Legge Regionale 12 agosto 1988, n. 21 Istituzione dell' anagrafe degli interventi finanziari regionali.(1)
Art. 1Istituzione e finalità.(2) [1. Per consentire alla Regione Puglia lattuazione di quanto
disposto dallart. 3 del proprio statuto e per garantire il migliore impiego
delle risorse finanziarie disponibili verificandone, anche, i tempi di impegno e
di spesa, si istituisce presso lAssessorato regionale al bilancio lanagrafe
degli interventi finanziari posti a carico del bilancio regionale]
Art. 2Soggetti iscritti allanagrafe.(3) [1. Nellanagrafe di cui al
precedente articolo vanno iscritti - secondo le procedure previste dai
successivi articoli - tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte
erogazioni a carico del bilancio regionale, anche tramite gli Enti strumentali,
relative ai contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti e in genere
a tutti i trasferimenti e apporti di capitale verso i terzi.
2. Agli effetti del
finanziamento dellanagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che
beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito.
3. I soggetti iscritti
allanagrafe devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le erogazioni di
cui ai precedenti comma primo e secondo, il numero di codice fiscale e il comune
di domicilio fiscale e a trasmettere le relative variazioni non oltre il
quindicesimo giorno successivo allintervenuta variazione]
Art. 3Determinazione delle procedure discrizione.(4) [1. La Giunta regionale delibera, nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di entrata vigore della presente legge, le procedure
e le codificazioni necessarie al finanziamento dellanagrafe e conseguimento
delle finalità individuando, comunque, le principali categorie da contemplare
nel sistema che deve essere imperniato sulle caratteristiche soggettive,
economiche e territoriali del beneficiario e sui tempi delle fasi e procedure
della spesa]
Art. 4Pubblicità ed utilizzo dei dati dellanagrafe.(5) [1. I dati contenuti
nellanagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso lAssessorato
regionale al bilancio e sono a disposizione di ciascun Consigliere regionale a
norma dellart. 30 dello statuto; a norma dellart. 34 dello statuto, devono
essere esibiti innanzi alle Commissioni consiliari permanenti che ne facciano
richiesta.
2. I dati suddetti sono altresì
a disposizione dei cittadini che ne facciano motivata richiesta.
3. I dati contenuti
nellanagrafe sono comunque riprodotti in una relazione che lAssessore
regionale al Bilancio dovrà inviare al Presidente del Consiglio e ai Presidenti
delle Commissioni consiliari permanenti entro e non oltre il mese successivo
alla scadenza di ciascun quadrimestre solare.
In tale relazione dovranno
essere rilevate le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari,
larticolazione territoriale e la rapidità ed efficacia della spesa.
4. Le relazioni di cui al
precedente comma, se corredate da elaborazioni e studi, potranno essere oggetto
di pubblicazione previa intesa tra lUfficio ragioneria e lUfficio legislativo
del Consiglio regionale]
Art. 5Norma finanziaria.(6) 1. [Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente
legge, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 1988, approvato con legge regionale 11 febbraio 1988, n. 6: PARTE II -
SPESA
Variazione in
aumento:
- Cap. 0003642 ( cni)
Spese per l anagrafe degli interventi finanziari regionali LR ...
competenza 500.000.000, Cassa 500.000.000
Variazione in
diminuzione:
- Cap. 1020010 Fondo
per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione. Spesa corrente
2competenza 500.000.000, cassa 500.000.000
2. Per gli esercizi successivi,
si provvedera in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di
previsione.
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