Legge Regionale 30 dicembre 1987, n. 37
Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 24 «Norme per il controllo sulle nomine».(1) (2)
(1) Vedi anche le ll.rr. 3/93 e 39/2006, art. 20 che così dispone: “Art. 20 (Misure di contenimento compensi nelle Società partecipate regionali) 1. In sede di rinnovo o di conferma degli incarichi degli amministratori e dei dirigenti delle Società partecipate regionali, la Regione, attraverso i propri rappresentanti nei competenti Organi statutari, riduce i compensi e gli eventuali trattamenti accessori, connessi ai predetti incarichi, in misura pari almeno al dieci percento rispetto agli attuali emolumenti. “
(2) Legge regionale abrogata ai sensi dell'art. 242, comma 28, della l.r. 42/2024
Articolo unico [1. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di segnalazione di candidature da parte del Presidente della competente Commissione consiliare di cui allart. 6 della legge regionale 23.6.1978, n. 24, le nomine e designazioni vengono iscritte allordine del giorno del Consiglio regionale anche se non sia stato reso il parere previsto e vengono messe in votazione con le modalita stabilite dalle norme che prevedono le nomine stesse.]