Legge Regionale 3 ottobre 1986, n. 29 Classificazione della ricezione turistica all' aperto.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76. Art. 1(Finalita della
legge)(2) [La presente legge e
finalizzata alla classificazione delle strutture turistiche ricettive all
aperto, quali risultano disciplinate dalla LR 20 giugno 1979, n. 35 e dal
regolamento di
attuazione.]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 2(Strutture ricettive: campeggi
e villaggi turistici)(3) [Il secondo comma dell art. 1
della L. R. 20/ 6/ 1979, n. 35 e così modificato:
Agli effetti della presente
legge sono considerati complessi ricettivi turistici all aperto i campeggi ed i
villaggi turistici.]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 3(Tipologia dei
complessi)(4) [L art. 2 della L. R. 20/ 6/
1979, n. 35 e così modificato:
I campeggi sono esercizi
ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate
aperte al pubblico, per la sosta di turisti provvisti di norma di tende,
roulottes o altri mezzi autonomi di
pernottamento.
Nelle suddette strutture
ricettive, allo scopo di ospitare turisti in transito sprovvisti di mezzi di
pernottamento autonomi, e possibile riservare apposite aree attrezzate con
unita abitative mobili, semifisse o
stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico,
fognario ed elettrico.
Tali strutture non potranno
superare il 25% della ricettivita consentita per il
campeggio.
I Villaggi turistici sono
esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria su aree recintate,
per il soggiorno e la sosta di turisti sprovvisti di norma di mezzi propri di
pernottamento, in unita abitative mobili, semifisse o stabili, anche
prefabbricate, e debitamente allacciate
agli impianti idrico, fognario ed elettrico.
Nelle suddette strutture
ricettive e possibile riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con
servizi igienici centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in
transito provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. Tali aree non
potranno superare il 25% della ricettivita consentita.
I campeggi ed i villaggi
turistici sono dotati accessorialmente di bar con vendita di alcolici e
superalcolici, ristoranti, pizzerie, supermercati e bazar, nonche attrezzature
sportive e ricreative.
La licenza di esercizio
comprendera l autorizzazione specifica all esercizio delle attivita
sopraelencate.
I campeggi ed i villaggi
turistici possono essere realizzati da Enti, da privati o da organismi del
turismo sociale e giovanile e debbono possedere i requisiti strutturali e
funzionali richiesti per la classificazione.]
(4) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 4(Individuazione delle
aree)(5) [Dopo l entrata in vigore
della presente legge l individuazione delle nuove aree da destinare alle
imprese turistiche ricettive previste dall art. 1 e consentita nel rispetto
degli strumenti urbanistici e successive modificazioni e varianti ai
medesimi.]
(5) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 5(Disciplina transitoria dell
autorizzazione per l apertura di campeggi e villaggi turistici gia
esistenti)(6) [La presente legge si applica
anche alle strutture ricettive all aperto, sia ad attivita stagionale che
annuale, gia in funzione alla data della sua entrata in vigore ed in possesso
di autorizzazione originaria.
Il rinnovo di tale
autorizzazione si effettua con il solo pagamento delle tasse di concessione,
sulla base delle precedenti autorizzazioni gia in possesso del gestore, entro e
non oltre il 30 gennaio di ogni anno.
La richiesta di rinnovo deve
essere inoltrata al Sindaco competente per territorio.
Il Comune, entro 15 giorni
dalla ricezione, notifica al richiedente il
rinnovo dell autorizzazione, ovvero le prescrizioni che si rendono
necessarie qualora risultino mancanti le condizioni fissate dalle vigenti leggi
in materia.
Il rinnovo dell autorizzazione
puo essere concesso solo se, entro 20 giorni dalla data di notifica di cui al
precedente comma, si sia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate
dal Comune.]
(6) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 6(Classificazione)(7) [Le strutture ricettive sono
classificate in base ai requisiti posseduti.
I campeggi vengono
contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella; i
villaggio turistici sono contrassegnati con quattro, tre e due
stelle.
L attribuzione del numero di
stelle e effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei
coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dalla
struttura ricettiva.
I requisiti e i relativi
coefficienti numerici sono indicati nella allegata tabella A), che fa parte
integrante della presente legge.
La classificazione e
obbligatoria ed e condizione indispensabile per il rilascio della licenza di
esercizio.
E fatto obbligo di esporre ben
visibile, all esterno e all interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno
distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate.]
(7) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 7(Operazioni di
classificazioni)(8) [La classificazione prevista
dalla presente legge ha validita per le strutture ricettive attivate durante il
quinquennio e, per le strutture ricettive riclassificate ai sensi del successivo
art. 11, la classificazione ha validita per la frazione residua del quinquennio
in corso.
Le operazioni relative alla
classificazione devono essere espletate nel semestre precedente l anno di
inizio del quinquennio di validita della classificazione stessa.
Non si procede a revisione
della classificazione nell ultimo anno del quinquennio.]
