Legge Regionale 10 giugno 1988, n. 17 Gestione ed utilizzazione del patrimonio destinato alle funzioni del servizio sanitario.(1)
Art. 1Titolarieta dei beni -Vincolo
di destinazione 1. I beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti ad Enti, Casse Mutue e gestioni soppresse, i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle Province o ai Consorzi di Enti Locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli Enti ospedalieri, degli Ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e dei Centri di igiene mentale dipendenti dalle Province o Consorzi delle stesse nonchè dei Presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle Province o da Consorzi di Enti Locali, sono trasferiti al patrimonio dei Comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali rispettive. 2. I beni immobili da rendita patrimoniale devono essere attribuiti al Comune sede del disciolto Ente proprietario dei beni medesimi.
Art. 2Gestione 1. La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al precedente articolo è affidata alla Unità Sanitaria Locale alla quale sono vincolati.
Art. 3Destinazione alle UUSSLL dei
beni da rendita patrimoniale 1. Gli immobili, le
immobilizzazioni destinate a fornire rendite patrimoniali, i titoli a reddito
fisso, i titoli azionari, altri titoli, le opere d arte, le pubblicazioni e
riviste di particolare interesse di cui agli artt. 48 e 49 della legge regionale
del 16.1.81, n. 8 sono messi a disposizione delle Unita Sanitarie Locali entro
tre mesi dall entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 90 giorni dall
entrata in vigore della presente legge i Comuni di concerto con le Unita
Sanitarie Locali di competenza predispongono l elenco dei beni di cui al primo
comma.
3. I beni suddetti devono
essere individuati attraverso l indicazione di tutti i dati necessari alla
formazione dell inventario e delle prescritte volture.
4. I Comuni provvedono altresì
alla destinazione dei beni elencati alla
Unita Sanitaria Locale di competenza con apposite deliberazioni.
5. La Unita Sanitaria Locale
destinataria provvede alla iscrizione dei beni nei propri inventari e comunica
al Comune il numero di presa in carico.
Art. 4Svincolo della
destinazione 1. I beni di cui al precedente art. 3 ed i beni mobili ed immobili di cui al 1° comma dellart. 69 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n. 8 qualora risultino non necessari ai servizi sanitari, vengono svincolati dalla destinazione originaria e possono essere alienati dalle Unità Sanitarie Locali con le modalità indicate nellart. 69 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n. 8, nel rispetto delle norme e dei vincoli esistenti sui singoli beni.
Art. 5Amministrazione - alienazione e
riutilizzazione dei capitali 1. La Unità Sanitaria Locale amministra i beni di cui al precedente art. 3, ferme restando le responsabilità del consegnatario degli stessi e del rappresentante legale della Unità Sanitaria Locale, con obbligo di svolgere ogni attività idonea a migliorarli, valorizzarli, destinarli ai servizi sanitari. 2. Il ricavato dellalienazione dei beni deve essere impiegato nellacquisto di nuovi immobili o nel miglioramento del patrimonio esistenti nellambito dello stesso Comune, aventi, comunque, destinazione sanitaria. 3. I proventi e i redditi netti rivenienti della gestione dei beni di cui al presente articolo vengono utilizzati dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi della normativa vigente.
Art. 6Utilizzazione di ricavi da
rimborsi e recuperi 1. Gli eventuali ricavi derivanti dalla eliminazione dei beni mobili, a norma dellart. 54 della legge regionale del 16 gennaio 1981, n. 8, nonchè i rimborsi ovvero i risarcimenti conseguiti per fatti imputabili ai consegnatari o a terzi, sono destinati alla ricostituzione, anche parziale, del bene eliminato o danneggiato, ovvero allacquisto di altro bene ritenuto necessario per i servizi sanitari dal Comitato di gestione dellUnità Sanitaria Locale.
Art. 7Donazioni e disposizioni
testamentarie 1. Laccettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte del Comune, destinati alle Unità Sanitarie Locali, ai quali siano stati apposti oneri o che comunque comportino vincoli o limitazioni duso, sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 8Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla Legge regionale del 16 gennaio 1981, n. 8.
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