Legge Regionale 28 agosto 1986, n. 17 Norme regionali di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 con modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata e integrata con legge regionale 27 maggio 1982, n. 23.(1)
Art. 1(2) [1. In attesa della
riforma istituzionale delle Unita Sanitarie Locali, gli organi delle stesse,
previsti dal secondo comma, punti 1) e 2), dell art. 15 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, come disciplinati dalla
legge regionale 26 maggio 1980, n. 51, modificata e integrata dalla legge
regionale 27 maggio 1982, n. 23, in attuazione della legge 15 gennaio 1986, n.
4, sono costituiti secondo le disposizioni di cui alla presente
legge.
2. L Assemblea
generale dell Unita Sanitaria Locale e soppressa.
Le relative competenze
sono esercitate dal Consiglio comunale se l ambito territoriale delle UUSSLL
coincide in tutto e in parte con quello del Comune, dall Assemblea Generale
della Comunita Montana se il suo ambito territoriale coincide con quello della
USL, dall Assemblea dell Associazione intercomunale di cui alla LR n. 23 del
14/ 4/ 1980, Allegato A, e successive modifiche.
3. Restano in vigore,
in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi regionali 26 maggio 1980, n.
51, 27 maggio 1982, n. 23 e 25 giugno 1983, n. 14.]
Art. 2(3) [1. Il Consiglio
comunale, l Assemblea dell Associazione intercomunale, l Assemblea della
Comunita Montana, su proposta del Comitato di Gestione, deliberano in materia
di:
a) bilancio
preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;
b) spese che vincolano
il bilancio oltre l anno;
c) adozione
complessiva delle piante organiche;
d) convenzioni di cui
all art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
e) articolazioni dei
distretti sanitari di base.
2. L approvazione,
anche con modificazioni, degli atti di cui al precedente comma deve intervenire
nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte.
3. Gli organi di cui
al precedente primo comma deliberano altresì in materia
di:
a) regolamento
relativo al funzionamento degli organi di gestione della USL, dell ufficio di
direzione e alla partecipazione di cui all art. 31 del testo della legge 26
maggio 1980, n. 51 coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale
27/ 5/ 82, n. 23, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge;
b) atti di
disposizione comprese le rinunce e transazioni di beni mobili e immobili
affidati alla gestione della USL;
c) programma generale
annuale dell attivita della USL;
d) vigilanza sulla
efficienza dei servizi e sullo stato di attuazione degli obiettivi generali
della programmazione, dei progetti e dei programmi.
A tal fine, comunque,
gli organi in precedenza indicati sono obbligatoriamente convocati entro il 31
maggio e il 30 novembre di ogni anno per discutere apposita relazione del
Presidente del Comitato di gestione, che dovra essere trasmessa entro il 15
maggio e il 15 ottobre in uno alle relazioni dei dirigenti responsabili dei
servizi.]
Art. 3(4) [1. Il numero dei
componenti dell Assemblea dell Associazione intercomunale e fissato
in:
a) numero 30
componenti per Unita Sanitarie Locali con popolazione sino a 30.000
abitanti;
b) numero 40
componenti per le rimanenti UUSSLL.
2. La popolazione e
determinata sulla base dei risultati dell ultimo censimento generale della
popolazione.
3. L Assemblea e
formata dai rappresentanti eletti tra i Consiglieri comunali dei Comuni
associati. La ripartizione si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Unita Sanitaria Locale per il numero dei seggi da ripartire e distribuendo
i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni Comune sulla base dei quozienti
interi e dei resti piu alti.
4. La determinazione
del numero dei rappresentanti assegnati a ciascun Comune dell Associazione intercomunale, nella prima fase di attuazione
della presente legge e sino ad
approvazione del Piano sanitario regionale, e quella risultante dall allegato
A).