(8) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 8(Aree di
sosta)(9) [Nei Comuni sprovvisti di
campeggi e villaggi turistici possono essere autorizzate mini aree di sosta, con
un massimo di venti piazzole e nel rispetto, comunque, di tutte le norme
igienico - sanitarie vigenti, quale supporto del turismo campeggistico ed
itinerante, escursionistico e rurale.
Le mini aree sono classificate
con una stella; ad esse non si applica l obbligo della superficie complessiva
minima prevista dal 1o comma dell art. 4 della LR 20 giugno 1979, n. 35.]
(9) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 9(Denominazione aggiuntiva
A)(10) [Le strutture ricettive di cui
alla presente legge assumono la denominazione aggiuntiva A (annuale) quando,
su domanda dell interessato, sono aperte per l intero arco dell anno.
La chiusura temporanea delle
strutture ricettive puo essere consentita per un periodo massimo di quattro
mesi all anno, a scelta del proprietario o gestore, e deve essere indicata
nelle guide specializzate nonche segnalate nelle insegne della struttura
ricettiva.
Le strutture ricettive all
aperto con autorizzazione stagionale possono ampliare il periodo minimo di
apertura dandone semplice comunicazione nell istanza di rinnovo della licenza
di esercizio presentata al Comune competente per territorio.]
(10) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 10(Assegnazione della
classificazione)(11) [Per le strutture
ricettive all aperto in attivita la classificazione viene assegnata in via
provvisoria sulla base dello stato di fatto della struttura ricettiva e dei suoi
requisiti.]
(11) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 11(Revisione della
classificazione)(12) [Qualora durante il quinquennio
intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla
classificazione della struttura ricettiva all aperto o qualora non sussistano
piu i requisiti necessari per il
mantenimento della struttura ricettiva stessa al livello di classificazione cui
era stata assegnata, si provvede, di ufficio o su domanda, alla revisione della
classificazione dell esercizio in corrispondenza delle mutate condizioni e dei
requisiti effettivamente posseduti.
In presenza di sopravvenuta
carenza dei requisiti per il mantenimento del livello di classificazione
assegnata, il titolare della licenza di esercizio e tenuto a farne denuncia
all ente comunale, nel cui territorio e sita la struttura ricettiva all
aperto, per l adozione del provvedimento di
riclassificazione.]
(12) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 12(Denuncia ai fini della
classificazione)(13) [Per l assegnazione della
classificazione i titolari della licenza di esercizio delle strutture ricettive
all aperto devono, entro il mese di giugno dell anno precedente il quinquennio
di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio e sita la struttura
ricettiva, una denuncia contenente tutti gli elementi di valutazione dei
requisiti posseduti dalla struttura
ricettiva.
Stessa denuncia deve essere
presentata nei casi di nuova apertura di struttura ricettiva, durante il
quinquennio.]
(13) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 13(Competenza alla
classificazione)(14) [Ai Comuni sono attribuite le
funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive all aperto
ai sensi dell art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/ 7/ 1977,
n. 616 e dell art. 9 della LR 20/ 6/ 79, n. 35.
[I Comuni provvederanno alla
classificazione delle strutture ricettive all aperto, sentiti l Ente turistico competente per territorio e
l Associazione regionale di categoria delle strutture ricettive all aperto(
FAITA)
Il provvedimento di
classificazione viene adottato dal Comune competente entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda di classificazione.
Entro lo stesso termine il
Comune puo richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi ed
eventualmente accertare d ufficio i dati indispensabili per l attribuzione
della classificazione.
Il provvedimento esecutivo di
classificazione e comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata e,
per conoscenza, all Ente turistico competente per il territorio e alla FAITA
(Associazione Regionale strutture ricettive all aperto).
Trascorsi i 60 giorni senza che
il Comune abbia deliberato in ordine alla richiesta di classificazione, questa
si intende accolta.]
(14) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 14(Pubblicita delle
deliberazioni di classificazione)(•) [Entro 30 giorni dalla
data di deliberazione della classificazione, l elenco degli esercizi
classificati e pubblicato, a cura del Comune, nel Foglio degli Annunci Legali
della provincia di appartenenza e affisso nell albo pretorio del Comune ove
hanno sede le strutture ricettive interessate.]
(•) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 15(Ricorsi avverso la
classificazione)(15) [Avverso il provvedimento di
classificazione possono proporre il ricorso il proprietario o il gestore della
struttura ricettiva ed i titolari di altre strutture ricettive ubicate nella
regione.
Il ricorso deve essere
presentato al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento di classificazione sul foglio annunci legali
della provincia, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall
interessato.
Lo stesso ricorso e presentato
al Comune competente per territorio, che esprime il proprio parere entro 30
giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il parere s intende acquisito.
Il Presidente della Giunta
regionale trasmettera copia del ricorso al titolare della struttura ricettiva,
di cui viene impugnata la classificazione quando il ricorso non sia prodotto
dallo stesso; il suddetto titolare, in tal caso, entro i successivi 90 giorni, potra far pervenire le sue
osservazioni al ricorso.]
