Anno 1987
Numero 13
Data 09/06/1987
Abrogato No
Materia Acque minerali e termali - cave - torbiere;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° luglio 1987, n. 121, S.O.
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Legge Regionale 9 giugno 1987, n. 13

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1985, n. 37, concernente «Norme per la disciplina dell' attivita' estrattiva».



Art. 1


All art. 23 della LR 22- 5- 1985, n. 37, e aggiunto il seguente comma: Fino a quando non entrera in vigore il PRAE (Piano Regionale Attivita Estrattiva) di cui ai successivi artt. 31 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui all art. 45 del RD 29- 7- 27, N.1443 e successive modificazioni




Art. 2


Al terzo comma dellart. 24 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37, e aggiunto: ... nonchè, di tutela di alcuni particolari materiali di cave allo scopo di evitare il loro depauperamento anche a causa di una irrazionale coltivazione i materiali da tutelare saranno individuati annualmente dalla giunta regionale su proposta dellassessore allindustria. 


Art. 3


Il secondo comma dell art. 26 della L. R. 22- 5- 1985, n. 37, e sostituito dal seguente:

La direzione dei lavori puo essere esplicata su una sola cava o gruppi di cave, da professionisti iscritti ai rispettivi Albi professionali e che posseggano i requisiti di cui all ultimo comma del presente articolo .

All Art. 26, dopo il 2o comma, sono aggiunti i seguenti commI:

Alle imprese costituitesi in consorzio, che coltivano le cave, sono concessi i contributi di cui all art. 11 della LR n. 15 del 10- 4- 85 per il concorso nelle spese sostenute per la direzione dei lavori, in ragione di L. 500.000 per ogni impresa aderente al consorzio medesimo.

La domanda per l ottenimento di detti contributi dovra essere presentata nei tempi e nei modi previsti dalla legge regionale n. 15 del 10- 4- 85 e saranno corrisposti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a partire dall esercizio finanziario 1987.

I contributi di cui all art. 12 della LR n. 15 del 10- 4- 85 sono estesi anche ai materiali di seconda categoria di cui all art. 2 del RD 29- 7- 1927 n. 1443.

Detti contributi saranno erogati secondo le modalita fissate dalla LR n. 15 del 10- 4- 85.

Il primo capoverso del 1o comma dell art. 20 della LR n. 15 del 10- 4- 85 e così modificato:

Le imprese, i consorzi e le cooperative di produzione lavoro sono tenuti: .




Art. 4


Il secondo comma dell art. 28 della L. R. 22- 5- 85, n. 37, e sostituito dal seguente:

E punita con sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000= la violazione delle norme di cui all art. 22; con la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000 la violazione delle norme di cui all art. 2; con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a L. 10.000.000 la violazione di cui all art. 7; con la sanzione amministrativa da L.3.000.000  a L. 20.000.000 la violazione delle norme di cui agli artt. 8 e 9 .  




Art. 5


Il 1° comma dell art. 29 della L. R. 22- 5- 85, n. 37, e sostituito dal seguente:

E istituito presso l Assessorato Industria Commercio ed Artigianato il CTRAE, composto dai seguenti membri:

a) l Assessore al ramo, in veste di Presidente;

b) il Coordinatore del Settore Industria - Vice Presidente;

c) l Ingegnere Capo dell Ufficio minerario regionale;

d) un esperto in diritto minerario da scegliere tra una terna proposta dalla Facolta di Giurisprudenza - Universita di Bari;

e) un esperto nelle discipline geologiche - minerarie, da scegliere tra una terna proposta dalla Facolta di Ingegneria dell Universita di Bari;

f) un rappresentante dei lavoratori del settore designato per ciascuna provincia congiuntamente  dalle organizzazioni sindacali provinciali;

g) un rappresentante degli imprenditori operanti nel settore delle cave designato dalle Associazioni Industriali per ciascuna provincia;

h) un esperto designato dall ordine dei Geologi per ciascuna provincia;

i) un rappresentante dell Assessorato competente in materia ambientale .

Dopo il 1 comma dell art. 29 e inserito il seguente comma: I componenti indicati alle lettere f), g), h) partecipano alle riunioni che trattano questioni riguardanti le attivita site nell ambito della rispettiva provincia




Art. 6


All art. 31 della L. R. 22- 5- 85, n. 37, e aggiunto il seguente comma:

Nelle more della redazione del PRAE, la Regione al fine di valorizzare le produzioni tipiche di materiali calcarei e calcarenitici, provvede ad inserire nei capitolati speciali di appalto per le opere pubbliche l uso dei suddetti materiali, tenuto conto, nel contesto ambientale, delle loro caratteristiche tecniche ed atmosferiche .

Il termine stabilito allart. 35, secondo comma, della  legge regionale 22 maggio 1985, n. 37, entro cui le cave legalmente in attività alla data di entrata in vigore della predetta  legge regionale n. 37/1985 devono presentare istanza di autorizzazione, in conformità a quanto stabilito dalla stessa legge, viene prorogato al 31 dicembre 1987.

Gli esercenti di cave, già denunciate ai sensi dellart. 28 del D.P.R. n. 128/1959, che non hanno presentato domanda di autorizzazione entro il termine di cui al succitato art. 35, comma secondo, della  legge regionale 22 maggio 1985, n. 37, potranno continuare lattività purchè, la richiesta dellautorizzazione venga presentata entro il nuovo termine così come modificato al precedente comma.  




Art. 7


L art. 37 della L. R. n. 37 del 22- 5- 85 e sostituito dal seguente:

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui all articolo 13 - 8o comma - relativi al rilascio dell autorizzazione alla coltivazione, sono prorogati di ulteriori 90 (novanta) giorni