Legge Regionale 11 marzo 1988, n. 12 Norme per l' attuazione del diritto allo studio universitari.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44. TITOLO 1PRINCIPI
GENERALI
Art. 1 PRINCIPI E
FINALITA(2) [1. La presente legge disciplina
l attuazione del diritto allo studio universitario a favore degli studenti
delle Universita, degli Istituti di istruzione superiore e delle Accademie di
Belle Arti funzionanti nel territorio della Regione al fine di permettere il
raggiungimento dei piu alti gradi degli studi, rimuovendo gli ostacoli di
ordine economico e sociale che impediscono l accesso, la frequenza e la
prosecuzione degli studi universitari e post – universitari a coloro che, pur
capaci e meritevoli, siano privi di mezzi.
2. L attuazione del diritto
allo studio avviene in conformita con gli obiettivi del piano di sviluppo
regionale, della programmazione regionale e dei relativi strumenti
attuativi.
3. La Regione, nel rispetto del
pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le
Universita, gli Istituti di Istruzione superiore e le accademie di Belle Arti
per la migliore realizzazione delle finalita di cui alla presente legge.
4. Le norme di cui agli
articoli seguenti tendono a:
a) favorire l accesso e la
frequenza agli studi universitari e postsecondari per tutti i cittadini,
consentendo ai capaci e meritevoli, in particolare se privi o carenti di mezzi
economici, di raggiungere i piu alti gradi dell istruzione, della ricerca e
della preparazione professionale e rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale;
b) realizzare un sistema
integrato di interventi che tenda a privilegiare quelli in servizi collettivi
rispetto a quelli individuali;
c) favorire l inserimento
degli studenti nel contesto sociale della comunita regionale e locale;
d) promuovere, mediante idonee
attivita di orientamento, uno stretto raccordo tra qualificazione universitaria
e mercato del lavoro;
e) collaborare con l
Universita, nel rispetto delle relative competenze e autonomie, per il
rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori, anche attraverso il
sostegno, nelle forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione
didattica e organizzativa prevista dal DPR 11/ 7/ 80, n.
382.][
(2) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 2TIPOLOGIA DEGLI
INTERVENTI(3) [1. Per l attuazione delle
finalita di cui al precedente articolo sono previsti i seguenti
interventi:
a) servizi di
mensa;
b) servizi
abitativi;
c) servizi di informazione e di
orientamento professionale;
d) facilitazioni di
trasporto;
e) servizi editoriali, librari
e centri di ascolto audiotelevisivo;
f) interventi per le attivita
culturali, ricreative e di promozione turistica e
sportiva;
g) servizi sanitari e di
medicina preventiva;
h) assegni di
studio;
i) borse di
studio;
l) centri
diurni;
m) iniziative per favorire l
accesso al credito degli studenti;
n) realizzazione di strutture
edilizie e acquisto di impianti ed attrezzature;
o) servizi speciali per
studenti portatori di handicaps;
p) iniziative a favore di
studenti lavoratori;
q) ogni altro intervento
finalizzato all attuazione del diritto allo studio.
2. Gli interventi di cui sopra
sono disciplinati da apposito regolamento da approvarsi da parte degli Enti di
cui al successivo art. 4.
3. I servizi e gli interventi
di cui alle lettere e) ed f) del primo comma del presente articolo possono
essere affidati ad Associazioni e Cooperative di studenti, regolarmente
costituite ed operanti nell Universita.
4. I servizi sono organizzati
ed erogati in modo corrispondente alle esigenze di carattere didattico e
scientifico delle Universita e degli Istituti superiori di istruzione
postsecondaria.
5. Gli assegni e le borse di
studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di
altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facolta di opzione da parte degli
interessati.]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 3DESTINATARI DEGLI
INTERVENTI(4) [1. Dei
servizi di cui alla presente Legge usufruiscono gli studenti iscritti alle
Università, alle Scuole dirette a fini speciali annesse alle stesse, agli
Istituti di Istruzione Superiore, alle Facoltà e agli Istituti Teologici, alle
Accademie di Belle Arti, ai Corsi Post - Universitari di specializzazione, di
perfezionamento e di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in Puglia. (5) 1/bis. Provvidenze
possono anche essere concesse, in casi particolari da definire attraverso il
Regolamento, a favore dei residenti in Puglia che frequentino corsi
postuniversitari di specializzazione, perfezionamento e dottorato di ricerca in
Università ed Istituti ubicati fuori regione. (6)
2. Dei servizi di carattere
collettivo di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente articolo 2
possono, altresì, usufruire studenti e
docenti di altre Università occasionalmente presenti in Puglia per
corsi, convegni, seminari e simili.
