Legge Regionale 30 dicembre 1987, n. 35
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18.(1)
Art. 1(2)
[L art. 2 della LR 11 aprile 1985, n. 18 e sostituito dal seguente: Per l assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione Puglia assegna, all inizio di ogni anno, con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del Bilancio del Consiglio regionale:
a) una quota di:
L. 1.500.000 per i Gruppi di un Consigliere;
L. 2.500.000 per i Gruppi fino a nove Consiglieri;
L. 3.900.000 per i Gruppi oltre nove Consiglieri;
b) una quota fissa di lire 325.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;
c) per le spese relative all aggiornamento culturale e scientifico:
L. 250.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;
L. 1.000.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;
L. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre i nove Consiglieri.(3)