Legge Regionale 23 dicembre 1986, n. 40 Norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26.
Art. 1L art. 3 della Legge regionale
13 maggio 1985, n. 26 e così sostituito: 1. Per il recupero
urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al primo 1 ottobre 1983, i
Comuni, in deroga a quanto previsto dall art. 55 della legge regionale 31
maggio 1980 n. 56, possono adottare specifica variante di
recupero. 2. Per l adozione della
variante di cui al 1 comma i Comuni, entro la data del 30 aprile 1987, devono
preliminarmente perimetrare, in un quadro di convenienza economica e sociale,
gli insediamenti da includere nelle varianti e costituiti da una pluralita di
edifici abusivi comportante una continuita edificata e rilevante modificazione
dell assetto del territorio. 3. L adozione della variante
e obbligatoria per il recupero degli insediamenti perimetrati nonche per gli insediamenti abusivi contigui
a zone edificate od edificabili in base allo strumento urbanistico vigente,
oppure insistenti su aree destinate, successivamente alla realizzazione degli
insediamenti abusivi stessi, ad edifici pubblici od a spazi
pubblici. 4. La variante di recupero puo
riguardare sia lo strumento urbanistico generale sia uno strumento urbanistico
esecutivo e, per quanto compatibile con la presente legge, deve essere redatta
in conformita a quanto prescritto dagli artt. 19 e 20 della legge regionale 21
maggio 1980, n. 56. 5. Nell ambito delle aree
oggetto della variante di recupero possono essere previsti soltanto gli edifici
e le altre opere ammissibili alla sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985,
n. 47 nonche nuovi volumi soltanto se destinati ai servizi di cui al DM 2
aprile 1968, n. 1444.
6. Nel caso di comprovate
necessita, le aree da destinare ai servizi di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444,
possono essere localizzate all esterno delle aree perimetrate .
Art. 2(Parere aree soggette a vincolo
paesistico)(1) [1. In attuazione dell art. 82
del DPR 24 luglio 1977, n. 616, per le opere costruite su aree soggette a
vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il parere favorevole al
rilascio della concessione od autorizzazione in sanatoria previsto dall art. 32
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e espresso dal Presidente della Giunta
regionale nei termini di cui allo stesso art. 32.
2. Per l istruttoria delle
domande, l Assessore all urbanistica ed assetto del territorio può valersi
degli uffici provinciali del Genio civile. ]
(1) Articolo abrogato dalla l.r. 5/96, art. 1.
Art. 3(Rilevamenti
aereo fotogrammetrici) 1. Al fine di consentire il controllo dell
attivita urbanistica ed edilizia, la Regione effettuera periodici rilevamenti
aerofotogrammetrici delle zone costiere e delle altre aree di particolare pregio
ambientale, paesistico e territoriale.
2. La Giunta regionale, su proposta dell
Assessore all urbanistica e sentita la Commissione consiliare assetto ed
utilizzazione
del
territorio, stabilisce annualmente quali aree del territorio regionale debbano
essere sottoposte ai controlli di cui al primo comma.
Art. 4(Anticipazione
somme ai Comuni per demolizione e ripristino) 1. Al fine di consentire la demolizione delle opere abusive nei casi previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 nonchè il ripristino dello stato dei luoghi, il Presidente della Giunta regionale, può disporre a favore del Sindaco, a titolo di anticipazione e su motivata richiesta, il finanziamento delle spese necessarie determinate con le modalità di cui allart. 69, 2 comma della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27. 2. Limporto definitivo dei lavori di cui al presente articolo è posto a debito del trasgressore, riscosso a cura del Sindaco secondo le leggi vigenti in materia e versato nelle casse della Regione.
Art. 5(Delega all
Assessore all urbanistica) 1. LAssessore regionale allUrbanistica ed assetto del territorio, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge, nonchè dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 6(Norma
finanziaria) 1. All onere riveniente dall
attuazione degli artt. 3 e 4 della presente legge si fa fronte, per l esercizio
1986, con gli stanziamenti dei rispettivi nuovi capitoli appresso specificati,
istituiti in termini di competenza e di cassa con la seguente variazione al
bilancio di previsione, approvato con legge regionale 19 febbraio 1986, n. 4:
PARTE II -
Spesa Variazione in
diminuzione - Cap. 0102030 Spese
relative a violazioni di norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi
. Competenza L. 100.000.000 Cassa L. 100.000.000 Variazione in
aumento - Cap. 0102040( cni)
Rilevamenti aerofotogrammetrici per il controllo dell attivita urbanistico ed
edilizia Art. 3 LR.. Competenza L. 50.000.000 Cassa L.
50.000.000 Variazione in
aumento - Cap. 0102050( cni)
Anticipazione ai Comuni per demolizione opere abusive r ripristini. Art. 4 LR..
Competenza L. 50.000.000 Cassa L. 50.000.000
2. Per gli esercizi successivi
si provvedera con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
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