Legge Regionale 25 marzo 1986, n. 8 Modifiche e integrazioni alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.(1)
Art. 1Piano regionale per la casa. 1. Il piano per la casa e per le connesse
urbanizzazioni è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il
piano fissa gli obiettivi fisici e la loro localizzazione in ambiti territoriali
e temporali di larga massima. 2. Il piano viene approvato annualmente entro la
stessa data di approvazione del bilancio pluriennale di previsione e comprende
tutti gli interventi previsti dalla legislazione vigente per la casa. I
programmi sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dellAssessore
alledilizia residenziale pubblica corredata del parere obbligatorio della
competente Commissione consiliare. 3. I programmi definiscono i criteri per la
localizzazione degli interventi per la individuazione dei soggetti attuatori,
per la valutazione delle priorità e lo schema di bando pubblico, se prescritto.
4. I provvedimenti attuativi sono adottati dal
Presidente della Giunta regionale o dallAssessore alledilizia residenziale
pubblica se delegato. Il Coordinatore del Settore edilizia residenziale pubblica
provvede ai preliminari atti istruttori e a quelli di mera esecuzione.
5. Il termine finale per la presentazione di
ogni domanda di agevolazioni e contributi regionali per la casa e connesse opere
di urbanizzazione è fissato, salva diversa determinazione in sede di emanazione
di bando, al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.
Art. 2Anticipazioni. 1. La Regione con decreto del Presidente della
Giunta o dellAssessore alledilizia residenziale pubblica se delegato,
anticipa, per la durata massima di un anno, il 20% della somma ammessa a mutuo
ai soggetti attuatori di edilizia agevolata che ne facciano richiesta, previa
costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari alla
somma da restituire.
2. Lanticipazione è gratuita per le cooperative
edilizie; per tutti gli altri soggetti attuatori è invece gravata degli
interessi al tasso vigente per il preammortamento.
3. Gli interessi corrisposti vengono restituiti
ai soggetti attuatori che pervengono allultimazione dei lavori entro diciotto
mesi dalla data di inizio degli stessi.
4. Per le anticipazioni sono utilizzati gli
stessi stanziamenti destinati alle agevolazioni regionali per la casa.
5. Il penultimo comma dellart. 16 della legge
regionale 19 aprile 1984, n. 18, è abrogato.
Art. 3Limiti di reddito. 1. Ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie di
agevolazioni pubbliche, si applicano i limiti di reddito previsti dalla legge
5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni vigenti al
momento dellassegnazione dellalloggio, iniziale o successivo, fermo restando
il tasso di ammortamento del mutuo a carico delle cooperative.
Art. 4Requisiti soggettivi soci cooperative aspiranti agevolazioni. 1. Le cooperative edilizie che aspirino a beneficiare di agevolazioni pubbliche
devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi
necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 5Integrazione agevolazioni concesse da enti diversi dalla Regione. 1. I soggetti beneficiari di mutui agevolati del fondo di ristabilimento del
Consiglio dEuropa o di altri enti nazionali e della Comunità Europea, possono
concorrere per lammissione alle agevolazioni previste dalle leggi regionali per
la casa, al fine di integrare le agevolazioni già fruite fino al limite dei
massimali di mutui regionali.
Art. 6(Modifiche LR 17/ 4/ 1984, n.
17) 1. Allart. 10 della legge
regionale 17 aprile 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni: 1) il terzo comma e così
sostituito: Gli interventi di
costruzione di nuovi alloggi vengono attuati da soggetti che presentano
programmi con il massimo grado di fattibilita cui vengono assegnati contributi
in conto mutuo di durata quindicennale, oltre il periodo di preammortamento.
2) il quinto comma e così
sostituito: Per tali interventi e per quanto non previsto dal presente
articolo si applica la disciplina della legge 5/ 8/ 1978, n. 457, e successive
modifiche ed integrazioni.
3) l ottavo comma e abrogato.
4) e aggiunto il seguente
ultimo comma: Per gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo da
soggetti diversi dalle cooperative edilizie e loro consorzi, se venduti a Comuni
o dati in locazione, ai sensi della legge 22/ 7/ 1982, n. 392, ai Comuni, agli
IACP o a cittadini aventi i requisiti previsti dall art.22 della legge 5/ 8/
1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche, si applicano nel periodo di
ammortamento del mutuo le agevolazioni creditizie nella misura fissata dall
art. 20, lettera b), e con le modalita stabilite dall ultimo comma dell art.
19 della stessa legge. La vendita ai Comuni deve essere effettuata a prezzi non
superiori a quelli stabiliti nella convenzione di cui all art. 35 della legge
22/ 10/ 1971, n. 865, nonche in quella di cui agli artt. 7) e 8) della legge
28/ 1/ 1977, n. 10.
Art. 7Disposizioni varie. 1. Alle agevolazioni previste dalla L.R.
29 agosto 1979, n. 57, sono ammesse anche le abitazioni la cui
costruzione sia iniziata e non sia stata ultimata alla data della domanda e
ancorché la stessa sia conforme alla normativa tecnica per ledilizia
residenziale pubblica vigente antecedentemente alla legge 5 agosto 1978, n.
