Anno 1986
Numero 8
Data 25/03/1986
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 28 marzo 1986, n. 50
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Legge Regionale 25 marzo 1986, n. 8

Modifiche e integrazioni alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.(1) 


(1) Vedi anche  l.r. 20/2005, art. 13


Art. 1

Piano regionale per la casa.


1. Il piano per la casa e per le connesse urbanizzazioni è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il piano fissa gli obiettivi fisici e la loro localizzazione in ambiti territoriali e temporali di larga massima.

2. Il piano viene approvato annualmente entro la stessa data di approvazione del bilancio pluriennale di previsione e comprende tutti gli interventi previsti dalla legislazione vigente per la casa. I programmi sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore alledilizia residenziale pubblica corredata del parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

3. I programmi definiscono i criteri per la localizzazione degli interventi per la individuazione dei soggetti attuatori, per la valutazione delle priorità e lo schema di bando pubblico, se prescritto.

4. I provvedimenti attuativi sono adottati dal Presidente della Giunta regionale o dallAssessore alledilizia residenziale pubblica se delegato. Il Coordinatore del Settore edilizia residenziale pubblica provvede ai preliminari atti istruttori e a quelli di mera esecuzione.

5. Il termine finale per la presentazione di ogni domanda di agevolazioni e contributi regionali per la casa e connesse opere di urbanizzazione è fissato, salva diversa determinazione in sede di emanazione di bando, al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione. 




Art. 2

Anticipazioni.


1. La Regione con decreto del Presidente della Giunta o dellAssessore alledilizia residenziale pubblica se delegato, anticipa, per la durata massima di un anno, il 20% della somma ammessa a mutuo ai soggetti attuatori di edilizia agevolata che ne facciano richiesta, previa costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari alla somma da restituire.

2. Lanticipazione è gratuita per le cooperative edilizie; per tutti gli altri soggetti attuatori è invece gravata degli interessi al tasso vigente per il preammortamento.

3. Gli interessi corrisposti vengono restituiti ai soggetti attuatori che pervengono allultimazione dei lavori entro diciotto mesi dalla data di inizio degli stessi.

4. Per le anticipazioni sono utilizzati gli stessi stanziamenti destinati alle agevolazioni regionali per la casa.

5. Il penultimo comma dellart. 16 della legge regionale 19 aprile 1984, n. 18, è abrogato. 




Art. 3

Limiti di reddito.


1. Ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie di agevolazioni pubbliche, si applicano i limiti di reddito previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni vigenti al momento dellassegnazione dellalloggio, iniziale o successivo, fermo restando il tasso di ammortamento del mutuo a carico delle cooperative. 




Art. 4

Requisiti soggettivi soci cooperative aspiranti agevolazioni.


1. Le cooperative edilizie che aspirino a beneficiare di agevolazioni pubbliche devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 




Art. 5

Integrazione agevolazioni concesse da enti diversi dalla Regione.


1. I soggetti beneficiari di mutui agevolati del fondo di ristabilimento del Consiglio dEuropa o di altri enti nazionali e della Comunità Europea, possono concorrere per lammissione alle agevolazioni previste dalle leggi regionali per la casa, al fine di integrare le agevolazioni già fruite fino al limite dei massimali di mutui regionali. 




Art. 6

(Modifiche LR 17/ 4/ 1984, n. 17)


1. Allart. 10 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 

1) il terzo comma e così sostituito: Gli interventi di  costruzione di nuovi alloggi vengono attuati da soggetti che presentano programmi con il massimo grado di fattibilita cui vengono assegnati contributi in conto mutuo di durata quindicennale, oltre il periodo di preammortamento.

2) il quinto comma e così sostituito: Per tali interventi e per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina della legge 5/ 8/ 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

3) l ottavo comma e abrogato.

4) e aggiunto il seguente ultimo comma: Per gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo da soggetti diversi dalle cooperative edilizie e loro consorzi, se venduti a Comuni o dati in locazione, ai sensi della legge 22/ 7/ 1982, n. 392, ai Comuni, agli IACP o a cittadini aventi i requisiti previsti dall art.22 della legge 5/ 8/ 1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche, si applicano nel periodo di ammortamento del mutuo le agevolazioni creditizie nella misura fissata dall art. 20, lettera b), e con le modalita stabilite dall ultimo comma dell art. 19 della stessa legge. La vendita ai Comuni deve essere effettuata a prezzi non superiori a quelli stabiliti nella convenzione di cui all art. 35 della legge 22/ 10/ 1971, n. 865, nonche in quella di cui agli artt. 7) e 8) della legge 28/ 1/ 1977, n. 10.  




Art. 7

Disposizioni varie.


