Legge Regionale 18 febbraio 1987, n. 8
Normative per l' utilizzazione del personale della formazione professionale. Modifica legge regionale 17 giugno 1983, n. 9 e legge regionale 25 febbraio 1986, n. 5.(1)
Art. 1(2)
[ Il termine di cui all
ultimo comma dell art. 1 della legge regionale 17 giugno 1983, n. 9, gia
modificato dall art. 1 della legge regionale 25 febbraio 1986, n. 5 e
prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma
della formazione professionale e comunque non oltre il 31 dicembre
1987.]