Legge Regionale 9 giugno 1987, n. 15 Modifiche ed integrazioni della legge regionale 6 maggio 1986, n. 13 concernente «Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio».
Art. 1L art. 3 della L. R. 6/ 5/
1986, n. 13, e sostituito dal seguente: Tipologia dei
contributi 1. Ai soggetti di cui al
precedente art. 2, lette. a), i contributi sono accordati dalla Regione in
ragione di una volta e mezzo (1,5) il fondo di garanzia costituito dai soci ai
sensi del successivo art. 5, lett. b), presso gli istituti con i quali sia stata
stipulata apposita convenzione e, comunque, nel limite massimo dello
stanziamento annuale di bilancio. 2. Ai soggetti di cui al
precedente art. 2, lett. B), la Regione concede contributi nella misura massima
del 50% del tasso di interesse fissato nelle convenzioni, nel limite massimo
dello stanziamento annuale di bilancio, per la realizzazione di programmi di
investimento non superiori, al netto della quota per la formazione delle scorte,
a lire centocinquanta milioni. 3. La percentuale del tasso di
interesse a carico del beneficiario non potra comunque essere inferiore al 50%
di quello di riferimento fissato ai sensi della legge 10- 10- 1975, n.517 e sue
successive modificazioni ed integrazioni, all atto del perfezionamento della
operazione.
4. Il contributo in conto
interessi verra liquidato, nei modi previsti dalla presente legge, in rate
annuali sulla base della differenza tra le rate annuali di ammortamento
calcolate al tasso di interesse fissato in convenzione e le rate annuali di
ammortamento calcolate al tasso agevolato .
Art. 2L art. 4 della L. R. 6- 5- 86,
N. 13, e sostituito dal seguente:
Ripartizione del fondo
regionale
1. Gli stanziamenti annuali di
bilancio relativi alla presente legge saranno ripartiti con deliberazione della
Giunta regionale, su proposta dell Assessore all Industria, Commercio ed
Artigianato, sentita la Commissione consiliare competente, tra le cooperative di
garanzia in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 6, in rapporto
alla percentuale ricavata dall ammontare dei finanziamenti accordati e al
numero delle relative pratiche svolte nell esercizio precedente da ciascuna di
esse.
2. Ai fini di cui al primo
comma e per la sola assegnazione dei contributi in conto interessi, le
cooperative devono presentare, entro e non oltre il mese di febbraio di ogni
anno, una dichiarazione dell istituto di credito convenzionato attestante il
numero e l importo complessivo dei finanziamenti concessi nell anno
precedente.
3. Per la determinazione della
percentuale di ripartizione dello stanziamento di bilancio di ciascun esercizio
saranno considerati anche il numero e l importo dei finanziamenti garantiti
dalle cooperative oltre il limite delle disponibilita attribuite alle stesse
nell esercizio precedente.
4. Per la ripartizione dei
fondi stanziati per gli esercizi 1986 e 1987 la percentuale di cui al comma
primo e determinata sulla base dell ammontare dei finanziamenti garantiti
dalle cooperative rispettivamente negli esercizi 1985 e 1986, anche se le
operazioni riflettono soltanto crediti di esercizio.
5. Per la utilizzazione degli
stanziamenti di bilancio relativi agli anni 1986 e 1987 saranno considerati
elementi di riferimento validi le convenzioni con istituti di credito gia in
atto e i fondi di garanzia comunque costituiti dalle cooperative presso gli
istituti di credito convenzionati.
6. Le somme stanziate per un
esercizio, non utilizzate nell esercizio stesso, vanno ad aggiungersi alle
somme relative ad esercizi finanziari successivi nel rispetto della legge
regionale di contabilita.
7. L importo dello
stanziamento in conto capitale del bilancio 1986, non utilizzato nell esercizio
e portato in aumento allo stanziamento per l esercizio 1987, rimane finalizzato
alla ripartizione tra le cooperative di garanzia in relazione alle operazioni di
finanziamento da queste definite nell anno 1985. La ripartizione sara
effettuata con le stesse modalita indicate nel primo
comma.
8. La legge annuale di bilancio
dovra prevedere uno stanziamento sul capitolo relativo ai contributi in conto
capitale, non inferiore al 20% del totale dello stanziamento complessivo
previsto per la presente legge .
Art. 3L art. 5 della L. R. 6- 5-
1986, n. 13, e sostituito dal seguente:
Fondo di garanzia a
rischi
1. Le cooperative di garanzia
fidi di cui al precedente art. 3, comma 1o, sono tenute ad istituire presso l
istituto di credito convenzionato apposito fondo di garanzia rischi, destinato
esclusivamente alle operazioni previste dalla presente legge.
2. Il fondo di garanzia rischi
e costituito:
a) dal fondo consortile
sottoscritto e versato;
b) da un importo percentuale a
carico del socio richiedente il finanziamento pari a un ventesimo del programma
di investimento ammesso a contributo della cooperativa;
c) dai contributi concessi
dalla Regione ai sensi del precedente art. 3, comma 1°.