3. I soggetti fruitori dei
servizi partecipano al costo di questi in base alle rispettive fasce di reddito
di appartenenza.
4. Gli studenti di nazionalità
straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità abbiano riconosciuto
la qualità di rifugiati politici fruiscono dei servizi e delle provvidenze
previste dalla presente legge nei limiti e nel rispetto delle norme dello
Stato.]
(4) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.(5) Comma sostituito dalla l.r.
20/1988, art. 1, comma 1. il testo originario era così formulato:" Dei servizi di
cui alla presente legge usufruiscono gli studenti, da qualunque Regione
provengono, iscritti alle Universita', alle Scuole dirette a fini speciali
annesse alle stesse, agli Istituti di istruzione superiore, alle Accademie di
Belle Arti, ai corsi post – universitari di specializzazione, di perfezionamento
e di dottorato di ricerca aventi sede
amministrativa in Puglia."(6) Comma aggiunto dalla l.r.
20/1988, art. 1, comma 2.
TITOLO 2STRUTTURA OPERATIVA
Art. 4ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO(7) [1. Per la realizzazione degli
interventi di cui al precedente art. 2 e istituito in ogni citta pugliese sede
di Universita o di istituti superiori di istruzione postsecondaria un Ente
regionale per il Diritto allo Studio Universitario ( EDISU)
2. L EDISU e Ente strumentale
della Regione con autonomia amministrativa e
funzionale ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente
legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive fissate dalla
Regione.
3. Gli interventi a favore
degli strumenti frequentati sedi distaccate di Universita, di Istituti di
istruzione superiore e delle Accademie di Belle Arti, anche non pugliesi, sono
svolti, di norma, dall EDISU con sede territorialmente piu vicina alla sede
degli istituti dipendenti.
A tal fine, gli EDISU possono
istituire appositi Uffici decentrati.]
(7) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 5ORGANI DELL
EDISU(8) [1. Sono organi dell
EDISU:
- Il Consiglio di
Amministrazione;
- Il
Presidente;
- Il Consiglio dei Revisori dei
Conti.]
(8) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 6COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL EDISU(9) [1. Ciascun Consiglio di Amministrazione è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto
da:
a) il Presidente
dell Ente;
b) tre
rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle
minoranze;
c) il Sindaco del
Comune sede dell EDISU o suo delegato;
d) il Rettore
dell Università o suo delegato;
e) tre
rappresentanti dell Università, di cui uno dei professori ordinari, uno dei
professori associati ed uno dei ricercatori, eletti nell ambito di ciascuna
categoria;
f)
tre rappresentanti degli studenti in corso all atto della candidatura ed eletti
sulla base delle norme contenute nella legislazione statale specifica, qualunque
sia il quorum degli studenti effettivamente votanti. (10)
2. I Consiglieri durano in
carica quattro anni e, comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione, ad eccezione dei Consiglieri studenti che durano in carica due
anni.
3. Il Direttore dell EDISU
partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e
con funzioni di segretario.
4. Il Consiglio di
Amministrazione può essere sciolto con Decreto del Presidente della Giunta
regionale per gravi motivi o quando, richiamato allosservanza di obblighi
derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista nel
violarli.
5. In caso di scioglimento, la
gestione amministrativa e affidata ad un Commissario straordinario
nominato dalla Giunta regionale. La
ricomposizione del Consiglio deve
avvenire entro tre mesi dalla Nomina del Commissario.
6. Per gli EDISU istituiti in
città in cui insistano unicamente istituti superiori di istruzione
postsecondaria, le componenti di cui alle lettere d), e) ed f) del primo comma
del presente articolo sono da intendere il Direttore, i docenti e gli studenti
degli stessi istituti.]
(10) Comma sostituito dalla l.r.
20/1988, art. 1, comma 3. Il testo originario era così
formulato:"1. Ciascun
Consiglio di Amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed e' composto da: a) il Presidente dell' Ente; b) tre rappresentanti
eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle minoranze; c) Il
Sindaco del Comune sede dell' EDISU o suo delegato; d) Il Rettore dell'
Universita' o suo delegato; e) tre rappresentanti dell' Universita' o suo
delegato; uno dei Professori ordinari, uno dei Professori associati ed uno dei
ricercatori eletti nell' ambito di ciascuna categoria; f) tre rappresentanti
degli studenti in corso all' atto della candidatura ed eletti sulla base delle
stesse norme adottate per il punto e) dell' art. 9 della legge 2/ 10/ 1973, n.
