Anno 1988
Numero 18
Data 13/07/1988
Abrogato
Materia Problemi generali - Affari istituzionali;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 19 luglio 1988, n. 132, S.O.
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Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 18

Costituzione e regolamento della Commissione speciale per l' ordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia.(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 1

Costituzione e composizione.(2) 


[1. È costituita, a norma dellart. 20 del regolamento interno del Consiglio regionale e dellart. 34 dello statuto della Regione Puglia, la Commissione speciale per lapprofondimento dellesame dei problemi concernenti lordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione.

2. La Commissione è composta da nove Consiglieri regionali in rappresentanza dei Gruppi] 



(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 2

Compiti.(3) 


[1. La Commissione provvede ad approfondire lesame dei problemi concernenti lordinamento istituzionale ed amministrativo della Regione ed a formulare suggerimenti e proposte di riforme statutarie e regolamentari:

- per ladeguamento dellordinamento istituzionale e amministrativo della Regione Puglia nellobiettivo di rafforzare lessenziale carattere di istituto di democrazia politica secondo una efficace disciplina del tessuto delle autonomie locali;

- per lindividuazione di criteri procedimentali amministrativi che diano trasparenza e tempestività alla produzione degli atti gestionali della Regione e garantiscano il coordinamento delle iniziative;

- per il raccordo operativo delle rappresentanze elettive del potere locale con la più vasta e organica azione di riforma dello Stato.

2. La Commissione rassegna le sue conclusioni definitive al Presidente del Consiglio entro un anno dal suo insediamento] 



(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Art. 3

Funzionamento.(4) 


[1. Il Presidente del Consiglio regionale provvede allinsediamento della Commissione entro 15 giorni dalla sua formale costituzione. La Commissione nella prima riunione elegge il Presidente e un Vice Presidente.

2. Il Presidente presiede la Commissione e ne coordina i lavori.

3. Per il funzionamento e il supporto tecnico, la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio o regionale, giusta apposite decisioni adottate dallUfficio di Presidenza del Consiglio.

4. Le spese necessarie per il funzionamento graveranno sul bilancio del Consiglio regionale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni del regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili]

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] 



(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato A.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.