3. L importo di cui alla lett.
b) del comma precedente puo essere costituito per un terzo (1/ 3) da versamento
in contante e per due terzi (2/ 3) da polizza fidejussoria bancaria o
assicurativa a carico del socio. L importo versato dal socio al fondo di
garanzia e restituito alla estinzione totale del mutuo.
4. In caso di scioglimento
della cooperativa, o di cessazione dell attivita individuata dal precedente
art. 2, comma primo, lett. a), la parte del Fondo di garanzia rappresentata dai
contributi regionali erogati ai sensi dell art. 3, comma primo, e destinata,
con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento delle finalita
proprie della presente legge .
Art. 4L art. 6 della L. R. 6- 5-
1986, n. 13, e sostituito dal seguente:
Requisiti delle
cooperative di garanzia fidi
1. Per poter beneficiare dei
contributi previsti dalla presente legge le cooperative di garanzia fidi devono:
a) essere costituite tra
operatori commerciali iscritti nel registro ditte della Camera di Commercio ove
ha sede la ditta;
b) avere un numero di soci non
inferiore a trecento;
c) integrare il Consiglio di
Amministrazione con due membri nominati con decreto del Presidente della Regione
previa delibera del Consiglio regionale;
d) integrare il Collegio dei
Sindaci con un membro effettivo nominato con deliberazione della Giunta
regionale.
2. La Cooperativa di garanzia
fidi deve trasmette all Ufficio Credito Agevolato dell Assessorato regionale
al Commercio, per gli atti dello stesso, la convenzione, stipulata con l
Istituto di credito allo scopo esclusivo della utilizzazione dei benefici della
presente legge, corredata dei sottoelencati documenti:
a) atto costitutivo e statuto,
in copia autenticata, con le certificazioni relative al deposito presso la
Cancelleria Commerciale del Tribunale;
b) certificato di iscrizione al
Bollettino Ufficiale delle Societa Cooperative ( BUSC);
c) certificato di iscrizione al
Registro prefettizio;
d) copia autenticata del libro
soci, nonche di ogni variazione intervenuta nell arco di ciascun anno.
3. Le nomine di cui alle
lettere c) e d) del precedente primo comma devono essere effettuate entro giorni
sessanta dalla data della formale richiesta da parte della cooperativa di
garanzia alla Regione Puglia. Trascorso inutilmente tale termine, la cooperativa
di garanzia fidi puo ugualmente beneficiare delle agevolazioni previste dalla
presente legge .
Art. 5L Art. 7 della L. R. 6- 5-
1986, n. 13, e sostituito dal seguente:
Concessione contributi
in c/ capitale
1. Per ottenere la concessione
dei contributi in conto capitale le cooperative di garanzia fidi, pena l
esclusione, devono presentare domanda entro il termine di giorni 90 (novanta)
dalla data di entrata in vigore della presente legge in fase di prima
applicazione ed entro il termine del 30 giugno per gli anni successivi.
2. Detta domanda, sottoscritta
dal legale rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia del bilancio dell
esercizio finanziario precedente con gli estremi di deposito presso la
Cancelleria Commerciale del Tribunale competente del
Territorio;
b) attestazione dell Istituto
di credito convenzionato dalla quale si evinca la consistenza del fondo di
garanzia rischi alla chiusura dell esercizio;
c) relazione analitica dell
attivita svolta nell anno di riferimento con la dettagliata indicazione dei
finanziamenti concessi alle imprese associate, delle somme versate al fondo di
garanzia e delle fideiussioni prestate da ciascuna di
esse;
d) ammontare dei crediti in
sofferenza alla chiusura dell esercizio di riferimento.
3. Le domande di cui al comma
precedente, redatte in carta legale e dirette al Presidente della Giunta
regionale, devono essere inviate all Assessorato competente – Ufficio Credito
Agevolato al Commercio.
4. In fase di prima
applicazione della presente legge si provvedera alla concessione e liquidazione
del contributo secondo i criteri fissati dal precedente art. 4.
5. Per gli esercizi successivi
al 1987, il contributo liquidabile sara pari ad una volta e mezzo (1,5) l
importo dell aumento del fondo determinato dai versamenti dei soci di cui al
precedente art. 5, comma secondo, lett. b).
6. Nel caso in cui crediti in
sofferenza garantiti dalla cooperativa fidi determinino la riduzione del fondo
di garanzia rispetto all esercizio precedente, la Regione non riconosce alcun
beneficio.
7. Non si considerano riduzioni
del Fondo i rimborsi effettuati ai Soci, ad avvenuta estinzione totale del mutuo
garantito.
8. Alla erogazione del
contributo si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta
dell Assessore al Commercio.
9. Le cooperative di garanzia
fidi costituitesi dopo l entrata in vigore della presente legge potranno far
ricorso ai benefici della legge soltanto nel secondo esercizio di attivita,
sempre che le operazioni di finanziamento, garantite nel primo anno di
attivita, siano conformi alle procedure e modalita stabilite nella legge
stessa .