255, qualunque sia il quorum degli studenti effettivamente votanti; g) un
rappresentante eletto dal personale dell' Ente."(9) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 7COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE(11) [1. Al Consiglio di
Amministrazione compete la gestione dell Ente e, in particolare:
- l elezione, nella sua prima
seduta, del Vice Presidente tra i componenti dello stesso;
- l adozione dei piani e dei
programmi di attivita annuali, in attuazione del Piano regionale di cui al
successivo art. 33;
- l adozione del bilancio di
previsione e l approvazione dei conti consuntivi;
- l adozione della pianta
organica del personale strettamente funzionale all efficienza e produttivita
dell Ente;
- la nomina del
Direttore;
- l amministrazione del
patrimonio a disposizione dell Ente;
- la ratifica dei provvedimenti
assunti in via di urgenza dal Presidente relativamente a materie di competenza
consiliare;
- le deliberazioni in ordine
alle prestazioni e provvidenze agli studenti ai sensi del precedente art.
2;
- ognI altra attribuzione e
provvedimento di competenza dell Ente per i quali le leggi e i regolamenti non
prevedono l espressa attribuzione ad altro organo.]
(11) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 8FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE EDISU(12) [1. Il Consiglio di
Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta che il Presidente ne
ravvisi la necessita o su richiesta di almeno cinque
Consiglieri.
2. Le riunioni del Consiglio di
Amministrazione sono valide con l intervento della maggioranza dei suoi
componenti.
3. Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita prevale il voto
del Presidente.]
(12) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 9PRESIDENTE DELL
EDISU(13) [1. Il Presidente dell EDISU e
nominato con Decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del
Consiglio regionale; dura in carica quattro anni e, comunque fino alla nomina
del nuovo Presidente e puo essere confermato una sola
volta.
2. Il Presidente ha la
rappresentanza dell Ente;
- convoca e presiede il
Consiglio di Amministrazione;
- ne attua le
decisioni;
- provvede a dare esecuzione
alle direttive impartite dalla Regione per quanto di sua competenza;
- compie gli altri atti
necessari per la realizzazione delle finalita dell Ente;
- sovraintende alla gestione
dell Ente stesso;
- adotta le delibere di urgenza
in materia di competenza consiliare, salvo ratifica del Consiglio nella prima
seduta utile.
3. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente, le funzioni di quest ultimo sono esercitate dal
Vice Presidente. ]
(13) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 10COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI(14) [1. Il Collegio dei Revisori dei
Conti e costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale; dura in
carica quattro anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Collegio dei
Revisori dei Conti.
2. Esso e composto dal
Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dalla Giunta
regionale tra gli iscritti all Albo dei Revisori.
3. Il Collegio dei Revisori dei
Conti:
- controlla la gestione
amministrativa e finanziaria dell Ente e vigila sulla efficienza e regolarita
dell amministrazione;
- Esamina i bilanci preventivi,
i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;
- elabora una relazione annuale
sull andamento della gestione amministrativa finanziaria dell Ente, da
trasmettere, con le eventuali controdeduzioni del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione dell Ente, alla Giunta regionale.
4. Il Collegio dei Revisori dei
Conti si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro
mesi e ogni colta che il Presidente ne ravvisi la necessita; i verbali sono
notificati al Consiglio di Amministrazione dell Ente e sono trasmessi alla
Giunta regionale con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell Ente e
del Consiglio di Amministrazione, espresse entro i venti giorni successivi alla
notifica.
5. Il Presidente del Collegio
dei Revisori o un revisore suo delegato, puo partecipare senza diritto di voto,
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle cui convocazioni deve
essergli data comunicazione nei termini e nei modi prescritti per le
comunicazioni ai suoi componenti.]
(14) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 11INELEGGIBILITA E
INCOMPATIBILITA DEGLI AMMINISTRATORI(15) [1. Non possono far parte del
Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che
ricevono lo stipendio dall Ente o da organismi e aziende dipendenti o
sovvenzionate dall Ente stesso, nonche gli amministratori di tali organismi o
aziende.
2. Le cause di ineleggibilita,
se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell Ente, si trasformano in cause di
incompatibilita.
3. Il Consigliere la cui carica
sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della
condizione di incompatibilita, rinunciare alla nuova carica o funzione senza
necessita di diffida po invito da parte dell Ente.
In caso di mancata rinuncia
alla nuova carica nei termini predetti decade automaticamente dalla carica di
Consigliere dell Ente.
La decadenza e dichiarata con
decreto del Presidente della Giunta regionale.]
