Legge Regionale 11 marzo 1988, n. 11 Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell' Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B TITOLO 1(2)
(2) Per mero errore materiale, la dizione "Titolo I" non è riportata nel B.U.
Art. 1(3) [LEnte regionale di sviluppo agricolo della Puglia, istituito
e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con la
legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, svolge, in attuazione di leggi e direttive regionali, le
funzioni e i compiti attribuiti dalla presente legge]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 2(4) [LEnte, quale strumento
operativo della Regione e a servizio degli Enti locali, esercita la propria
attività nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto degli
obiettivi indicati nei piani di sviluppo regionale per il comparto agricolo ed
alimentare, nonché delle scelte operate dagli Enti delegati nellesercizio delle
funzioni amministrative loro delegate o attribuite in materia, assicurando la
partecipazione delle categorie agricole alla programmazione e allattuazione
degli interventi di propria competenza.
LE.R.S.A.P., entro il 30
giugno di ogni anno, presenta al Governo regionale e al Comitato dintesa di cui
alla L.R. 24 maggio 1985, n. 43, uno schema di programma
poliennale di attività, di durata corrispondente al bilancio pluriennale, in cui
siano indicati gli obiettivi e la ripartizione di massima delle risorse fra le
diverse realtà territoriali, per il loro conseguimento.
Il Comitato dintesa, entro
trenta giorni dalla consegna dello schema di cui al secondo comma del presente
articolo, invia al Governo regionale proprie osservazioni e proposte sullo
schema.
Il Governo regionale, valutata
la coerenza complessiva dello schema e delle proposte con gli obiettivi del
Piano regionale di sviluppo, adotta il testo definitivo del programma da
sottoporre allapprovazione del Consiglio regionale contestualmente al bilancio
di previsione dellE.R.S.A.P. e della Regione.
Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di bilancio di previsione della Regione, la
Giunta regionale assegna le risorse finanziarie previste per la realizzazione
delle attività programmate]
(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 3(5) [AllE.R.S.A.P. compete:
1) predisporre, su richiesta,
proposte di programmi e piani per i diversi comparti produttivi agro-zootecnici
e prestare consulenza ed assistenza in materia, oltre che agli organi della
Regione, ad altri organismi pubblici operanti nel settore dellagricoltura,
anche mediante la elaborazione di studi, ricerche e progetti;
2) valorizzare le produzioni
agricole regionali sui mercati interni ed esteri attraverso servizi ed azioni di
sostegno e sviluppo a favore di unità produttive singole, cooperative ed
associate, nellambito delle direttive regionali;
3) promuovere, programmare e
coordinare la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale per la
utilizzazione anche ai fini industriali della produzione e dei sottoprodotti
dellagricoltura e per la innovazione tecnologica nel sistema agro-industriale
cooperativo, con il trasferimento alla pratica operativa dei risultati della
ricerca scientifica;
4) erogare servizi specifici
alle unità produttive per la progettazione e/o ristrutturazione degli
insediamenti e per la gestione ottimale dei fattori produttivi, fornendo ogni
opportuna assistenza con particolare riguardo allaccesso agli incentivi
comunitari, nazionali e regionali;
5) formulare e attuare
programmi di ricomposizione fondiaria e aziendale;
6) esercitare le funzioni
previste dallart. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;
7) coordinare le attività
agrometereologiche.