Art. 6L art. 8 della L. R. 6- 5- 86,
n. 13, e sostituito dal seguente:
Requisiti dei Soci
delle cooperative
1. Puo far parte delle
cooperative di garanzia fidi l impresa commerciale turistica, dei servizi se
considerata commerciale ai fini previdenziali regolarmente iscritta nel registro
ditte della Camera di Commercio, ove ha sede l impresa, a norma del RD 20- 9-
1934 N. 2011 e successive modifiche ed integrazioni, purche non abbia in corso
procedure per concordato preventivo o per fallimento ed il suo titolare non sia
fallito, protestato, ne abbia riportato condanne a pene importanti l
interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
2. Non puo far parte della
cooperativa chi e socio di altra societa di garanzia o ne sia stato espulso.
3. Il socio a cui e stato
concesso il finanziamento non puo richiedere altro finanziamento integrativo,
anche entro il limite previsto dal precedente art. 3, comma secondo, prima della
naturale o anticipata cessazione dell ammortamento in
corso.
4. Allo scopo di verificare le
condizioni di cui ai commi precedenti, l Ufficio Credito Agevolato al Commercio
istituira uno schedario informatizzato dagli operatori commerciali soci delle
cooperative di garanzia fidi operanti nel territorio regionale, facendo fronte
alla relativa spesa con le risorse di cui all art. 16 della LR 19- 2- 1986, n.
3 .
Art. 7L art. 9 della L. R. 6- 5- 86,
n. 13 e sostituito dal seguente:
Prestazioni delle
agevolazioni finanziarie
1. Le cooperative di garanzia
fidi concedono garanzie collettive e fidejussorie sui finanziamenti a breve e
medio termine accordati dagli istituti di credito convenzionati, esclusivamente
a favore dei propri soci, che siano piccole e medie imprese pugliesi esercenti
il commercio, con provvedimento del proprio organo
deliberativo.
2. Per poter beneficiare dei
contributi, i soggetti indicati all art. 2, lettera b), della presente legge
devono presentare all Ufficio Credito Agevolato al Commercio presso l
Assessorato competente, per il tramite della cooperativa di garanzia fidi di cui sono soci, domanda in carta legale
indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
3. Alla richiesta deve essere
allegata:
a) relazione istruttoria della
cooperativa garanzia fidi, di cui l operatore e socio, sulla concessione della garanzia collettiva per la
realizzazione di programmi indicati all art. 2, lett. b), della presente
legge;
b) un prospetto dell istituto
di credito convenzionato attestante:
b/ 1. L importo totale del
finanziamento concesso;
b/ 2. il numero delle rate di
ammortamento;
b/ 3. il tasso di riferimento
vigente ai sensi della legge 10/ 10/ 75,
n. 517, nonche il tasso fissato in convenzionale;
b/ 4. l ammontare della rata
annuale di ammortamento distinta in quota capitale e quota interesse, qualunque
sia la periodicita di rimborso delle rate;
b/ 5. l importo del contributo
in conto interessi, a carico della Regione, calcolato nei modi previsti dall
art. 3 della presente legge.
4. L Assessore al Commercio
provvede a proporre la concessione del contributo in conto interessi alla Giunta
regionale, che delibera anche il relativo impegno di spesa.
5. Il provvedimento di
liquidazione del contributo e adottato sulla base della dichiarazione della
cooperativa attestante l avvenuta realizzazione, anche parziale, del programma
di investimento nonche della dichiarazione, dell istituto di credito
attestante l avvenuto pagamento da parte del socio della rata annuale del mutuo
concesso.
6. Alla erogazione del
contributo si provvedera con decreto del Presidente della Giunta regionale o,
se delegato, dell Assessore al Commercio .
Art. 8L Art. 10 della L. R. 6- 5-
86, n. 13, e sostituito dal
seguente:
Eventi
dannosi
1. Nel caso in cui eventi
naturali o altri eventi, comunque non imputabili o riferibili a qualsiasi titolo
all imprenditore commerciale di cui all art. 8 della presente legge,
comportino il parziale danneggiamento o la totale distruzione dei beni oggetto
del programma di investimento finanziato, la Regione riconosce il contributo in
conto interessi relativo al finanziamento regolarmente definitivo ed ammesso a
concessione, anche se l evento non e coperto da polizza
assicurativa.
2. In tal caso sara necessaria
una perizia stragiudiziale disposta dalla Regione con spesa a carico del socio
beneficiario per l accertamento delle cause dell evento, dei danni subiti dai
beni mobili e/ o immobili e del valore degli stessi .
Art. 9All Art. 11 della L. R. 6/ 5/
86, n. 13 e aggiunto il seguente comma:
Nel caso in cui dagli
accertamenti e/ o dai controlli di verifica risultassero inosservanze alle
prescrizioni della legge o la mancanza di alcuni dei requisiti richiesti, sia
per la concessione che per la erogazione dei benefici, su proposta dell
Assessore al ramo la Giunta regionale delibera la revoca parziale o totale dei
contributi concessi ed il recupero dei contributi erogati
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