Legge Regionale 17 gennaio 1988, n. 1
Modifica all' art. 8 della legge regionale 18 gennaio 1986, n. 2, concernente norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie in materia di riabilitazione.
Art. 1L articolo 8 della legge
regionale 18 gennaio 1986, n. 2, e abrogato e sostituito dal seguente:
La Regione determina, secondo
gli accordi nazionali, e corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative
private convenzionate, fino all approvazione della normativa prevista al terzo
comma del precedente articolo 6.
Le prestazioni protesiche ed
ortopediche concedibili ai sensi dell art. 11, secondo comma, del decreto lette
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n. 638, disciplinate dal Decreto del Ministro della Sanita 2
marzo 1984, ed autorizzate dalla Unita Sanitaria Locale di residenza dell
avente diritto a partire dal 1o gennaio 1988, sono poste dalla stessa data a
carico del bilancio della medesima Unita Sanitaria Locale.