Legge Regionale 9 giugno 1987, n. 14 Disciplina del servizio stampa della Regione Puglia.
Art. 1La Regione Puglia, nellambito delle competenze attribuitele dalla Costituzione e di quanto previsto dal D.P.R. 24.7.1977, n. 616 e della legge statale 5.8.81, n. 416, ritiene linformazione premessa indispensabile per lattuazione del principio affermato dallart. 1 dello Statuto, che la impegna a garantire la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche e culturali alla determinazione della politica regionale, nonchè strumento per favorire il pieno sviluppo della persona umana e per assicurare la tutela degli interessi di crescita culturale, sociale ed economica della popolazione pugliese anche attraverso la più compiuta conoscenza, al di fuori dei confini regionali, delle caratteristiche umane, culturali, geografiche e produttive della Puglia.
Art. 2Limpegno regionale è inteso al conseguimento dei seguenti obiettivi: a) promuovere nella pubblica opinione la piena conoscenza del ruolo della Regione e della autonomie locali; b) proporre allattenzione dei cittadini le scelte di priorità delle azioni regionali, chiarendo la problematica dello sviluppo pugliese e della domanda sociale, per un più corretto impiego delle risorse disponibili a tutti i livelli; c) attivare lo sviluppo dellinformazione tra i cittadini pugliesi residenti allestero; d) operare per una sempre più completa conoscenza della realtà pugliese nelle altre regioni ed in quei Paesi esteri che possono rappresentare un utile sbocco per le produzioni pugliesi ed incrementare consistenti correnti turistiche verso la Puglia; e) promuovere lo sviluppo dellinformazione tra i giovani come contributo alla loro crescita civile e culturale, con la conoscenza della realtà, dei problemi e delle scelte che si rendono necessarie per affrontarli; f) attuare iniziative di ricerche, di sperimentazione e di innovazione nel campo dellinformazione di interesse locale.
Art. 3È istituito il Comitato per linformazione della Regione Puglia, con il compito di garantire lattuazione della presente legge. Del Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio Regionale, fanno parte il Presidente della Giunta ed i Presidenti di tutti i Gruppi consiliari.
Art. 4Lattività di informazione della Regione si realizza sia con iniziative assunte direttamente, sia con lutilizzazione di appositi spazi in quotidiani, periodici e programmi della RAI e di emittenti radiotelevisive private. Liniziativa diretta della Regione si attua con la pubblicazione di unagenzia quotidiana di informazione nonchè, con la formula delledizione per conto, di periodici, opuscoli e libri, oltre che con la realizzazione di filmati, videocassette, manifesti ed altro materiale idoneo. I contenuti riguarderanno sia lattività degli organi regionali, sia le problematiche più attuali che la realtà pugliese presenta. Lutilizzazione degli spazi nei quotidiani, nei periodici e nei programmi radiofonici e televisivi avverrà con testi giornalistici, immagini e filmati idonei, nel rispetto della obiettività, del pluralismo ideale e politico, della correttezza, della completezza e della trasparenza dellinformazione pubblica. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad attuare le seguenti iniziative di tipo informativo e pubblicistico, nei limiti di spesa di cui allart. 12, comma 4: 1) visite guidate di scolari e studenti dellAssemblea regionale in occasione delle sessioni, con lo scopo di diffondere la conoscenza del funzionamento dellIstituzione; 2) preparazione di manifestazioni tendenti a fare conoscere alle giovani generazioni la nuova realtà regionale, con particolare riferimento al ruolo istituzionale del Consiglio regionale; 3) concessioni di premi a neolaureati per tesi di laurea sulla funzione dellIstituto regionale nella realtà culturale della Puglia; 4) realizzazione di mezzi divulgativi (diapositive ed audiovisivi) e stampa di materiale divulgativo. Le iniziative predette saranno realizzate dallUfficio Relazioni Esterne del Consiglio regionale.
Art. 5Le attività di informazione di cui alla presente legge sono di competenza esclusiva del servizio stampa, nel quale sono impegnati giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti allOrdine professionale di cui alla legge statale 3.2.71963, n. 69. Per le pubblicazioni specializzate la Regione potrà avvalersi di esperti interni e, per motivate esigenze, previo parere del Comitato di cui allart. 3, di esperti esterni.
Art. 6Il servizio stampa predispone il programma annuale sulla base delle linee indicate dal Comitato di cui allart. 3. Il programma annuale è approvato dallUfficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta.
Art. 7Il giornalista responsabile del servizio stampa della Regione risponde del suo operato e dellattività della struttura alla Giunta ed allUfficio di Presidenza del Consiglio regionale. La struttura si articola in un servizio stampa della Giunta ed in un servizio stampa del Consiglio, a ciascuno dei quali, oltre ai responsabili, sono addetti tre giornalisti.
Art. 8Ai giornalisti impegnati nel servizio stampa si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria.
Art. 9Il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta possono nominare un proprio addetto stampa per la durata del mandato, scelto fra gli iscritti allOrdine dei Giornalisti. Gli addetti stampa sono assunti come collaboratori esterni del Contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Art. 10In sede di prima applicazione della presente legge, le domande per essere impegnati nel servizio stampa dovranno essere presentate al Presidente della Regione, corredate di curriculum professionale vistato dallOrdine dei Giornalisti, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. La Giunta regionale delibererà entro i successivi trenta giorni. I dipendenti regionali che abbiano chiesto di essere impegnati nel servizio stampa sono considerati, allatto dellesecuzione del provvedimento di assunzione, automaticamente dimissionari del ruolo regionale.
Art. 11Lart. 32 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente disciplina contenute in precedenti leggi regionali sono abrogate.
Art. 12Per le iniziative previste
dalla presente legge e istituito nel bilancio della Regione un apposito
capitolo denominato Finanziamento delle attivita di informazione sul quale, per il 1987, e stanziata la somma di lire 500 milioni.
La spesa per le retribuzioni
dei giornalisti, presunta per il 1987 in lire 250 milioni, e imputata al
capitolo 0003020 (Stipendi, retribuzioni) del bilancio di previsione per il 1987
e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
Al finanziamento degli oneri
previsti dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento della somma
complessiva di lire 750 milioni, in termini
di competenza e cassa, dal capitolo 1602020 (Fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di
adozione. Spesa corrente) del bilancio di previsione per il
1987. Per la realizzazione dell
intero programma di cui all art. 4, comma 5°, e autorizzata la spesa
complessiva annua di lire 150 milioni.
Agli oneri derivanti, previsti
in lire 150.000.000 annue, si fa fronte
mediante la seguente variazione al
bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1987.
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