Legge Regionale 3 ottobre 1986, n. 29

Classificazione della ricezione turistica all' aperto.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 1

(Finalita della legge)(2) 


[La presente legge e finalizzata alla classificazione delle strutture turistiche ricettive all aperto, quali risultano disciplinate dalla LR 20 giugno 1979, n. 35 e dal regolamento  di attuazione.]


(2) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 2

(Strutture ricettive: campeggi e villaggi turistici)(3) 


[Il secondo comma dell art. 1 della L. R. 20/ 6/ 1979, n. 35 e così modificato:

Agli effetti della presente legge sono considerati complessi ricettivi turistici all aperto i campeggi ed i villaggi turistici.]



(3) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 3

(Tipologia dei complessi)(4) 


[L art. 2 della L. R. 20/ 6/ 1979, n. 35 e così modificato:

I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate aperte al pubblico, per la sosta di turisti provvisti di norma di tende, roulottes  o altri mezzi autonomi di pernottamento.

Nelle suddette strutture ricettive, allo scopo di ospitare turisti in transito sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi, e possibile riservare apposite aree attrezzate con unita abitative  mobili, semifisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico.

Tali strutture non potranno superare il 25% della ricettivita consentita per il campeggio.

I Villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria su aree recintate, per il soggiorno e la sosta di turisti sprovvisti di norma di mezzi propri di pernottamento, in unita abitative mobili, semifisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate  agli impianti idrico, fognario ed elettrico.

Nelle suddette strutture ricettive e possibile riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in transito provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. Tali aree non potranno superare il 25% della ricettivita consentita.

I campeggi ed i villaggi turistici sono dotati accessorialmente di bar con vendita di alcolici e superalcolici, ristoranti, pizzerie, supermercati e bazar, nonche attrezzature sportive e ricreative.

La licenza di esercizio comprendera l autorizzazione specifica all esercizio delle attivita sopraelencate.

I campeggi ed i villaggi turistici possono essere realizzati da Enti, da privati o da organismi del turismo sociale e giovanile e debbono possedere i requisiti strutturali e funzionali richiesti per la classificazione.] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 4

(Individuazione delle aree)(5) 


[Dopo l entrata in vigore della presente legge l individuazione delle nuove aree da destinare alle imprese turistiche ricettive previste dall art. 1 e consentita nel rispetto degli strumenti urbanistici e successive modificazioni e varianti ai medesimi.]


(5) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 5

(Disciplina transitoria dell autorizzazione per l apertura di campeggi e villaggi turistici gia esistenti)(6) 


[La presente legge si applica anche alle strutture ricettive all aperto, sia ad attivita stagionale che annuale, gia in funzione alla data della sua entrata in vigore ed in possesso di autorizzazione originaria.

Il rinnovo di tale autorizzazione si effettua con il solo pagamento delle tasse di concessione, sulla base delle precedenti autorizzazioni gia in possesso del gestore, entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata al Sindaco competente per territorio.

Il Comune, entro 15 giorni dalla ricezione, notifica al richiedente il  rinnovo dell autorizzazione, ovvero le prescrizioni che si rendono necessarie qualora risultino mancanti le condizioni fissate dalle vigenti leggi in materia.

Il rinnovo dell autorizzazione puo essere concesso solo se, entro 20 giorni dalla data di notifica di cui al precedente comma, si sia provveduto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Comune.]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 6

(Classificazione)(7) 


[Le strutture ricettive sono classificate in base ai requisiti posseduti.

I campeggi vengono contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella; i villaggio turistici sono contrassegnati con quattro, tre e due stelle.

L attribuzione del numero di stelle e effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dalla struttura ricettiva.

I requisiti e i relativi coefficienti numerici sono indicati nella allegata tabella A), che fa parte integrante della presente legge.

La classificazione e obbligatoria ed e condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

E fatto obbligo di esporre ben visibile, all esterno e all interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate.]



(7) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 7

(Operazioni di classificazioni)(8) 


[La classificazione prevista dalla presente legge ha validita per le strutture ricettive attivate durante il quinquennio e, per le strutture ricettive riclassificate ai sensi del successivo art. 11, la classificazione ha validita per la frazione residua del quinquennio in corso.

Le operazioni relative alla classificazione devono essere espletate nel semestre precedente l anno di inizio del quinquennio di validita della classificazione stessa.

Non si procede a revisione della classificazione nell ultimo anno del quinquennio.] 



(8) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 8

(Aree di sosta)(9) 


[Nei Comuni sprovvisti di campeggi e villaggi turistici possono essere autorizzate mini aree di sosta, con un massimo di venti piazzole e nel rispetto, comunque, di tutte le norme igienico - sanitarie vigenti, quale supporto del turismo campeggistico ed itinerante, escursionistico e rurale.

