Legge Regionale 30 aprile 1990, n. 15 Modifica legge regionale 28 agosto 1986, n. 17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15 gennaio 1986, n. 4 (Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL).(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A. Art. 1(2) [Il quinto comma dell art. 3 della l.r. 28 agosto 1986, n.
17 e sostituito dal seguente:
I Consigli comunali
eleggono, con voto limitato ad uno, i propri rappresentanti nell Assemblea
della relativa associazione tra i consiglieri comunali, assicurando una presenza
proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.
2. Il sesto comma
dell art. 3 della l.r. agosto 1986, n. 17 e sostituito dal
seguente:
L elezione deve
aver luogo nella prima seduta del Consiglio comunale rinnovato. I Consigli
comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si renda necessario
procedure agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni.
Scaduti tali termini, le Sezioni decentrate di controllo, secondo gli ambiti di competenza, senza
diffida, nominano commissari ad acta con il compito di convocare il Consiglio
comunale per le elezioni dei propri rappresentanti nellAssemblea dell associazione
intercomunale.
In caso di
convocazione senza esito, lo stesso commissario procedera, nei cinque giorni
successivi, alla designazione dei rappresentanti del Comune, individuandoli con
criterio di proporzionalita rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari e
secondo l ordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle elezioni
comuni.]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Art. 2(3) [L art. 6 della l.r.
28 agosto 1986, n. 17 e sostituito dal seguente:
1. Al Presidente del
comitato di gestione e corrisposta una indennita mensile di carica nella
misura stabilita dall allegato a) della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per il
sindaco di Comune avente una popolazione pari a quella residente nell ambito
territoriale della Unita Sanitaria Locale.
2. Ai componenti del
comitato di gestione di Unita Sanitarie Locali con popolazione fino a 50 mila
abitanti e corrisposta una indennita mensile di carica pari al 45% di quella
prevista per il Presidente del comitato di gestione. Ai componenti del comitato
di gestione di Unita Sanitarie Locali con popolazione tra i 50 mila e i 250
mila abitanti e corrisposta una indennita mensile di carica pari al 60% di
quella prevista per il Presidente del comitato di gestione. Ai componenti del
Comitato di gestione di Unita Sanitarie Locali con popolazione oltre i 250 mila
abitanti e corrisposta una indennita mensile di carica pari al 65% di quella
prevista per il Presidente del comitato di gestione.
3. Al Presidente dell
assemblea dell associazione intercomunale compete una indennita mensile di
funzione equivalente a quella stabilita per i componenti dei rispettivi comitati
di gestione.
4. Al Presidente del
collegio dei revisori e corrisposta una indennita mensile di funzione pari a
quella stabilita per i componenti del comitato di gestione della stessa Unita
Sanitaria Locale; ai componenti e corrisposta una indennita mensile di
funzione pari al 75% di quella stabilita per il Presidente del
collegio.
5. Ai componenti delle
assemblee delle associazioni intercomunali e corrisposta una indennita di
presenza per l effettiva partecipazione ad ogni seduta dellassemblea e per non piu di una seduta
al giorno, nella misura stabilita per i consiglieri di Comune avente una
popolazione pari a quella residente nell ambito territoriale della Unita
Sanitaria Locale.
6. Nessuna indennita
di presenza compete ai revisori, ai coordinatori sanitari ed amministrativi, ai
responsabili dei servizi, al segretario del comitato di gestione della Unita
Sanitaria Locale per la partecipazione a sedute degli organi collegiali della
Unita Sanitaria Locale.
7. Le indennita di
carica e di funzione previste dai commi precedenti sono corrisposte al lordo
delle ritenute erariali e sono a carico del bilancio della Unita
Sanitaria Locale e sono liquidate mensilmente con deliberazione del comitato di
gestione. La indennita di funzione ai funzionari amministrativi regionali
designati dalla Giunta regionale nei collegi dei revisori e corrisposta agli
interessati in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell art. 16 e dallart. 29 della legge regionale 13 marzo 1980,
n. 16.
8. Per quanto non
espressamente previsto valgono le norme della legge 27 dicembre 1985, n.
816]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Art. 3(4) [1. Le indennità sono raddoppiate per i Presidenti dei comitati
di gestione che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in
aspettativa non retribuita ai sensi dellart. 2 della legge 27 dicembre 1985, n.
816] .
(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
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