(15) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 12COMPENSI AGLI
AMMINISTRATORI(16) [1. Il Presidente ed i
componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti spettano
le indennita dovute rispettivamente al Presidente ed ai componenti del Comitato regionale
di Controllo previste dalla LR 5
settembre 1972, n. 12 e successive modifiche.]
(16) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 13PERSONALE(17) [1. Il riordino dei servizi
degli EDISU sotto l aspetto organico e funzionale sara effettuato con apposita
legge regionale da emanarsi, sentiti i pareri dei rispettivi Consigli di
Amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Fino all approvazione della
legge di cui al precedente comma, il personale in servizio presso le Opere
Universitarie di Bari e di Lecce, all atto dell entrata in vigore della
presente legge, resta assegnato alle stesse Opere
Universitarie.]
(17) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 14DIRETTORE DELL
EDISU(18) [1. All Ente e preposto un
Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra il personale regionale
di livello funzionale piu elevato, a seguito di avviso pubblico e sulla base di
criteri di competenza e professionalita preventivamente determinati dallo
stesso Consiglio di Amministrazione.
2. L incarico avra durata
pari a quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
3. Il Direttore dirige il
personale e sovraintende, in qualita di responsabile, al buon funzionamento
degli Uffici e dei servizi, cura gli atti contabili e predispone gli atti per la
formulazione del bilancio preventivo e del conto
consuntivo.
4. In particolare, il Direttore
ha i seguenti compiti:
a) guida, coordina e disciplina
l attivita delle strutture amministrative e operative, per l attuazione dei
programmi;
b) cura, nell ambito delle
norme di legge e regolamenti, la corretta applicazione e lo snellimento delle
procedure amministrative;
c) vigila e controlla sul
funzionamento delle attivita sia per i profili disciplinari che per gli aspetti
connessi alla funzionalita ed efficienza dei servizi.
5. Il Consiglio di
Amministrazione puo revocare le funzioni di Direttore solo per gravi motivi,
con provvedimento motivato, secondo le procedure previste dalla normativa
concernente il personale.]
(18) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 15MEZZI
FINANZIARI(19) [1. Gli EDISU dispongono dei
seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento della Regione
per il funzionamento generale e per l attuazione degli interventi e dei
servizi di cui all art. 2 della
presente legge;
b) ammontare del contributo
suppletivo di cui all art. 4 della Legge 18/ 12/ 1951, n.
1551;
c) rendite, interessi e frutti
dei beni patrimoniali, nonche entrate derivate dalla tariffazione dei
servizi;
d) dotazioni, eredita,
legati.]
(19) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 16PATRIMONIO(20) [1. Gli EDISU, non hanno un
proprio patrimonio.
2. I beni immobili e le
attrezzature acquisiti con il finanziamento regionale rimangono di proprieta della Regione e sono messi a
disposizione degli EDISU con vincolo di destinazione.
3. La Regione mette a
disposizione degli EDISU i beni ad essa trasferiti ai sensi dell art. 44 del
DPR 24/ 7/ 1977, n. 616.
4. Fino alla data di entrata in
vigore della legge - quadro sul diritto allo studio universitario, i beni di cui
all undicesimo e dodicesimo comma dell articolo unico della legge 22/ 12/
1979, n. 642 restano a disposizione degli EDISU.
5. La Giunta regionale puo
concedere in comodato agli EDISU altri beni immobili e attrezzature per una
migliore realizzazione degli interventi di cui all art. 2 della presente legge.
4. Competente all EDISU l
amministrazione del patrimonio, compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria.]
(20) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 17BILANCI E CONTI
CONSUNTIVI(21) [1. Il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo dell EDISU sono approvati dal Consiglio di
Amministrazione.
2. Il Bilancio di previsione,
formulato in coerenza con il Piano regionale di cui al successivo art. 33, viene
trasmesso alla Giunta regionale entro il 15 agosto, corredato dal parere di
competenza del Collegio dei Revisori, per la successiva approvazione da parte
del Consiglio regionale unitamente al bilancio della
Regione.
3. Il conto consuntivo
comprendente il conto generale del patrimonio, una analitica rendicontazione e
una relazione sull andamento gestionale dell Ente viene trasmesso entro il
primo trimestre successivo all esercizio finanziario cui si riferisce e
approvato annualmente dal Consiglio regionale.
4. L esercizio finanziario
decorre dall 1 gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.]
(21) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 18CONTROLLO SUGLI
ATTI(22) [1. Il controllo sugli
atti dell EDISU e esercitato nelle forme previste dalla legge regionale 4
maggio 1985, n. 25.]