Le mini aree sono classificate con una stella; ad esse non si applica l obbligo della superficie complessiva minima prevista dal 1o comma dell art. 4 della LR 20 giugno 1979, n. 35.]  



(9) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 9

(Denominazione aggiuntiva A)(10) 


[Le strutture ricettive di cui alla presente legge assumono la denominazione aggiuntiva A (annuale) quando, su domanda dell interessato, sono aperte per l intero arco dell anno.

La chiusura temporanea delle strutture ricettive puo essere consentita per un periodo massimo di quattro mesi all anno, a scelta del proprietario o gestore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonche segnalate nelle insegne della struttura ricettiva.

Le strutture ricettive all aperto con autorizzazione stagionale possono ampliare il periodo minimo di apertura dandone semplice comunicazione nell istanza di rinnovo della licenza di esercizio presentata al Comune competente per territorio.]



(10) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 10

(Assegnazione della classificazione)(11) 


[Per le strutture ricettive all aperto in attivita la classificazione viene assegnata in via provvisoria sulla base dello stato di fatto della struttura ricettiva e dei suoi requisiti.]


(11) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 11

(Revisione della classificazione)(12) 


[Qualora durante il quinquennio intervengano mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione della struttura ricettiva all aperto o qualora non sussistano piu i requisiti  necessari per il mantenimento della struttura ricettiva stessa al livello di classificazione cui era stata assegnata, si provvede, di ufficio o su domanda, alla revisione della classificazione dell esercizio in corrispondenza delle mutate condizioni e dei requisiti effettivamente posseduti.

In presenza di sopravvenuta carenza dei requisiti per il mantenimento del livello di classificazione assegnata, il titolare della licenza di esercizio e tenuto a farne denuncia all ente comunale, nel cui territorio e sita la struttura ricettiva all aperto, per l adozione del provvedimento di riclassificazione.]



(12) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 12

(Denuncia ai fini della classificazione)(13) 


[Per l assegnazione della classificazione i titolari della licenza di esercizio delle strutture ricettive all aperto devono, entro il mese di giugno dell anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio e sita la struttura ricettiva, una denuncia contenente tutti gli elementi di valutazione dei requisiti  posseduti dalla struttura ricettiva.

Stessa denuncia deve essere presentata nei casi di nuova apertura di struttura ricettiva, durante il quinquennio.] 



(13) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 13

(Competenza alla classificazione)(14) 


[Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive all aperto ai sensi dell art. 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/ 7/ 1977, n. 616 e dell art. 9 della LR 20/ 6/ 79, n. 35.

[I Comuni provvederanno alla classificazione delle strutture ricettive all aperto, sentiti  l Ente turistico competente per territorio e l Associazione regionale di categoria delle strutture ricettive all aperto( FAITA)

Il provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di classificazione.

Entro lo stesso termine il Comune puo richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi ed eventualmente accertare d ufficio i dati indispensabili per l attribuzione della classificazione.

Il provvedimento esecutivo di classificazione e comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata e, per conoscenza, all Ente turistico competente per il territorio e alla FAITA (Associazione Regionale strutture ricettive all aperto).

Trascorsi i 60 giorni senza che il Comune abbia deliberato in ordine alla richiesta di classificazione, questa si intende accolta.] 



(14) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 14

(Pubblicita delle deliberazioni di classificazione)(•) 


[Entro 30 giorni dalla data di deliberazione della classificazione, l elenco degli esercizi classificati e pubblicato, a cura del Comune, nel Foglio degli Annunci Legali della provincia di appartenenza e affisso nell albo pretorio del Comune ove hanno sede le strutture ricettive interessate.]


(•) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 15

(Ricorsi avverso la classificazione)(15) 


[Avverso il provvedimento di classificazione possono proporre il ricorso il proprietario o il gestore della struttura ricettiva ed i titolari di altre strutture ricettive ubicate nella regione. 

Il ricorso deve essere presentato al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di classificazione sul foglio annunci legali della provincia, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione ricevuta dall interessato.

Lo stesso ricorso e presentato al Comune competente per territorio, che esprime il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il parere s intende acquisito.

Il Presidente della Giunta regionale trasmettera copia del ricorso al titolare della struttura ricettiva, di cui viene impugnata la classificazione quando il ricorso non sia prodotto dallo stesso; il suddetto titolare, in tal caso, entro i successivi  90 giorni, potra far pervenire le sue osservazioni al ricorso.]



