Anno 1988
Numero 20
Data 11/08/1988
Abrogato
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 settembre 1988, n. 160, S.O.
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Legge Regionale 11 agosto 1988, n. 20

Modifica della legge regionale 11 marzo 1988, n. 12 «Norme per l' attuazione del diritto allo studio universitario».(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 12/96, art. 44


Art. 1


[Alla legge regionale 11 marzo 1988, n. 12 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

1) Il 1° comma dell art. 3 è così sostituito:

 Dei servizi di cui alla presente Legge usufruiscono gli studenti iscritti alle Università, alle Scuole dirette a fini speciali annesse alle stesse, agli Istituti di Istruzione Superiore, alle Facolta e agli Istituti Teologici, alle Accademie di Belle Arti, ai Corsi Post - Universitari di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in Puglia.

2) Al 1° comma dell art. 3 è aggiunto il seguente comma 1/ bis:

 Provvidenze possono anche essere concesse, in casi particolari da definire attraverso il Regolamento, a favore dei residenti in Puglia che frequentino corsi postuniversitari di specializzazione, perfezionamento e dottorato di ricerca in Universita ed Istituti ubicati fuori regione.

3) Il 1° comma dell art. 6 è sostituito dal seguente:

 Ciascun Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) il Presidente dell Ente;

b) tre rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle minoranze;

c) il Sindaco del Comune sede dell EDISU o suo delegato;

d) il Rettore dell Università o suo delegato;

e) tre rappresentanti dell Università, di cui uno dei professori ordinari, uno dei professori associati ed uno dei ricercatori, eletti nell ambito di ciascuna categoria;

f) tre rappresentanti degli studenti in corso all atto della candidatura ed eletti sulla base delle norme contenute nella legislazione statale specifica, qualunque sia il quorum degli studenti effettivamente votanti.

4) Al 2° comma dell art. 20 è abrogata la frase:

 Ai concorsi non potranno comunque essere ammessi studenti iscritti oltre il 1° anno fuori corso .

5) Il 4° comma dell art. 26 è così modificato:

 La Regione determina, in sede di approvazione del piano di cui al successivo art. 33 da parte del Consiglio regionale:

a) i criteri generali relativi ai bandi di concorso;

b) i limiti massimi di reddito e le modalità di determinazione del medesimo, per coloro che intendano concorrere al conferimento dell assegno di studio;

c) la quota di risorse da destinare agli assegni di studio;

d) l ammontare dell assegno stesso in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede e nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicaps.

6) All art. 33, comma 3°, è aggiunto:

 f) le iniziative integrative in materia sanitaria a favore degli studenti stranieri .]




Disposizioni finali


[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]