(22) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
TITOLO 3TIPOLOGIA DEI SERVIZI
Art. 19SERVIZIO
MENSA(23) [1. Sono istituite mense a
favore degli studenti universitari, degli studenti degli istituti di istruzione
superiore e delle Accademie di Belle Arti, nonche a favore degli iscritti ai
corsi di specializzazione, di perfezionamento e ai dottorati di ricerca, nelle
sedi ove si svolgono le relative attivita didattiche.
2. Puo essere previsto l
utilizzo delle mense universitarie da parte di utenti diversi da quelli di cui
al primo comma del presente articolo, previ accordi e convenzioni, a condizione
che siano assicurate la funzionalita del servizio e la copertura dei
costi.
3. Le modalita di
utilizzazione del servizio, di contribuzione degli utenti e di controllo sono
regolamentate dal Consiglio di Amministrazione dell
EDISU.
4. Il servizio di mensa deve
essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle
strutture sul territorio e regolamentato in modo da consentire forme d controllo
da parte degli utenti.]
(23) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 20SERVIZI
ABITATIVI(24) [1. Il servizio abitativo,
organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche
degli studenti fuori sede, è costituito da pensionati, residenze, appartamenti, collegi
universitari, contributi in conto
affitto.
2. Alle strutture abitative si
accede per pubblico concorso. L ammissione ai concorsi e la formazione delle
graduatorie dei vincitori dovranno basarsi su criteri di reddito e di merito. [Ai
concorsi non potranno comunque essere ammessi studenti iscritti oltre il primo
anno fuori corso.] (25)
3. Le modalità di
utilizzazione del servizio di contribuzione degli utenti e di controllo sono
regolamentate dal Consiglio di Amministrazione
dell EDISU Per gli studenti beneficiari anche di assegno di studio la retta è detratta dallassegno stesso.
4. Il Consiglio di
Amministrazione puo mettere a disposizione, particolarmente nei periodi di
sospensione dellattività accademica,
le strutture abitative per fini culturali o di turismo sociale e
scolastico, anche mediante convenzioni o accordi con studenti, docenti, enti
pubblici o associazioni.]
Art. 21SERVIZI DI INFORMAZIONE E DI
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE(26) [1. Il servizio ha il compito di
fornire un adeguata conoscenza dell attivita universitaria e di indirizzare
gli studenti, specie quelli delle ultime classi della scuola secondaria
superiore, nella scelta e programmazione degli studi universitari in relazione
sia elle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive
occupazionali.
2. A tal fine, il Consiglio di
Amministrazione dell EDISU istituisce un centro di documentazione universitario
collegato con la Commissione regionale per l Impegno, con l Osservatorio
regionale del Mercato del Lavoro con le Universita, con gli organismi
scolastici interessati, le associazioni produttive e sindacali, con enti
regionali, nazionali e comunitari competenti e quantitative nella domanda e l
offerta del lavoro dei laureati.
3. L EDISU potra autorizzare
apposite convenzioni per la gestione in forma coperativistica o associativa del
suddetto servizio.]
(26) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 22FACILITAZIONE DI
TRASPORTO(27) [1. Per favorire la frequenza e
la partecipazione alla vita
universitaria, l EDISU:
- concorda con i servizi di
pubblico trasporto o in concessione l uso di mezzi pubblici e le tariffe
preferenziali per i destinatari della presente legge qualora non siano gia
previste da norme statali, regionali o locali;
- realizza ogni altra forma di
intervento finalizzata alla facilitazione del trasporto;
- concede documenti di viaggio
gratuiti agli studenti che appartengono alle categorie di cui all art. 2 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, anche per l eventuale accompagnatore, salvo che il
beneficio non sia gia goduto per effetto di altra legge.]
(27) FACILITAZIONE DI
TRASPORTO
Art. 23SERVIZI EDITORIALI; LIBRARI E
CENTRI DI ASCOLTO AUDIOTELEVISIVO(28) [1. L EDISU promuove e/ o
istituisce un servizio editoriale e librario al fine di provvedere alla produzione, senza scopo di lucro, di
materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio
didattico ad uso degli utenti dei servizi della presente legge.
2. Esso e strutturato in modo
da garantire la pluralita degli orientamenti e puo essere gestito in forma
cooperativistica o associativa.
3. I prezzi dei testi del
materiale didattico devono essere determinati in modo da garantire la copertura
dei costi.