(15) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 16

(Decisione sui ricorsi)(16) 


[Il Presidente della Giunta regionale decide in merito ai ricorsi, su conforme deliberazione della Giunta, sentito il parere di una commissione composta:

1) dall Assessore regionale al Turismo, che la presiede, o per sua delega, dal Coordinatore del Settore Turismo dell Assessorato;

2) dal funzionario dell Assessorato regionale al Turismo, capo dell Ufficio interessato, con funzioni di relatore;

3) da un funzionario tecnico, designato dall Assessore regionale all Urbanistica;

4) da un funzionario sanitario, designato dall Assessore regionale alla Sanita;

5) da tre rappresentanti delle aziende ricettive all aperto, designati dall Associazione regionale di categoria;

6) da tre rappresentanti delle piu importanti organizzazioni sindacali dei lavoratori delle aziende ricettive all aperto.

La Commissione e assistita da un segretario scelto fra gli impiegati dell Assessorato al Turismo.

Le decisioni della Commissione sono valide con la maggioranza semplice dei votanti, qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di parita prevale il parere espresso dal Presidente della Commissione.

La decisione del ricorso va adottata entro il termine di 90 giorni, decorso infruttuosamente il quale il ricorso s intende respinto.] 



(16) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 17

(Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati)(•) 


[Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, il Comune competente alle operazioni di classificazione trasmette alle Regioni gli elenchi delle aziende ricettive all aperto classificate e, separatamente quelli delle aziende per le quali siano stati presentati i ricorsi.

La Giunta regionale provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, delle classificazioni divenute definitive.

Per le aziende ricettive all aperto le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per le aziende la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.]



(•) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 18

(Attribuzione di migliore classificazione)(17) 


[Il titolare di una struttura ricettiva che realizzi opere di miglioramento degli impianti, dei servizi e delle strutture,  tali che l impresa turistica possa ottenere una migliore classificazione, ne da comunicazione al Comune competente per territorio, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.

Il Comune, accertata l idoneita dei miglioramenti apportati, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione della struttura ricettiva.] 



(17) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 19

(Sanzioni per mancata denuncia)(18) 


[Il Comune revochera la licenza di esercizio, previa diffida, al titolare di struttura ricettiva all aperto che non ottemperi alla denuncia di cui agli artt. 10 e 11 della presente legge.

La licenza d esercizio puo essere nuovamente concessa, previa classificazione o riclassificazione della struttura ricettiva, allorche il titolare della medesima abbia adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 10- 11- 12- 13- 18 e 19 della presente legge.]



(18) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 20

(Comportamento ostativo del titolare della struttura ricettiva)(19) 


[Il titolare della struttura ricettiva all aperto che non fornisca le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti  ai fini della classificazione da parte del Comune competente per territorio soggiace alla sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.

In caso di persistenza del rifiuto, Il Comune puo disporre la sospensione della licenza di esercizio, fino a a quando il titolare dell impresa ricettiva non abbia ottemperato a tale obbligo.] 



(19) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 21

(Sanzioni per omessa o indebita attribuzione di classificazione)(•) 


[Il titolare della struttura ricettiva all aperto che ometta di indicare la classificazione o attribuisca al proprio esercizio una classificazione o una denominazione diversa da quella autorizzata o affermi la sussistenza di attrezzature non conformi a quelle esistenti soggiace alla sanzione amministrativa da Lire 500.000 a Lire 3.000.000, indipendentemente dalle applicazioni di sanzioni penali.

I proventi delle sanzioni amministrative previsti agli articoli 20 e 21 della presente legge sono devoluti al Comune.

In relazione alle suddette inadempienze, il Comune puo disporre anche la sospensione  della licenza d esercizio da 10 a 60 giorni.]  



(•) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 22

(Esercizio delle funzioni di vigilanza)(20) 


[Ferma restando la competenza dell autorita di pubblica sicurezza per il territorio.]  

(20) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.


Art. 23

(Disposizioni transitorie e finali)(21) 


[La nuova classificazione delle strutture ricettive all aperto sara operante dal 1° gennaio 1987.

Gli obblighi previsti dal 3° comma dell art. 4 della legge n. 35 del 20 giugno 1979  sono prorogati al 31 dicembre 1986.

In sede di applicazione della presente legge, le strutture ricettive all aperto gia  in attivita, aspiranti all attribuzione di una stella,  sono collocate a tale livello di classificazione, purche si dotino dei requisiti obbligati, entro il 31/ 12/ 1985.

E abrogato l art. 2 della LR  n. 35 del 20/ 6/ 1979.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni previste per la stessa materia nelle vigenti leggi statali e regionali.]



(21) Legge abrogata dalla l.r. 11/99, art. 76.