La Regione può avvalersi dei
servizi dellEnte per lo svolgimento di altri compiti e di attività istruttorie
nel settore primario, per conto proprio, dello Stato e di altri Enti pubblici,
con preferenza ai compiti relativi alle competenze regionali, provvedendo a
rimborsare allEnte le spese sostenute. Il rimborso potrà essere effettuato
anche in diverse soluzioni in relazione allo sviluppo delle attività]
(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 4(6) [Nellambito di quanto previsto
al comma primo, punto 2), del precedente articolo, lEnte nel rispetto delle
normative di spesa e di contabilità regionali e statali:
a) può assumere quote di
partecipazione in società ed unità produttive di interesse agricolo-alimentare,
sempre che le iniziative siano caratterizzate da alta valenza innovativa ovvero
finalizzate a riconversioni produttive di carattere strategico per il comparto
ittio-agro-silvo-zootecnico regionale. Le quote di partecipazione debbono essere
trasferite entro quattro anni agli organismi dei produttori agricoli che operano
nella zona di influenza operativa della società. Le partecipazioni saranno
regolate da apposite direttive approvate dal Consiglio regionale, in linea con
gli orientamenti della politica agricola regionale;
b) attua iniziative volte
allaggiornamento e alla formazione dei quadri dirigenti di cooperative e di
associazioni di produttori agricoli;
c) concede gli incentivi
previsti da leggi regionali per migliorare lorganizzazione
tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e delle associazioni dei
produttori;
d) presta assistenza tecnica ed
amministrativa ai fini della costituzione e della gestione di cooperative o di
altre forme associative, nellambito delle direttive regionali;
e) esercita, a mezzo dei propri
uffici, le funzioni relative allattuazione della legge regionale 1 febbraio 1982, n. 7, concernente «Norme
regionali sulle associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni»;
f) concede, con fondi allo
scopo assegnati dalla Regione e nella misura stabilita dalle leggi e direttive
regionali, il concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito
agrario di esercizio poste in essere da organismi cooperativi, da associazioni
di produttori, dalle società miste cui partecipa e dalle società cui partecipano
gli organismi associativi dei produttori agricoli;
g) attua gli interventi
straordinari disposti da leggi regionali intesi a favorire il ripianamento di
passività e lassestamento di gestioni cooperative;
h) favorisce la costituzione e
lo sviluppo di Consorzi di garanzia fra produttori agricoli singoli ed
associati;
i) presta assistenza economica
e finanziaria in favore di organismi cooperativi, di associazioni di produttori
e di società nelle quali lEnte e/o gli Organismi associativi dei produttori
agricoli siano soci di maggioranza, mediante la concessione delle provvidenze
stabilite dalle leggi regionali;
l) esercita le funzioni
assegnategli dalle leggi regionali in materia di valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e agro-industriali pugliesi, di
consorzi volontari di valorizzazione e di marchio di qualità;
m) esegue gli interventi,
previsti da leggi regionali e che non siano delegati agli Enti locali, volti a
favorire nel settore agricolo la cooperazione giovanile e il recupero delle
terre incolte;
n) collabora con la Regione
nellazione di coordinamento ai fini della attuazione dei piani da parte dei
diversi soggetti attuatori, riferendo periodicamente sullo stato di avanzamento
dei lavori.
I consorzi di cooperative
agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci sono
ammessi a beneficiare della assistenza tecnica, amministrativa, economica e
finanziaria dellEnte e dei contributi regionali previsti per la realizzazione,
lampliamento e lammodernamento degli impianti, per i prestiti di conduzione e
di dotazione e per le spese di gestione. Lo stesso regime di aiuti è esteso
società di cui alla lettera i) del precedente comma.
Gli interventi economici
dellE.R.S.A.P. volti alla promozione, allo sviluppo ed al potenziamento del
movimento cooperativo ed associativo potranno essere eseguiti solo nei riguardi
di quelle unità produttive i cui soci:
1) si impegnino a partecipare
al capitale in ragione almeno di 6% del valore degli impianti sociali o del
fatturato risultante dal bilancio, da acquistare in un periodo non superiore a
cinque anni;
2) abbiano sottoscritto impegno
di usufruire degli interventi e dei servizi dietro conferimento del proprio
prodotto allorganismo cooperativo di appartenenza;
3) si siano impegnati a
contribuire alle spese di gestione diretta nei casi in cui, per loro
inadempienza, venissero a mancare i conferimenti dei prodotti.
Tra gli interventi di
assistenza economica e finanziaria di cui alla lettera i) del primo comma del
presente articolo sono da ricomprendersi le garanzie fidejussorie. Tali garanzie
possono essere concesse a cooperative agricole e ad associazioni di produttori
solo ad integrazione della garanzia fornita dal consorzio di garanzia di cui
lorganismo richiedente è socio e per il finanziamento di iniziative ed opere
essenziali per la realizzazione di piani di sviluppo.
La garanzia fidejussoria può
essere prestata anche alle società di cui alla lettera i) del primo comma del
presente articolo. In caso di prestazione a favore di società per azioni, al cui
capitale lEnte o gli Organismi associativi dei produttori partecipano, le
fidejussioni devono essere proporzionali alle quote finanziarie versate da esso
e dagli organismi cooperativi di soci. A cautela del rischio relativo alle
fidejussioni prestate, lEnte forma apposita riserva in ragione del 15% delle
esposizioni fidejussorie.