4. L EDISU puo altresì
promuovere, in collaborazione con l Universita con Enti Locali, con Enti e
Istituti pubblici o privati, la costituzione dei centri di ascolto
audiotelevisivo o altri servizi per lo
studio a distanza decentrati sul territorio regionale, regolamentando il
relativo funzionamento. Le Cooperative e le Associazioni studentesche possono
fruire, mediante convenzioni, del servizio editoriale per proprie iniziative.]
(28) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 24INTERVENTI PER LE ATTIVITA
CULTURALI, RICREATIVE E DI PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA(29) [1. Gli interventi per le
attivita culturali, ricreative e di promozione turistica e sportiva hanno lo
scopo di:
- promuovere, sostenere e
favorire iniziative culturali dando la preferenza a quelle gestite da
associazioni e organizzazioni studentesche, mettendo a disposizione strutture e
mezzi operativi;
- promuovere scambi culturali,
viaggi e soggiorni in Italia e all estero con finalita di
studio;
- favorire l accesso agli
impianti sportivi universitari e a quelli gestiti Enti
Locali;
- promuovere l organizzazione
di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline, nonche l
organizzazione di attivita sportive ed agonistiche, di gare locali, regionali e
nazionali sia nell ambito universitario che delle federazioni sportive, nel
rispetto degli artt. 4 e 5 del DPR 24/
7/ 77, n. 616.
2. L EDISU puo stipulare
convenzioni con cinema, teatri, accademie, sale da concerto, onde prevedere
facilitazioni preferenziali per gli studenti universitari che intendano
assistere a manifestazioni ivi organizzate e di notevole interesse
culturale.
3. Le attivita di cui al
presente articolo di norma vengono svolte con la collaborazione delle
Universita, degli Istituti superiori di istruzione postsecondaria, degli Enti,
Associazioni ed Organismi operanti nel settore.]
(29) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 25SERVIZIO
SANITARIO(30) [1. Il servizio sanitario
e di medicina preventiva e svolto secondo le disposizioni della legge 23
dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, e delle
relative leggi regionali. Gli EDISU assumeranno idonee integrative in favore
degli studenti stranieri.]
(30) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 26ASSEGNI DI
STUDIO(31) [1. L Assegno di studio viene
attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea o diploma
universitario, ed una sola volta per anno di corso. Esso non e cumulabile con
altri assegni, borse di studio, posti gratuiti in pensionati, residenze,
appartamenti e collegi universitari. In ogni caso, lo studente ha facolta di
optare per il godimento dell uno o dell altro beneficio.
2. Possono partecipare al
concorso gli studenti che:
a) appartengono a famiglie il
cui reddito rientri nei limiti stabiliti annualmente dalla
Regione;
b) abbiano superato il numero
di esami previsti dal bando di concorso.
3. Chi conserva i requisiti di
merito e di reddito indicati nel bando puo avere, a domanda, la conferma dell
assegno fino all ultimo anno di corso. In casi eccezionali, determinati da
gravi ragioni di famiglia o di salute o dall aver partecipato a corsi di
livello universitario all estero, l assegno puo essere confermato non oltre
due anni fuori corso.
4. Annualmente la Regione
determina:
a) i criteri generali relativi
ai bandi di concorso;
b) i limiti massimi di reddito
e le modalita di determinazione del medesimo, per coloro che intendano
concorrere al conferimento dell assegno di studio;
c) la quota di risorse da
destinare agli assegni di studio;
d) l ammontare dell assegno
stesso in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede e per i casi in
cui il beneficiario sia portatore di handicaps.
5. Il Consiglio di
Amministrazione dell EDISU stabilisce le modalita per l erogazione dell
assegno di studio ed approva i bandi di concorso.]
(31) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 27BORSE DI
STUDIO(32) [1. Le borse di studio sono
attribuite annualmente per concorso a favore degli studenti che, pur trovandosi
in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto fruire dell assegno di
studio o di altre borse di studio attribuite per pubblico concorso ai sensi
dell art. 75 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e dell art. 20 del DPR 10 marzo
1982, n. 162 e possano far valere i requisiti di merito di cui al precedente
articolo 26.
Anche per le borse di studio
valgono le condizioni di cui al primo
comma del precedente articolo.
2. L ammontare delle borse di
studio non puo superare quello dell assegno di studio.
3. In riferimento alle
finalita di cui all articolo 1 ed alle esigenze della programmazione regionale
possono, inoltre, essere concesse per concorso borse di studio per la ricerca,
la sperimentazione e la frequenza a corsi di specializzazione o di
perfezionamento, anche all estero, in materia di rilevante interesse scientifico e
culturale.
4. A richiesta dello studente
beneficiario, l assegno di studio o la
borsa di studio possono essere, anche in misura
parziale, trasformati in servizi.]
