Legge Regionale 17 gennaio 1988, n. 3
Modifiche art. 53 legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, come integrato con art. 7 legge regionale 19 aprile 1985, n. 19, concernente tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.
Articolo unico 1. Lassunzione di personale di cui allart. 53,
6° comma, della L.R.
19 dicembre 1983, n. 24, è definito in 12 unità.
2. Per lassunzione delle unità di personale in
eccedenza rispetto al numero individuato dallart. 53,
della L.R.
19 dicembre 1983, n. 24, lAmministrazione regionale si avvarrà della
graduatoria di merito del concorso bandito con D.P.G.R n. 199/1986.
3. La validità temporale della graduatoria di
merito richiamata al precedente comma è disciplinata dallultimo comma dellart.
13
della L.R.
13 marzo 1980, n. 16, concernente il trattamento giuridico ed economico del
personale regionale.