Le fidejussioni sono rilasciate
nei limiti dellautorizzazione prevista annualmente dalla legge di approvazione
del bilancio di revisione della Regione. Tale limite sarà utilizzato in forma
rotativa nel senso che lestinzione di precedenti operazioni fidejtate consente
allEnte di accenderne altre purchè in nessun momento lesposizione complessiva
massima superi il limite fissato. La prestazione delle garanzie terrà conto dei
criteri di priorità, delle indicazioni e delle condizioni stabilite dalle
direttive approvate dal Consiglio regionale.
LE.R.S.A.P. è tenuto ad
esaminare i bilanci degli organismi, enti o società a favore dei quali
sottoscrive quote di capitali o azioni e a relazionare annualmente alla Regione
sullandamento delle relative gestioni, osservando comunque il vincolo - in caso
di sottoscrizioni azionarie di ammontare superiore ai cento milioni di lire -
della revisione dei bilanci degli organismi interessati con spesa a carico dei
medesimi, da parte di società autorizzate ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975, n.
136]
(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 5(7) [Nellambito di quanto previsto
dal punto 3) del precedente art. 3, lE.R.S.A.P. può svolgere specifiche
attività di sperimentazione, divulgazione e dimostrazione, anche attraverso la
gestione diretta o compartecipata di aziende-pilota.
Nellambito di quanto previsto
dalla lettera i) del primo comma del precedente art. 4, allE.R.S.A.P. è
affidato il compito di sovraintendere allattuazione di quanto previsto dagli
articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 51, relativa agli interventi per agevolare la commercializzazione
della produzione agricola e zootecnica]
(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
TITOLO 2Organi dellente
Art. 6(8) [Sono organi dellEnte
regionale di sviluppo agricolo della Puglia:
1) il Consiglio di
amministrazione;
2) Il Presidente;
3) il Collegio dei revisori dei
conti]
(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 7(9) [I componenti del Consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale,
a seguito di deliberazione del Consiglio regionale.
Il Consiglio di amministrazione
è composto:
a) dal Presidente dellEnte;
b) da 8 membri designati dalle
organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e in proporzione alla effettiva rappresentatività regionale di
ciascuna di esse, di cui cinque in rappresentanza dei produttori agricoli e tre
dei lavoratori agricoli;
c) da un rappresentante del
personale dellEnte designato dallAssemblea del personale medesimo;
d) da nove membri eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato a 2/3 con esperienza amministrativa negli
Enti locali, o tecnici agrari o esperti in discipline giuridiche, economiche, di
tecnica agraria, in cooperazione in management aziendale e/o commerciale
agricola.
I componenti del Consiglio di
amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha
espressi e possono essere riconfermati una sola volta.
In caso di rinuncia, dimissioni
o decadenza di uno o più membri del Consiglio, la sostituzione avviene con la
medesima procedura prevista nei commi precedenti entro e non oltre novanta
giorni.
Il Consiglio di amministrazione
è insediato con pienezza di poteri purchè sia stata designata almeno la
maggioranza dei suoi membri]
(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 8(10) [Sono di competenza del
Consiglio di amministrazione:
a) i piani e i programmi di
attività dellEnte, il bilancio di previsione e le sue variazioni;
b) il rendiconto finanziario e
patrimoniale;
c) il regolamento dei servizi;
d) la costituzione di
organismi, enti, società al cui capitale partecipare e/o la partecipazione
finanziaria a organismi, enti, società esistenti;
e) gli atti e i contratti di
acquisto e di alienazione di beni immobili;
f) laccettazione di eredità,
donazioni o legati disposti a favore dellEnte previa autorizzazione del
Consiglio regionale;
g) la nomina nella sua prima
riunione di un Vice presidente;
h) la nomina del Direttore
generale e del Vice Direttore generale;
i) le convenzioni con gli
istituti di credito;
l) lacquisizione e la
cancellazione di ipoteche;
m) la costituzione in giudizio
e le transazioni;
n) ogni altro provvedimento
atto ad assicurare il funzionamento dellEnte.
Il Consiglio di Amministrazione
è convocato dal Presidente. Questi, inoltre, convoca il Consiglio, entro 15
giorni, su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri o del Collegio dei revisori
dei conti.
Per la validità delle
deliberazioni è necessario lintervento della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere assente
ingiustificato per più di tre sedute consecutive è proposto per la decadenza
dalla carica al Consiglio regionale.
Il Consiglio di amministrazione
si articola in Commissioni di lavoro]
(10) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 9(11) [Il Presidente dellE.R.S.A.P.
