Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 9
Art. 106 legge regionale 30maggio 1977, n. 17. Norme sulla contabilita' regionale (Rendicontazione delle spese) - Modificazione.(1)
Articolo unico [L Art. 106 della LR 30/ 5/ 77,
n. 17 Norme sulla contabilita regionale e sostituito dal
seguente:
Ciascun Funzionario
Delegato deve rendere alla Regione il conto delle somme erogate. I rendiconti di cui al comma precedente
devono essere presentati entro 25 giorni dalle scadenze semestrali del 30 Giugno
e del 31 Dicembre di ogni anno ovvero entro 15 giorni dalla data di completa
utilizzazione dei fondi accreditati e dalla data in cui venga meno, per
qualsiasi causa, lo status di Funzionario Delegato .]