1. Alle agevolazioni previste dalla L.R. 29 agosto 1979, n. 57, sono ammesse anche le abitazioni la cui costruzione sia iniziata e non sia stata ultimata alla data della domanda e ancorché la stessa sia conforme alla normativa tecnica per ledilizia residenziale pubblica vigente antecedentemente alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il termine stabilito dallart. 10, terzo comma, della L.R. 23 gennaio 1984, n. 6, per lopzione tra contributo a fondo perduto e contributo sugli interessi, è meramente ordinatorio.

3. Lultimo comma dellart. 4 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 16, è abrogato.

4. Ai programmi assistiti da contributo regionale possono essere concessi contributi integrativi solo se non sia intervenuta lultimazione dei lavori di cui allart. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10




Art. 8

(Modifiche alla L.R. 4.3.1984, n. 12)


1. I commi primo e secondo dell art. 4 della L. R. 4/ 3/ 1984, n.12, sono così modificati:

1. la rilevazione dei dati necessari per la formazione dell anagrafe  degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c), nonche dell anagrafe di cui al punto e), viene effettuata dalla Regione in collaborazione con gli IACP provinciali.

2) a tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Edilizia Residenziale Pubblica, stabilisce le procedure, gli strumenti e le modalita per la realizzazione delle anagrafi di cui al comma precedente.

3) per lo svolgimento delle attivita regionali riguardanti lattuazione dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica, il competente Assessorato viene strutturato in settori ed uffici, tecnici e amministrativi. I settori e gli uffici sono individuati con provvedimento del Consiglio regionale, sentita la competente Commissione consiliare.




Art. 9

Agevolazioni regionali per lacquisto della prima casa.


1. La Regione agevola lacquisto ed il recupero della prima casa da parte dei nuclei familiari con contributi sugli interessi per i mutui e/o con contributi in conto capitale.

2. I massimali di mutuo e di reddito ed i contributi regionali in conto interessi e/o in conto capitale, nonché i criteri della eventuale cumulabilità, sono stabiliti dal Consiglio regionale con riferimento a quelli fissati per lE.R.P. in sede nazionale.

3. Nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio regionale di previsione, per le finalità di cui al primo comma del presente articolo la Giunta regionale approva e rende pubblico apposito bando.

4. Per i mutui bancari previsti dal presente articolo, la Giunta regionale stipula convenzione con gli Istituti di credito abilitati operanti nel territorio regionale.

5. Gli aspiranti alle agevolazioni del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel bando di cui al precedente terzo comma, presentando domanda alla Regione Puglia - Settore E.R.P. - ed allIstituto di credito abilitato e convenzionato prescelto.

6. LIstituto di credito prescelto cura listruttoria della domanda sulla base degli accordi intervenuti nella convenzione di cui al precedente quarto comma e ne trasmette le risultanze alla Regione Puglia - Settore E.R.P. - che emette il conseguente provvedimento di concessione.

7. Per la parte non disciplinata dalla normativa regionale si fa rinvio alla legislazione nazionale vigente. 




Art. 10


1. Gli Istituti di Credito fondiario convenzionati con la Regione sono autorizzati, in assenza dei certificati ipotecari, a perfezionare ed erogare mutui agevolati assistiti dal contributo regionale per interventi costruttivi di edilizia economica e popolare, purché convenzionate ai sensi dellart. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla base di dichiarazioni notarili sostitutive.

2. La garanzia regionale, in presenza di formalità non evidenziate nelle dichiarazioni notarili che dovessero impedire la piena operatività della ipoteca accesa a garanzia dei mutui agevolati da sussidiaria si trasformerà in primaria con surroga a tutti gli effetti della Regione nelle ragioni di credito vantate dallIstituto mutuante e nellazione di responsabilità da esperire nei confronti del notaio certificante.

3. La presente norma si applica a tutte le operazioni di mutuo agevolato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano state perfezionate con latto di erogazione e quietanza finale.  




Art. 11


1. I redditi di lavoro prodotti allestero da cittadini emigrati non sono valutati ai fini della concessione di agevolazioni pubbliche per lacquisto o lassegnazione di alloggi di edilizia agevolata convenzionata. 




Art. 12

Norma finanziaria.


1. Agli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento già previsto al capitolo 0102080 Azioni ed interventi per attività di edilizia convenzionata ed agevolata per nuove costruzioni acquisto e recupero: L.R. n. 57/1979, L.R. n. 33/1980, L.R. n. 45/1980, L.R. n. 6/1984, L.R. n. 16/1981, L.R. n. 76/1980, L.R. n. 50/1981, L.R. n. 3/1983 e L.R. n. 48/1985 e successive modificazioni ed integrazioni per ammortamenti e semestralità ammortamento conguagli leggi regionali riferite agli interventi per ledilizia agevolata del bilancio di previsione 1986 approvato con legge regionale 19 febbraio 1986, n. 4




Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.