Anno 1987
Numero 35
Data 30/12/1987
Abrogato
Materia Consiglieri - Gruppi - Segreterie particolari;
Note
B.U.R.P. Vai al B.U.R.P.
Iter Legis Vai all'Iter Legis
Nessun allegato

Legge Regionale 30 dicembre 1987, n. 35

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 3/94, art. 7.


Art. 1

(2) 


[L art. 2 della LR 11 aprile 1985, n. 18 e sostituito dal seguente: Per l assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione Puglia assegna, all inizio di ogni anno, con deliberazione dell Ufficio di Presidenza del  Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del Bilancio del Consiglio regionale:

a) una quota di:

L. 1.500.000 per i Gruppi di un Consigliere;

L. 2.500.000 per i Gruppi fino a nove Consiglieri;

L. 3.900.000 per i Gruppi oltre nove Consiglieri;

b) una quota fissa di lire 325.000 per ogni Consigliere componente il Gruppo;

c) per le spese relative all aggiornamento culturale e scientifico:

L. 250.000 ai Gruppi comprendenti un Consigliere;

L. 1.000.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove Consiglieri;

L. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre i nove Consiglieri.(3) 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 3/94, art. 7.
(3) comma modificato dalla l.r. 1990 n. 7 art. 2


Art. 2

(Norma finanziaria)(4) 


[Al maggior onere derivante dall applicazione della presente legge, con decorrenza gennaio 1987, ammontante a complessive lire 117.000.000, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio per l esercizio finanziario 1987:

Parte II Spesa

Variazione in aumento:

- Cap. 0001100 Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari - LR n. 11 del 5/ 9/ 72; n. 26 del 17/ 8/ 74, n. 45 del 28/ 5/ 75 e successive modificazioni ed integrazioni . Competenza 117.000.000, cassa 117.000.000

- Cap. 1602080 Fondo globale per il funzionamento di leggi regionali da modificare, integrare o abrogare . competenza 117.000.000, cassa 117.000.000

Per gli esercizi successivi si provvedera in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.]  



(4) Legge abrogata dalla l.r. 3/94, art. 7.