5. I Consigli comunali eleggono, con voto limitato ad uno, i propri rappresentanti nellAssemblea della relativa associazione tra i consiglieri comunali, assicurando una presenza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari(5)
6. Lelezione deve aver luogo nella prima seduta del Consiglio comunale rinnovato. I Consigli comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si renda necessario procedere agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni. Scaduti tali termini, le Sezioni decentrate di controllo, secondo gli ambiti di competenza, senza diffida, nominano commissari ad acta con il compito di convocare il Consiglio comunale per la elezione dei propri rappresentanti nellAssemblea dellassociazione intercomunale. In caso di convocazione senza esito, lo stesso commissario procederà, nei cinque giorni successivi, alla designazione dei rappresentanti del Comune, individuandoli con criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari e secondo lordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle elezioni comuni. (6) 7. Per i Comuni retti
da Amministrazione straordinaria, i Commissari provvedono agli adempimenti di
cui ai commi precedenti con nomina provvisoria da farsi fra residenti nel Comune
che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali secondo le
modalita previste dall art. 6 della legge regionale n. 51 del 1980. I nominati
durano in carica fino alla sostituzione, che dovra essere effettuata dal
Consiglio comunale nella prima adunanza dopo l elezione del Sindaco e della
Giunta municipale.
8. Il Presidente
uscente dell Assemblea, ricevuti i verbali dell elezione dei rappresentanti di
tutti i Comuni associati, assegna agli stessi il termine di giorni 10 per l
adesione ad un Gruppo politico e convoca nei dieci giorni successivi la
Assemblea dell Associazione intercomunale per l insediamento con all ordine
del giorno:
a) elezione del
Presidente dell Assemblea;
b) elezione del Vice
Presidente dell Assemblea;
c) elezione del
Presidente del Comitato di Gestione;
d) elezione del
Comitato di Gestione.
9. L Assemblea
convocata per l elezione del Presidente e presieduta dal componente piu
anziano di eta.
10. L Assemblea dell
Associazione intercomunale si rinnova totalmente in occasione delle elezioni
amministrative generali.
Fino all insediamento
della nuova Assemblea sono prorogati i poteri della precedente.
11. Si procede,
inoltre, al rinnovo totale dell Assemblea quando, per dimissioni, decadenza o
altra causa, viene meno la meta dei componenti.
12. Il seggio per
qualsiasi causa resosi vacante nel quinquennio sara occupato dal rappresentante
del Consiglio comunale di pertinenza, a norma del precedente comma 5°.
13. In caso di
scioglimento del Consiglio comunale ovvero di elezioni amministrative parziali
riguardanti singoli Comuni facenti parte dell Associazione, i rappresentanti
degli stessi, precedentemente eletti,
restano in carica fino alla sostituzione che il Consiglio comunale dovra
effettuare nella prima adunanza dopo l elezione del Sindaco e della Giunta
municipale. I nuovi eletti restano in carica fino al rinnovo integrale della
Assemblea.
14. Le funzioni di
segretario dell Assemblea intercomunale sono svolte dal segretario del Comitato
di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente piu giovane
di eta.]
Art. 4(7) [1. Il Comitato di
Gestione, ai sensi dell articolo unico, comma 1o lettera b), della legge n. 4
del 15/ 1/ 1986( GU n. 15 del 10/ 1/ 86), e composto dal Presidente e da
quattro membri nelle UUSSLL con popolazione sino a 40 mila abitanti e dal
presidente e da 6 membri nelle restanti UUSSLL.
2. Se l ambito
territoriale della USL coincide con quello della Comunita Montana, le funzioni
del Presidente e del Comitato di Gestione sono assolte rispettivamente dal
Presidente e dalla Giunta della Comunita Montana.
3. Il Presidente ed i
componenti del Comitato di gestione sono eletti con separate votazioni dal
Consiglio comunale o dall Assemblea dell Associazione intercomunale, anche
fuori dal proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e
direzione.
4. A tal fine, sino e
non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per l elezione, uno o
piu Gruppi politici, costituiti con le modalita di cui all VIII comma del
precedente articolo, depositano innanzi al Segretario dell Assemblea, così come
individuato dal 14° comma del precedente articolo, che ne rilascia copia per
ricevuta, la lista dei candidati e il
relativo curriculum documentato.
5. Per la causa di
incompatibilita vale quanto previsto dalla legge n. 154 del 23 aprile
1981.
6. Il Presidente del
Comitato di gestione e eletto, a scrutinio segreto se ottiene i voti favorevoli
dei 2/ 3 dei componenti dell Assemblea. Ove nessun candidato risulti eletto
nella prima votazione, si procede ad una seconda elezione a scrutinio segreto
dalla quale risulta eletto chi riceve
almeno al meta piu uno dei voti dei componenti.