è nominato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del
Consiglio regionale, dura in carica quanto il Consiglio che ne ha deliberata la
nomina e può essere confermato per una sola volta.
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dellEnte; convoca e presiede il Consiglio di
amministrazione e dispone per lattuazione delle deliberazioni.
Il Presidente può anche
adottare delibere di urgenza in materia di competenza consiliare, salvo a
chiedere e ottenere ratifica dal Consiglio nella prima seduta successiva alla
data di adozione del provvedimento, purchè esse non comportino obblighi di spesa
superiore ai 50 milioni di lire.
In caso di assenza o
impedimento del Presidente, le funzioni di questi sono esercitate dal Vice
presidente]
(11) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 10(12) [Il Collegio dei revisori dei
conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dalla
Giunta regionale, da un membro effettivo designato dal Ministero del tesoro e da
un membro effettivo designato dal Ministero dellagricoltura e delle foreste.
Il Presidente del Collegio è
scelto tra i revisori effettivi di nomina della Giunta regionale ed è nominato
con decreto del Presidente della Regione.
I membri del Collegio dei
revisori dei conti di nomina regionale devono essere iscritti allAlbo dei
revisori dei conti e durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha
nominati.
Il Collegio dei revisori dei
conti:
a) esamina i bilanci e
predispone le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione
finanziaria dellEnte formulando, ogni qualvolta occorra, osservazioni e rilievi
sui provvedimenti, dandone comunicazione alla Giunta per il tramite
dellAssessore regionale allAgricoltura;
c) trasmette, almeno ogni sei
mesi alla Giunta regionale, tramite lAssessore regionale allagricoltura, una
relazione sullandamento della gestione amministrativa e finanziaria dellEnte;
d) assiste alla sedute del
Consiglio di amministrazione dellEnte]
(12) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 11(13) [Per i componenti, comunque
nominati, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti
valgono le norme di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla legge 23 aprile
1981, n. 154.
Nessun amministratore o
funzionario dellE.R.S.A.P. potrà essere chiamato ad amministrare organismi
cooperativi o società al cui capitale lEnte partecipa o ai quali lEnte abbia
concesso aiuti economici a qualunque titolo. Al fine di esercitare una attività
di controllo continuativa sulle società cooperative o per azioni beneficiarie di
finanziamenti diretti odi garanzie fidejussorie, lE.R.S.A.P. nominerà sempre un
funzionario con incarichi ispettivi e di controllo.
Linosservanza della condizione
prevista dal precedente comma comporta la decadenza dallincarico di consigliere
o di dipendente dellEnte] .
(13) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 12(14) [e cause di ineleggibilità, se
sopravvenute alla nomina a Consigliere dellEnte, si trasformano in cause di
incompatibilità.
Il Consigliere la cui carica
sia divenuta incompatibile deve - entro 15 giorni dal verificarsi della
condizione di incompatibilità - rinunciare alla nuova carica o funzione senza
necessità di diffida o invito da parte dellEnte.
In caso di mancata rinuncia
alla nuova carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di
Consigliere dellEnte. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente
della Giunta regionale]
(14) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 13(15) [Lindennità di carica al
Presidente, al Vice presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione e
ai Sindaci revisori dei conti dellE.R.S.A.P. è fissata come segue:
- al Presidente e al Vice
presidente è assegnata una somma mensile pari rispettivamente al 90% e al 60%
dellindennità di carica prevista per i Consiglieri regionali;
- ai componenti del Consiglio
di amministrazione è assegnata una somma mensile pari al 20% dellindennità di
carica prevista per i Consiglieri regionali;
- ai Sindaci del Collegio dei
revisori dei conti è assegnata una somma mensile pari al 15% dellindennità
prevista per i Consiglieri regionali. Al Presidente del Collegio viene
corrisposta una maggiorazione del 40% dellindennità prevista per gli altri
revisori.
A tutti i componenti del
Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti
dellE.R.S.A.P. è dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la
partecipazione alle riunioni di Consiglio e di Commissione dellEnte.
Luso del mezzo proprio deve
essere in ogni caso autorizzato dal Presidente dellEnte o, se delegato, dal
Vice presidente.
Ai componenti del Consiglio di
amministrazione competono, inoltre, le spese di viaggi documentate e indennità
di missione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti
regionali del livello più alto per la partecipazione agli incontri e riunioni al
di fuori del territorio regionale.
La missione deve essere
autorizzata dal Presidente dellEnte se in Italia e dalla Giunta regionale se
allestero.
