Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 18 Costituzione e regolamento della Commissione speciale per l' ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A. Art. 1Costituzione e composizione.(2) [1. È costituita, a norma
dellart. 20 del regolamento interno del Consiglio regionale e dellart. 34
dello statuto della Regione Puglia, la Commissione speciale per lapprofondimento
dellesame dei problemi concernenti lordinamento istituzionale ed
amministrativo della Regione.
2. La Commissione è composta da
nove Consiglieri regionali in rappresentanza dei Gruppi]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Art. 2Compiti.(3) [1. La Commissione provvede ad
approfondire lesame dei problemi concernenti lordinamento istituzionale ed
amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme
statutarie e regolamentari:
- per ladeguamento
dellordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia
nellobiettivo di rafforzare lessenziale carattere di istituto di democrazia
politica secondo una efficace disciplina del tessuto delle autonomie locali;
- per lindividuazione di
criteri procedimentali amministrativi che diano trasparenza e tempestività alla
produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento
delle iniziative;
- per il raccordo operativo
delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica
azione di riforma dello Stato.
2. La Commissione rassegna le
sue conclusioni definitive al Presidente del Consiglio entro un anno dal suo
insediamento]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Art. 3Funzionamento.(4) [1. Il Presidente del Consiglio
regionale provvede allinsediamento della Commissione entro 15 giorni dalla sua
formale costituzione. La Commissione nella prima riunione elegge il Presidente e
un Vice Presidente.
2. Il Presidente presiede la
Commissione e ne coordina i lavori.
3. Per il funzionamento e il
supporto tecnico, la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture
burocratiche del Consiglio o regionale, giusta apposite decisioni adottate
dallUfficio di Presidenza del Consiglio.
4. Le spese necessarie per il
funzionamento graveranno sul bilancio del Consiglio regionale.
5. Per quanto non previsto
dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del regolamento interno del
Consiglio in quanto compatibili]
[La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127
della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione]
(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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