(32) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 28CENTRI
DIURNI(33) [1. Sono istituiti, nei
luoghi nei quali si svolge lattivita didattica se concessi dalle Universita,
o comunque in prossimita degli stessi, CENTRI DIURNI nei
quali gli studenti possano trattenersi negli orari liberi da impegni di
studi.]
(33) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 29INIZIATIVE PER FAVORIRE L
ACCESSO AL CREDITO DEGLI STUDENTI(34) [1. L EDISU puo
stipulare convenzioni con istituti bancari per favorire l accesso al credito
degli studenti che abbiano superato tutti gli esami dell anno accademico
precedente compresi nel piano di studi prescelto.]
(34) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 30INTERVENTI A FAVORE DEGLI
STUDENTI PORTATORI DI HANDICAPS(35) [1. Sono previsti interventi sia
individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine
di favorire il superamento delle difficolta conseguenti.
2. Gli interventi possono
riguardare l eliminazione di barriere architettoniche per facilitare l accesso
ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario, l assegnazione di
sussidi didattici speciali, l organizzazione di appositi servizi di trasporto e
di assistenza individuali.
3. Tali interventi possono
essere attuati attraverso l erogazione diretta dei servizi o sotto forma di
concorso finanziario. Sara comunque prevista una riserva di alloggi in favore
degli studenti portatori di handicaps.
4. Per gli interventi di cui al
presente articolo l EDISU promuove opportuni rapporti di collaborazione coi Comuni di provenienza degli studenti.]
(35) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 31LAVORATORI
STUDENTI(36) [1. Allo scopo di favorire
la crescita culturale e la professionalita dei cittadini lavoratori, l EDISU
programma ed attua idonee forme di intervento riservate ai lavoratori studenti
anche con il necessario adattamento delle iniziative di cui al precedente art.
2.]
(36) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 32SANZIONI ED ESCLUSIONE DALLA
FRUIZIONE DEI SERVIZI(37) [1. Lo studente che abbia
dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al
vero e soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio ed
e tenuto al rimborso del valore monetario dei servizi goduti indebitamente.]
(37) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
TITOLO 4FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 33PROGRAMMAZIONE
REGIONALE(38) [1. La Giunta regionale
predispone, contestualmente al bilancio pluriennale della Regione, il Piano
pluriennale degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario, che viene
approvato dal Consiglio regionale con detto bilancio. La Commissione consiliare
competente per le materie del diritto allo studio, prima dell esame del piano,
tiene apposita audizione dei Presidenti degli EDISU, dei Sindaci dei Comuni sede
degli stessi, dei Rettori delle Università, dei Direttori degli Istituti
superiori di istruzione postsecondaria e dei rappresentanti regionali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il piano è finalizzato a
coordinare i servizi del diritto allo studio universitario con i servizi del
diritto allo studio nella scuola, con i servizi socio - sanitari, con quelli
della educazione permanente e con gli interventi di promozione culturale e
sportiva, nel quadro delle esigenze economiche e sociali del
territorio.
3. Il piano
contiene:
a) l indicazione degli
obiettivi e delle priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro delle
scelte programmatorie attinenti lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione
del sistema universitario regionale;
b) la determinazione dei
finanziamenti per gli investimenti da attribuire agli EDISU in relazione alle
loro specifiche richieste di intervento diretto alla costruzione, allampliamento, alla ristrutturazione ed allammodernamento delle strutture
necessarie per il raggiungimento dei fini di cui allart. 1 della presente
legge, ivi compresi gli investimenti previsti nei piani di sviluppo della
edilizia residenziale universitaria;
c) la determinazione dei
finanziamenti globali per ciascun EDISU;
d) la determinazione delle
tipologie delle prestazioni e delle provvidenze che gli EDISU devono
erogare;
e) la determinazione delle
fasce di reddito del nucleo familiare e delle tariffe dei servizi. f)
le iniziative integrative in materia sanitaria a favore degli studenti
stranieri . (39)
4. Il Piano prevede, inoltre,
eventuali studi, ricerche ed ogni altra iniziativa della Regione relativa al
diritto allo studio universitario, prevede i casi e le modalità di decadenza
dallutilizzazione dei servizi o di parte di essi;
nellelaborazione dei piano
attenzione particolare e rivolta alle esigenze dei lavoratori studenti.]
Art. 34VIGILANZA(40) [1. La Giunta regionale esercita
la vigilanza sull amministrazione dell EDISU, nel rispetto dei principi
sanciti dallo Statuto della Regione Puglia.