Al Presidente, al Vice
presidente, ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti
non può essere concessa altra indennità oltre a quella prevista dal presente
articolo]
(15) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 14(16) [La vigilanza
sullamministrazione dellEnte è di competenza della Giunta regionale, che la
esercita avvalendosi dellAssessore regionale allagricoltura.
LAssessore allagricoltura può
disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa nonché
lesecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o
regolamentari o di direttive regionali, quando lAmministrazione dellEnte ne
rifiuti o ritardi ladempimento.
Il Consiglio di amministrazione
può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione, su
deliberazione della Giunta regionale, in caso di dimissioni della maggioranza
del Consiglio o quando questo violi norme di leggi statali o regionali, di
regolamento o le direttive regionali concernenti lo svolgimento delle funzioni
assegnate allEnte.
Con lo stesso decreto viene
nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dellEnte.
Il Consiglio di amministrazione
deve essere costituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del
decreto di scioglimento]
(16) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 15(17)
(17) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
TITOLO 3Patrimonio e bilancio dellE.R.S.A.P.
Art. 16(18) [LEnte ha un patrimonio e un
bilancio proprio.
Alle spese per il funzionamento
e lattività lEnte provvede:
a) con contributi stanziati
annualmente dalla Regione;
b) con le entrate derivanti da
finanziamenti per la realizzazione di attività previste da leggi regionali e
statali;
c) con proventi riscossi per
servizi e attività;
d) con rendite patrimoniali;
e) con le entrate derivanti
dallalienazione dei beni;
f) con le eventuali liberalità
disposte da Enti pubblici e da privati.
La Regione prevede nel proprio
bilancio gli stanziamenti da assegnare allEnte per le spese di funzionamento e
per lesercizio delle competenze di cui allart. 3 della presente
legge]
(18) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 17(19) [Per le gestioni speciali
previste dallart. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, si redigono bilanci
separati annessi al bilancio dellE.R.S.A.P.
Da tali bilanci deve risultare
il numero e lonere del personale destinato alle gestioni speciali nonché la
quota di spese generali per i servizi comuni da attribuire alle gestioni
stesse]
(19) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 18(20) [L esercizio finanziario
dellEnte ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.
Il bilancio preventivo,
corredato da relazione programmatica, è trasmesso alla Giunta regionale, nel
rispetto dei termini previsti dallart. 70 dello statuto della Regione Puglia,
prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione per
essere approvato quale allegato al bilancio regionale.
Il bilancio annuale di
previsione e i corrispondenti rendiconti devono contenere la riaggregazione
ragionata dei capitoli di entrata e di spesa in coerenza con le iniziative e
azioni previste dai programmi annuali di attività nonché - in allegato - un
bilancio di previsione poliennale in cui siano recepiti i contenuti dei
programmi poliennali di attività.
Il bilancio è redatto secondo
le norme contenute nella legge di contabilità della Regione Puglia.
Lautorizzazione allesercizio
provvisorio del bilancio è concessa con legge regionale per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Qualora la legge di
approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione allesercizio provvisorio
siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore,
in pendenza degli adempimenti di cui allarticolo 127 della Costituzione, è
autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente
ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti
della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento
frazionato in dodicesimi.
Il conto consuntivo per
lesercizio trascorso - redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli
72, 73 e 74 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive
modificazioni ed integrazioni - deve essere approvato e trasmesso entro il mese
di aprile al Consiglio regionale per il tramite dellAssessorato al bilancio.
Il bilancio preventivo e il
conto consuntivo sono accompagnati da una relazione del Collegio dei revisori
dei conti.
Al bilancio di previsione e al
rendiconto devono essere annessi, quale parte integrante, i bilanci degli
organismi, enti e/o società a favore dei quali lE.R.S.A.P. ha sottoscritto
quote di capitale o azioni, nonché le relazioni dei rispettivi Collegi dei
revisori sulle relative gestioni]
(20) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
TITOLO 4Norme finali e transitorie
Art. 19(21) [I terreni a suo tempo
assegnati ai sensi della legge di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e legge 21
ottobre 1950, n. 841, successivamente riscattati ai sensi dellart. 1 e seguenti
della legge 29 maggio 1967, n. 379 o affrancati ai sensi dellart. 10 della
legge 30 aprile 1976, n. 386, possono essere alienati dagli interessati
esclusivamente allE.R.S.A.P. in via prioritaria oppure a coltivatori della
terra singoli o associati aventi i requisiti previsti dalla legge 26 maggio
1965, n. 590 e successive modificazioni, nonché a cooperative che ne facciano
richiesta secondo le modalità regolamentari vigenti.
