1) Il 1° comma
dell art.
3 è così sostituito:
Dei servizi di
cui alla presente Legge usufruiscono gli studenti iscritti alle Università, alle
Scuole dirette a fini speciali annesse alle stesse, agli Istituti di Istruzione
Superiore, alle Facolta e agli Istituti Teologici, alle Accademie di Belle
Arti, ai Corsi Post - Universitari di specializzazione, di perfezionamento e di
dottorato di ricerca aventi sede amministrativa in
Puglia.
2) Al 1° comma
dell art. 3 è aggiunto il seguente comma 1/ bis:
Provvidenze
possono anche essere concesse, in casi particolari da definire attraverso il
Regolamento, a favore dei residenti in Puglia che frequentino corsi
postuniversitari di specializzazione, perfezionamento e dottorato di ricerca in
Universita ed Istituti ubicati fuori
regione.
3) Il 1° comma
dell art. 6 è sostituito dal seguente:
Ciascun
Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale ed è composto da:
a) il Presidente
dell Ente;
b) tre
rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione delle
minoranze;
c) il Sindaco del
Comune sede dell EDISU o suo delegato;
d) il Rettore
dell Università o suo delegato;
e) tre
rappresentanti dell Università, di cui uno dei professori ordinari, uno dei
professori associati ed uno dei ricercatori, eletti nell ambito di ciascuna
categoria;
f) tre
rappresentanti degli studenti in corso all atto della candidatura ed eletti
sulla base delle norme contenute nella legislazione statale specifica, qualunque
sia il quorum degli studenti effettivamente
votanti.
4) Al 2° comma
dell art. 20 è abrogata la frase:
Ai concorsi non
potranno comunque essere ammessi studenti iscritti oltre il 1° anno fuori corso
.
5) Il 4° comma
dell art. 26 è così modificato:
La Regione
determina, in sede di approvazione del piano di cui al successivo art. 33 da
parte del Consiglio regionale:
a) i criteri
generali relativi ai bandi di concorso;
b) i limiti
massimi di reddito e le modalità di determinazione del medesimo, per coloro che
intendano concorrere al conferimento dell assegno di
studio;
c) la quota di
risorse da destinare agli assegni di studio;
d) l ammontare
dell assegno stesso in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede e
nel caso in cui il beneficiario sia portatore di
handicaps.
6) All art. 33,
comma 3°, è aggiunto:
f) le iniziative
integrative in materia sanitaria a favore degli studenti stranieri
.]