2. Nell esercizio del potere
di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell Assessore
competente, puo:
- disporre ispezioni per
accertare il regolare funzionamento dell EDISU;
- provvedere, previa diffida
agli organi dell Ente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni
di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l
adempimento.]
(40) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 35UNIVERSITA ED ISTITUTI DI
RICERCA(41) [1. Per quanto di propria
competenza, la Regione favorisce le iniziative, assunte dagli Enti Locali,
tendenti allo sviluppo di strutture formative a livello universitario e di
strutture di ricerca per adeguare le esigenze delle Universita pugliesi ai
fabbisogni del territorio in termini culturali e tecnico - professionali nel
quadro di sviluppo socio - economico della Regione e nel contesto nazionale ed
europeo.]
(41) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 36SERVIZI PER LA FORMAZIONE
PERMANENTE E RICORRENTE(42) [1. La Regione, tramite
gli EDISU, puo sostenere, con interventi finanziari e con la predisposizione di
strutture e di servizi, le iniziative assunte dall Universita nel campo del
diritto allo studio e dell educazione
permanente per ampliare le opportunita
di accesso agli studi universitari da
parte dei lavoratori e, in modo particolare, i programmi di attivita
extramurali.]
(42) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 37DECENTRAMENTO(43) [1. Per venire incontro
alle esigenze degli studenti fuori sede, gli EDISU, anche d intesa fra loro,
possono organizzare uffici amministrativi decentrati nell ambito di territorio
regionale, prevedendo anche l utilizzazione di strutture regionali.]
(43) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
TITOLO 5NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 38SOPPRESSIONE DELLE OPERE
UNIVERSITARIE E TRASFERIMENTO DEI BENI(44) [1. Le funzioni gia spettanti
alle Opere Universitarie di Bari e di Lecce ai sensi dell art. 189 del RD 31/
8/ 1933, n. 1592 e trasferire alle Regioni ai sensi dell art. 44 del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616 sono esercitate in
base alle disposizioni previste nella presente legge.
2. Le Opere delle Universita
di cui al precedente comma sono sciolte e cessano dalle loro
funzioni.
3. Per le operazioni
amministrative di trapasso dal vecchio al nuovo Ente e per la provvisoria
gestione, fino all insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione nominato
ai sensi della presente legge, la Giunta regionale nomina un Commissario
straordinario nella prima seduta successiva all entrata in vigore della
presente legge.
4. La Regione subentra nella
priorita dei beni mobili ed immobili e nella titolarieta dei rapporti attivi e
passivi delle Opere di cui al primo comma sulla base delle risultanze dell
accertamento condotto dalla Commissione di cui all articolo unico della legge
22/ 12/ 1979, n. 642.
5. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, La Regione approvera apposito regolamento - tipo che sara
adottato dagli EDISU.]
(44) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 39TASSE E
CONTRIBUTI(45) [1. I proventi di natura
tributaria previsti da disposizioni di legge a favore della Regione, delle
soppresse Opere e degli EDISU sono versati dalla Universita o dagli Istituti di
istruzione superiore direttamente al Tesoriere della
Regione.
2. La tassa di cui all art.
190 TU approvato con RD 31/ 8/ 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono
l abilitazione all esercizio professionale, e fissata in L. 50.000= e viene
versata direttamente da parte dei singoli contribuenti al Tesoriere regionale.]
(45) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 40NORMA
FINANZIARIA(46) [1. Agli oneri derivanti dall
attuazione della presente legge si fa fronte mediante le disponibilita previste
nel bilancio di previsione per l esercizio finanziario 1988, approvato con
deliberazione consiliare n. 649 del 28 e 29 dicembre 1987, al Capitolo 0914010,
che assume la seguente nuova denominazione Spese per le attribuzioni
regionali in attuazione del diritto allo studio universitario e per i
finanziamenti delle spese previste al terzo comma dell art. 33 della LR n. del e al capitolo 0916010 Interventi per il funzionamento della
struttura ISEF - Foggia .
2. Per l esercizio 1989 e
successivi, lo stanziamento del capitolo di spesa di cui al precedente comma
sara determinato in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di
previsione.]
(46) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 41ABROGAZIONE(47) [1. E abrogato l art. 21
della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 Norme organiche per l
attuazione del diritto allo studio .]
(47) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
Art. 42NORMA TRANSITORIA E
FINALE(48) [1. I dipendenti delle
disciolte Opere Universitarie di Bari e Lecce trasferiti alla Regione al 31/ 12/
1979 con la qualifica di Direttore vengono inquadrati, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nella I qualifica dirigenziale del ruolo unico
regionale.]
(48) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44.
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