Presidente o di componenti del Comitato di Gestione, occorra procedere alla sostituzione, l organo assembleare vi provvede nella prima seduta utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall avvenuta cessazione, con le modalita di cui ai precedenti commi.

13. In casi di cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza del Comitato di Gestione, il Consiglio comunale o l Assemblea dell Associazione intercomunale deve provvedere, nella prima seduta utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall avvenuta cessazione, a rieleggere il Presidente ed i componenti del Comitato di gestione, con le modalita di cui ai precedenti commi.

14. Trascorso il termine di cui ai precedenti  commi, il Comitato regionale di controllo, entro i successivi 10 giorni, previa diffida nomina un commissario ad acta per la convocazione dell Assemblea.

15. Il Presidente ed i componenti del Comitato di gestione vengono eletti ogni qualvolta si rinnovi l organo assembleare, ma restano in carica fino all elezione dei successori.

16. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere rinnovati i Presidenti e i Comitati di gestione delle UUSSLL.] 



(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 5

(8) 


[1. Al fine di favorire l esercizio dei diritti dei Consiglieri del Comune, dell Assemblea dell Associazione intercomunale o della Comunita Montana, tutti gli atti adottati dal Comitato di gestione sono trasmessi, nello stesso giorno della loro pubblicazione, al Sindaco, al Presidente dell Assemblea dell Associazione intercomunale o dell Assemblea della Comunita Montana.

2. Su tutte le materie di competenza dell Assemblea intercomunale o del Comitato di Gestione, il Consigliere comunale, dell Assemblea dell Associazione o della Comunita Montana ha diritto di rivolgere interrogazioni ed interpellanze, per il tramite del Sindaco o del Presidente dell Assemblea, al Presidente del Comitato di Gestione, che e tenuto a darne risposta, anche scritta, nel termine di 30 giorni.

3. E fatto salvo quanto previsto dai regolamenti che disciplinano l attivita di Consigliere comunale o di componente dell Assemblea intercomunale.

4. Tutto quanto innanzi vale senza pregiudizio per quanto previsto dallo art. 24 legge n. 816 del 27/ 12/ 1985.]



(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 6

(9) 


[1. Il Presidente ed i componenti del Comitato di Gestione hanno diritto ad una indennita determinata sulla base della tabella A e con i criteri di cui all art. 7 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

2. Al Presidente ed al Vice Presidente dell Assemblea dell Associazione intercomunale e corrisposta una indennita determinata con i criteri di cui all art. 23 del testo coordinato delle leggi regionali 26/ 5/ 1980, n. 51 e 27/ 5/ 1982, n. 23.]  



(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 7

(10) 


[1. Gli atti adottati dal Consiglio comunale e dall Assemblea generale della Comunita Montana o dall Assemblea dell Associazione intercomunale nell esercizio delle funzioni ad essi attribuite ai sensi dell art. 2 della presente legge sono sottoposti al controllo del Comitato regionale di Controllo, integrato ai sensi dell art. 49, 1o comma, della legge 833/ 78, come sostituito dall art. 13 della legge 24/ 4/ 83, n. 181.]


(10) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.