Legge Regionale 9 dicembre 1987, n. 31
Attuazione dell' art. 3 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118. Buono Casa ».
Articolo unico 1. L Assessorato all ERP
comunica agli aspiranti ai benefici di cui all art. 3 della legge 5- 4- 85, n.
118 e conseguenti provvedimenti attuativi, le risultanze dell istruttoria
relativa alle rispettive domande di partecipazione al bando emesso con la
deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 17 febbraio 1986.
2. Gli aspiranti possono
completare e/ o rettificare la documentazione dei requisiti soggettivi ed
oggettivi entro 120 giorni dalla data della comunicazione
regionale.
3. I massimali di reddito sono
quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disponibilita
finanziarie non utilizzate dopo l esaurimento delle istanze presentate entro i
termini del bando sono - in presenza dei requisiti prescritti - destinate all
accoglimento delle domande corredate di tutta la necessaria documentazione,
presentate successivamente e graduate in ordine
cronologico.
5. Sono ammissibili ai benefici
di cui all art. 3 della legge 5- 4- 85, n. 118 anche i soci assegnatari di
cooperative edilizie che non abbiano beneficiato di altre agevolazioni
pubbliche, purche in possesso dei requisiti di cui all art. 3 della legge 5-
4- 81, n. 118.
6. La data di presentazione
della domanda documentata e quella risultante dal timbro postale di
partenza.