Legge Regionale 9 giugno 1987, n. 13 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 37, concernente «Norme per la disciplina
dell' attivita' estrattiva».
Art. 1All art. 23 della LR 22-
5- 1985, n. 37, e aggiunto il seguente comma: Fino a quando non
entrera in vigore il PRAE (Piano Regionale Attivita Estrattiva) di cui ai
successivi artt. 31 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui all
art. 45 del RD 29- 7- 27, N.1443 e successive modificazioni
Art. 2Al terzo comma dellart. 24
della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37, e aggiunto: ... nonchè, di tutela di
alcuni particolari materiali di cave allo scopo di evitare il loro
depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione i materiali da
tutelare saranno individuati annualmente dalla giunta regionale su proposta
dellassessore allindustria.
Art. 3Il secondo comma dell art. 26
della L. R. 22- 5- 1985, n. 37, e sostituito dal seguente:
La direzione dei
lavori puo essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da
professionisti iscritti ai rispettivi Albi professionali e che posseggano i
requisiti di cui all ultimo comma del presente articolo
.
All Art. 26, dopo il 2o comma,
sono aggiunti i seguenti commI:
Alle imprese
costituitesi in consorzio, che coltivano le cave, sono concessi i contributi di
cui all art. 11 della LR n. 15 del 10- 4- 85 per il concorso nelle spese
sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di L. 500.000 per ogni impresa
aderente al consorzio medesimo.
La domanda per l ottenimento
di detti contributi dovra essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla
legge regionale n. 15 del 10- 4- 85 e saranno corrisposti, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, a partire dall esercizio finanziario 1987.
I contributi di cui all art.
12 della LR n. 15 del 10- 4- 85 sono estesi anche ai materiali di seconda
categoria di cui all art. 2 del RD 29- 7- 1927 n. 1443.
Detti contributi saranno
erogati secondo le modalita fissate dalla LR n. 15 del 10- 4- 85.
Il primo capoverso del 1o comma
dell art. 20 della LR n. 15 del 10- 4- 85 e così
modificato:
Le imprese, i consorzi
e le cooperative di produzione lavoro sono tenuti:
.
Art. 4Il secondo comma dell art. 28
della L. R. 22- 5- 85, n. 37, e sostituito dal seguente:
E punita con sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000= la violazione delle norme di cui
all art. 22; con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 la
violazione delle norme di cui all art. 2; con la sanzione amministrativa da
lire 1.000.000 a L. 10.000.000 la violazione di cui all art. 7; con la sanzione
amministrativa da L.3.000.000 a L.
20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9 .
Art. 5Il 1° comma dell art. 29 della
L. R. 22- 5- 85, n. 37, e sostituito dal seguente:
E istituito presso l
Assessorato Industria Commercio ed Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti
membri:
a) l Assessore al ramo, in
veste di Presidente;
b) il Coordinatore del Settore
Industria - Vice Presidente;
c) l Ingegnere Capo dell
Ufficio minerario regionale;
d) un esperto in diritto
minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facolta di Giurisprudenza -
Universita di Bari;
e) un esperto nelle discipline
geologiche - minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facolta di
Ingegneria dell Universita di Bari;
f) un rappresentante dei
lavoratori del settore designato per ciascuna provincia congiuntamente dalle organizzazioni sindacali
provinciali;
g) un rappresentante degli
imprenditori operanti nel settore delle cave designato dalle Associazioni
Industriali per ciascuna provincia;
h) un esperto designato dall
ordine dei Geologi per ciascuna provincia;
i) un rappresentante dell
Assessorato competente in materia ambientale .
Dopo il 1 comma dell art. 29
e inserito il seguente comma: I componenti indicati alle lettere f),
g), h) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attivita
site nell ambito della rispettiva provincia
Art. 6All art. 31 della L. R. 22- 5-
85, n. 37, e aggiunto il seguente comma:
Nelle more della
redazione del PRAE, la Regione al fine di valorizzare le produzioni tipiche di
materiali calcarei e calcarenitici, provvede ad inserire nei capitolati speciali
di appalto per le opere pubbliche l uso dei suddetti materiali, tenuto conto,
nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche ed atmosferiche .
Il termine stabilito allart. 35,
secondo comma, della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37, entro cui le cave legalmente in attività
alla data di entrata in vigore della predetta legge
regionale n. 37/1985 devono presentare istanza di autorizzazione, in
conformità a quanto stabilito dalla stessa legge, viene prorogato al 31 dicembre
1987.
Gli esercenti di cave, già denunciate ai sensi
dellart. 28 del D.P.R. n. 128/1959, che non hanno presentato domanda di
autorizzazione entro il termine di cui al succitato art. 35,
comma secondo, della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 37, potranno continuare lattività purchè, la
richiesta dellautorizzazione venga presentata entro il nuovo termine così come
modificato al precedente comma.
Art. 7L art. 37 della L. R. n. 37
del 22- 5- 85 e sostituito dal seguente:
Per un periodo di due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all
articolo 13 - 8o comma - relativi al rilascio dell autorizzazione alla
coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni
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