(15) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 16(Decisione sui
ricorsi)(16) [Il Presidente della Giunta
regionale decide in merito ai ricorsi, su conforme deliberazione della Giunta,
sentito il parere di una commissione composta:
1) dall Assessore regionale al
Turismo, che la presiede, o per sua delega, dal Coordinatore del Settore Turismo
dell Assessorato;
2) dal funzionario dell
Assessorato regionale al Turismo, capo dell Ufficio interessato, con funzioni
di relatore;
3) da un funzionario tecnico,
designato dall Assessore regionale all Urbanistica;
4) da un funzionario sanitario,
designato dall Assessore regionale alla Sanita;
5) da tre rappresentanti delle
aziende ricettive all aperto, designati dall Associazione regionale di
categoria;
6) da tre rappresentanti delle
piu importanti organizzazioni sindacali dei lavoratori delle aziende ricettive
all aperto.
La Commissione e assistita da
un segretario scelto fra gli impiegati dell Assessorato al Turismo.
Le decisioni della Commissione
sono valide con la maggioranza semplice dei votanti, qualunque sia il numero dei
presenti.
In caso di parita prevale il
parere espresso dal Presidente della Commissione.
La decisione del ricorso va
adottata entro il termine di 90 giorni, decorso infruttuosamente il quale il
ricorso s intende respinto.]
(16) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 17(Pubblicazione degli elenchi
degli esercizi classificati)(•) [Effettuate le pubblicazioni
degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, il Comune competente alle
operazioni di classificazione trasmette alle Regioni gli elenchi delle aziende
ricettive all aperto classificate e, separatamente quelli delle aziende per le
quali siano stati presentati i ricorsi.
La Giunta regionale provvede
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi
per provincia, delle classificazioni divenute definitive.
Per le aziende ricettive all
aperto le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per le
aziende la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con
elenchi suppletivi.]
(•) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 18(Attribuzione di migliore
classificazione)(17) [Il titolare di una struttura
ricettiva che realizzi opere di miglioramento degli impianti, dei servizi e
delle strutture, tali che l impresa
turistica possa ottenere una migliore classificazione, ne da comunicazione al
Comune competente per territorio, corredandola di una dettagliata descrizione
dei lavori eseguiti.
Il Comune, accertata l
idoneita dei miglioramenti apportati, dispone conseguentemente in ordine alla
classificazione della struttura ricettiva.]
(17) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 19(Sanzioni per mancata
denuncia)(18) [Il Comune revochera la licenza
di esercizio, previa diffida, al titolare di struttura ricettiva all aperto che
non ottemperi alla denuncia di cui agli artt. 10 e 11 della presente legge.
La licenza d esercizio puo
essere nuovamente concessa, previa classificazione o riclassificazione della
struttura ricettiva, allorche il titolare della medesima abbia adempiuto agli
obblighi di cui agli articoli 10- 11- 12- 13- 18 e 19 della presente
legge.]
(18) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 20(Comportamento ostativo del
titolare della struttura ricettiva)(19) [Il titolare della struttura
ricettiva all aperto che non fornisca le informazioni richieste o non consenta
gli accertamenti disposti ai fini della
classificazione da parte del Comune competente per territorio soggiace alla
sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.
In caso di persistenza del
rifiuto, Il Comune puo disporre la sospensione della licenza di esercizio, fino
a a quando il titolare dell impresa ricettiva non abbia ottemperato a tale
obbligo.]
(19) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 21(Sanzioni per omessa o indebita
attribuzione di classificazione)(•) [Il titolare della struttura
ricettiva all aperto che ometta di indicare la classificazione o attribuisca al
proprio esercizio una classificazione o una denominazione diversa da quella
autorizzata o affermi la sussistenza di attrezzature non conformi a quelle
esistenti soggiace alla sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire
3.000.000, indipendentemente dalle applicazioni di sanzioni penali.
I proventi delle sanzioni
amministrative previsti agli articoli 20 e 21 della presente legge sono devoluti
al Comune.
In relazione alle suddette
inadempienze, il Comune puo disporre anche la sospensione della licenza d esercizio da 10 a 60 giorni.]
(•) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 22(Esercizio delle funzioni di
vigilanza)(20) [Ferma restando la
competenza dell autorita di pubblica sicurezza per il territorio.]
(20) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
Art. 23(Disposizioni transitorie e
finali)(21) [La nuova classificazione delle
strutture ricettive all aperto sara operante dal 1° gennaio 1987.
Gli obblighi previsti dal 3°
comma dell art. 4 della legge n. 35 del 20 giugno 1979 sono prorogati al 31 dicembre
1986.
In sede di applicazione della
presente legge, le strutture ricettive all aperto gia in attivita, aspiranti all attribuzione di
una stella, sono collocate a tale
livello di classificazione, purche si dotino dei requisiti obbligati, entro il
31/ 12/ 1985.
E abrogato l art. 2 della
LR n. 35 del 20/ 6/ 1979.
Per quanto non espressamente
disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni previste per la stessa
materia nelle vigenti leggi statali e regionali.]
(21) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.
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