7. Negli stessi
termini e con le stesse modalita viene eletto il Comitato di Gestione, su lista
di candidati di numero eguale ai
componenti da eleggere.
8. Il Presidente e i
componenti del Comitato di Gestione partecipano ai lavori dell Assemblea dell
Associazione intercomunale o del Consiglio comunale con diritto di parola.
9. Il Comitato di
Gestione elegge nel suo seno un Vice Presidente.
10. L Assemblea dell
Associazione intercomunale o il Consiglio comunale puo, in ogni tempo revocare
il Comitato di Gestione ed il suo Presidente, nei casi di persistente violazioni di leggi,
regolamenti, piano sanitario o indirizzi e direttive vincolanti. L Atto di
revoca deve ottenere, al primo scrutinio, non meno di due terzi dei voti degli
aventi diritto; al secondo non meno
della meta piu uno dei voti degli aventi diritto.
11. Non puo essere
candidato e, se eletto, la elezione e nulla, chi ricopre la carica di
Presidente o di componente del Comitato di Gestione di altra USL.
12. Ove, per
dimissioni, decadenza, morte del Presidente o di componenti del Comitato di
Gestione, occorra procedere alla sostituzione, l organo assembleare vi provvede
nella prima seduta utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall avvenuta
cessazione, con le modalita di cui ai precedenti commi.
13. In casi di
cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza del Comitato di Gestione, il
Consiglio comunale o l Assemblea dell Associazione intercomunale deve
provvedere, nella prima seduta utile e, comunque, non oltre trenta giorni dall
avvenuta cessazione, a rieleggere il Presidente ed i componenti del Comitato di
gestione, con le modalita di cui ai precedenti commi.
14. Trascorso il
termine di cui ai precedenti commi, il
Comitato regionale di controllo, entro i successivi 10 giorni, previa diffida
nomina un commissario ad acta per la convocazione dell Assemblea.
15. Il Presidente ed i
componenti del Comitato di gestione vengono eletti ogni qualvolta si rinnovi l
organo assembleare, ma restano in carica fino all elezione dei successori.
16. Entro 45 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere rinnovati i
Presidenti e i Comitati di gestione delle UUSSLL.]
Art. 5(8) [1. Al fine di favorire
l esercizio dei diritti dei Consiglieri del Comune, dell Assemblea dell
Associazione intercomunale o della Comunita Montana, tutti gli atti adottati
dal Comitato di gestione sono trasmessi, nello stesso giorno della loro
pubblicazione, al Sindaco, al Presidente dell Assemblea dell Associazione
intercomunale o dell Assemblea della Comunita Montana.
2. Su tutte le materie
di competenza dell Assemblea intercomunale o del Comitato di Gestione, il
Consigliere comunale, dell Assemblea dell Associazione o della Comunita
Montana ha diritto di rivolgere interrogazioni ed interpellanze, per il tramite
del Sindaco o del Presidente dell Assemblea, al Presidente del Comitato di
Gestione, che e tenuto a darne risposta, anche scritta, nel termine di 30
giorni.
3. E fatto salvo
quanto previsto dai regolamenti che disciplinano l attivita di Consigliere
comunale o di componente dell Assemblea intercomunale.
4. Tutto quanto
innanzi vale senza pregiudizio per quanto previsto dallo art. 24 legge n. 816
del 27/ 12/ 1985.]
Art. 6(9) [1. Il Presidente ed i
componenti del Comitato di Gestione hanno diritto ad una indennita determinata
sulla base della tabella A e con i criteri di cui all art. 7 della legge 27
dicembre 1985, n. 816.
2. Al Presidente ed al
Vice Presidente dell Assemblea dell Associazione intercomunale e corrisposta
una indennita determinata con i criteri di cui all art. 23 del testo
coordinato delle leggi regionali 26/ 5/ 1980, n. 51 e 27/ 5/ 1982, n. 23.]
Art. 7(10) [1. Gli atti adottati dal Consiglio comunale e dall
Assemblea generale della Comunita Montana o dall Assemblea dell Associazione
intercomunale nell esercizio delle funzioni ad essi attribuite ai sensi dell
art. 2 della presente legge sono sottoposti al controllo del Comitato regionale
di Controllo, integrato ai sensi dell art. 49, 1o comma, della legge 833/ 78,
come sostituito dall art. 13 della legge 24/ 4/ 83, n. 181.]
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