Legge Regionale 1 luglio 1987, n. 18 Interventi per incentivare il trasferimento del traffico pesante delle merci dagli itinerari turistici locali alle autostrade.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B. Art. 1(Finalita)(2) [Per migliorare le
condizioni della circolazione sulle strade regionali nel periodo di maggiore
frequentazione turistica e per favorire il rapido scorrimento delle merci, la
Regione Puglia assume a proprio carico, nel periodo dal 1o luglio al 31 agosto e
nei limiti e con le modalita di cui ai successivi articoli, gli oneri di
pedaggio sull autostrada A14 sulle tratte autostradali comprese tra Termoli e
Taranto, relativi al transito di autotreni, autosnodati e autoarticolati con
numero di assi non inferiore a cinque.]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
Art. 2(Convenzione)(3) [La Giunta regionale e
autorizzata a stipulare, per il periodo di tempo indicato nel precedente art. 1
e nei limiti di spesa di cui al successivo art. 3, apposita convenzione con la
Societa Autostrade – Concessione e Costruzione Autostrade SpA - Roma, con la
quale saranno stabilite le modalita di pagamento e le altre condizioni
conseguenti a quanto stabilito nel precedente articolo.]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
Art. 3(Norma
finanziaria)(4) [Per le necessita di cui alla
presente legge e autorizzata la spesa annua di L. 1.200.000.000.
Al pagamento della spesa
suddetta si provvede con lo stanziamento di pari importo, in termini di
competenza e di cassa, sul capitolo 0501330 del bilancio per l esercizio
finanziario 1987, la cui denominazione e così modificata: Interventi
per incentivare il trasferimento del traffico pesante delle merci dagli
itinerari turistici locali alle autostrade .
Alla copertura dello
stanziamento di cui al precedente comma si provvede mediante prelevamento di
pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 1602040 del
bilancio per l esercizio finanziario 1987.
Per gli esercizi successivi si
fara fronte con la disponibilita dei corrispondenti capitoli dei rispettivi
bilanci di previsione.]
(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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