Lalienante deve comunicare
allE.R.S.A.P. e ai proprietari confinanti che intende vendere il podere, nonché
tutte le pattuizioni, copia del preliminare di compravendita e il prezzo
stabilito, secondo le norme previste dallart. 4 della legge 29 maggio 1967, n.
379 e della legge n. 817 del 14 agosto 1971.
Il diritto di prelazione da
parte dellE.R.S.A.P. o dei confinanti deve essere esercitato nel termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
La vendita a coltivatore
diretto deve essere autorizzata dallE.R.S.A.P., il quale, un caso di più
richiedenti, opera la scelta in base a valutazioni e criteri fissati dal
Consiglio di amministrazione a norma della legge 26 maggio 1965, n. 590 e
successive modificazioni.
Di tale autorizzazione deve
essere fatta menzione nellatto di trasferimento e nella relativa nota di
trascrizione agli effetti del primo comma dell art. 5 della legge 29 maggio
1967, n. 379.
Tutte le unità produttive
costituite con terreni espropriati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria
sono soggette al vincolo di indivisibilità previsto dalla legge 3 giugno 1940,
n. 1078. Il vincolo può essere rimosso in via amministrativa con deliberazione
motivata dal Consiglio di amministrazione dellE.R.S.A.P. oltre che per dividere
il fondo in più unità fondiarie organiche, per la esecuzione di opere di
interesse comune a più fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di
rettifica di confine o per un migliore assetto fondiario ed economico delle
unità produttive interessate]
(21) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 20(22) [Al fine di favorire linserimento delle strutture associative
e cooperative dei produttori agricoli nei settori della trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, lE.R.S.A.P., entro e non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà
alla cessione delle quote sottoscritte in società miste in favore di
associazioni di produttori e di Consorzi di cooperative o, in mancanza,
allalienazione onerosa ad altri soggetti e organismi delle quote sottoscritte
e, comunque, alla liquidazione della società, qualora le sottoscrizioni non
risultino più coerenti con le norme di cui alla presente legge]
(22) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 21(23) [AllEnte è preposto un
Direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del
Presidente, scelto tra il personale di ruolo comunque in servizio presso lEnte
o la Regione con la qualifica più elevata.
Esso dura nellincarico per
cinque anni.
Il Direttore generale può anche
essere scelto, con la stessa procedura prevista nel comma precedente, tra le
persone estranee, allamministrazione pubblica con contratto di diritto privato
a termine, previa valutazione di titoli curriculari attestanti particolari
competenze ed esperienze di tipo manageriale.
Lincarico di Direttore
generale è rinnovabile, nonché revocabile in qualunque momento con provvedimento
motivato.
Il Direttore generale
sovraintende al personale ed al funzionamento dei servizi; cura, sulla base
delle direttive del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni
degli Organi dellEnte ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai
regolamenti; partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzione
di segretario; controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegni di
spesa.
Al Direttore generale, se
dipendente pubblico, competono i compensi accessori nella entità prevista per la
funzione di coordinamento al massimo grado svolta dalla dirigenza della Regione
Puglia]
(23) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 22(24) [Il riordino della struttura
burocratica sotto laspetto organico e funzionale sarà definito con legge
regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge; a tal fine il Consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal
proprio insediamento, propone alla Giunta regionale uno schema di riordino
corredato da un prospetto relativo alla dotazione organica e di profili
professionali necessari.
Il riordino:
- individuerà larticolazione
della struttura e la dotazione organica per la operosità dellEnte;
- assicurerà i massimi livelli
di professionalità in materia agraria, economica, informatica, veterinaria,
ingegneristica, di personale in possesso dei corrispondenti titoli di studio,
oltre che adeguate dotazioni di organico alle strutture che operano direttamente
nei settori istituzionali dello sviluppo agricolo;
- attribuirà una particolare
rilevanza alla struttura preposta alle attività di ricerca e di sperimentazione;
- correlerà le funzioni delle
diverse strutture dellEnte con quelle della Regione]
(24) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 23(25) [La legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32 è abrogata ad
eccezione dellart. 1.
La legge regionale 5 aprile 1982, n. 14 è abrogata, nonché
ogni altra norma in contrasto con la presente legge] .
(25) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
|