457.
2. Il termine stabilito dallart. 10, terzo
comma, della L.R.
23 gennaio 1984, n. 6, per lopzione tra contributo a fondo perduto
e contributo sugli interessi, è meramente ordinatorio.
3. Lultimo comma dellart. 4 della legge
regionale 9 febbraio 1981, n. 16, è abrogato.
4. Ai programmi assistiti da contributo
regionale possono essere concessi contributi integrativi solo se non sia
intervenuta lultimazione dei lavori di cui allart. 4 della legge 28 gennaio
1977, n. 10.
Art. 8(Modifiche alla L.R. 4.3.1984, n. 12) 1. I commi primo e secondo dell art. 4 della L. R. 4/ 3/
1984, n.12, sono così modificati:
1. la rilevazione dei dati necessari per la
formazione dell anagrafe degli
assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1, lettere
a), b) e c), nonche dell anagrafe di cui al punto e), viene effettuata dalla
Regione in collaborazione con gli IACP provinciali.
2) a tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell
Assessore all Edilizia Residenziale Pubblica, stabilisce le procedure, gli
strumenti e le
modalita per la realizzazione delle anagrafi di cui al comma
precedente.
3) per lo svolgimento delle
attivita regionali riguardanti lattuazione dei programmi e degli interventi di
edilizia residenziale pubblica, il competente Assessorato viene strutturato in
settori ed uffici, tecnici e amministrativi. I settori e gli uffici sono
individuati con provvedimento del Consiglio regionale, sentita la competente
Commissione consiliare.
Art. 9Agevolazioni regionali per lacquisto della prima casa. 1. La Regione agevola lacquisto ed il recupero
della prima casa da parte dei nuclei familiari con contributi sugli interessi
per i mutui e/o con contributi in conto capitale.
2. I massimali di mutuo e di reddito ed i
contributi regionali in conto interessi e/o in conto capitale, nonché i criteri
della eventuale cumulabilità, sono stabiliti dal Consiglio regionale con
riferimento a quelli fissati per lE.R.P. in sede nazionale.
3. Nei limiti dello stanziamento previsto nel
bilancio regionale di previsione, per le finalità di cui al primo comma del
presente articolo la Giunta regionale approva e rende pubblico apposito bando.
4. Per i mutui bancari previsti dal presente
articolo, la Giunta regionale stipula convenzione con gli Istituti di credito
abilitati operanti nel territorio regionale.
5. Gli aspiranti alle agevolazioni del presente
articolo, nel rispetto delle disposizioni stabilite nel bando di cui al
precedente terzo comma, presentando domanda alla Regione Puglia - Settore E.R.P.
- ed allIstituto di credito abilitato e convenzionato prescelto.
6. LIstituto di credito prescelto cura
listruttoria della domanda sulla base degli accordi intervenuti nella
convenzione di cui al precedente quarto comma e ne trasmette le risultanze alla
Regione Puglia - Settore E.R.P. - che emette il conseguente provvedimento di
concessione.
7. Per la parte non disciplinata dalla normativa
regionale si fa rinvio alla legislazione nazionale vigente.
Art. 101. Gli Istituti di Credito fondiario
convenzionati con la Regione sono autorizzati, in assenza dei certificati
ipotecari, a perfezionare ed erogare mutui agevolati assistiti dal contributo
regionale per interventi costruttivi di edilizia economica e popolare, purché
convenzionate ai sensi dellart. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
sulla base di dichiarazioni notarili sostitutive.
2. La garanzia regionale, in presenza di
formalità non evidenziate nelle dichiarazioni notarili che dovessero impedire la
piena operatività della ipoteca accesa a garanzia dei mutui agevolati da
sussidiaria si trasformerà in primaria con surroga a tutti gli effetti della
Regione nelle ragioni di credito vantate dallIstituto mutuante e nellazione di
responsabilità da esperire nei confronti del notaio certificante.
3. La presente norma si applica a tutte le
operazioni di mutuo agevolato che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non siano state perfezionate con latto di erogazione e quietanza finale.
Art. 111. I redditi di lavoro prodotti allestero da cittadini emigrati non sono
valutati ai fini della concessione di agevolazioni pubbliche per lacquisto o
lassegnazione di alloggi di edilizia agevolata convenzionata.
Art. 12Norma finanziaria. 1. Agli oneri rivenienti dallapplicazione della presente legge si fa fronte con
lo stanziamento già previsto al capitolo 0102080 Azioni ed interventi per
attività di edilizia convenzionata ed agevolata per nuove costruzioni acquisto e
recupero: L.R.
n. 57/1979, L.R.
n. 33/1980, L.R.
n. 45/1980, L.R.
n. 6/1984, L.R.
n. 16/1981, L.R.
n. 76/1980, L.R.
n. 50/1981, L.R.
n. 3/1983 e L.R.
n. 48/1985 e successive modificazioni ed integrazioni per
ammortamenti e semestralità ammortamento conguagli leggi regionali riferite agli
interventi per ledilizia agevolata del bilancio di previsione 1986 approvato
con legge
regionale 19 febbraio 1986, n. 4.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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