Legge Regionale 17 gennaio 1988, n. 4 Istituzione di Presidi multizonali di prevenzione.
Art. 1Finalità. 1. In attuazione dellart. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 la Regione
con la presente legge istituisce i Presidi multinazionali di prevenzione, ne
disciplina lorganizzazione e lattività e ne definisce il coordinamento con i
servizi delle UU.SS.LL. previsti dallart. 40,
comma primo, n. 1, lett. A, della L.R.
26 maggio 1980, n. 51.. (1)
TITOLO 1Istituzione, organizzazione e funzionamento
Art. 2Istituzione. 1. Il Piano sanitario regionale, in attuazione
dellarticolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determina i Presidi
multinazionali di prevenzione, nonché le sezioni specializzate da istituire, in
relazione alla ubicazione ed alla consistenza degli impianti industriali ed alla
peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di lavoro a
domicilio.
2. Nelle more dellapprovazione del Piano
sanitario regionale è istituito un Presidio multinazionale di prevenzione in
ciascun Comune capoluogo di Provincia.
3. I Comitati di gestione delle Unità sanitarie
locali, individuate come sedi dei Presidi multinazionali di prevenzione,
provvedono alla loro attivazione ed organizzazione secondo le modalità della
presente legge.
Art. 3Attribuzioni. 1. Il Presidio multinazionale di prevenzione:
a) provvede al controllo e alla tutela
delligiene ambientale e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali, nellambito di quanto previsto dal piano di cui al
successivo articolo 10;
b) esercita i compiti a carattere
laboratoristico e tecnico impiantistico connessi allesercizio delle funzioni
prevenzionali, trasferite alle Unità sanitarie locali, già attribuiti ai
laboratori di igiene e profilassi, alle sedi periferiche dei disciolti Ente
nazionale prevenzione infortuni e Associazione nazionale per il controllo della
combustione, nonché alle sezioni mediche e chimiche e ai servizi
antinfortunistici degli Ispettorati del lavoro;
c) svolge funzioni di supporto tecnico
specialistico:
- per i servizi di igiene pubblica, di
prevenzione sul territorio, di educazione sanitaria, di medicina legale e di
igiene e sicurezza del lavoro delle Unità sanitarie locali aventi sede
nellambito territoriale di competenza;
- per lesercizio delle funzioni di competenza
di Enti locali in materia di inquinamento ambientale, non rientranti fra quelle
di cui allart. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su richiesta degli
stessi.
2. Il Presidio multinazionale di prevenzione
partecipa allattuazione di programmi di formazione e di aggiornamento del
personale del servizio sanitario, nonché dei programmi di ricerca e di studio
nelle materie di specifica competenza.
3. Le funzioni del Presidio multinazionale di
prevenzione sono svolte in stretta collaborazione con i servizi delle Unità
sanitarie locali comprese nellambito di riferimento.
Art. 4Organizzazione del Presidio 1. Il Presidio multinazionale di prevenzione si
articola nei seguenti settori:
a) chimico-ambientale-tossicologico;
b) micro-bio-tossicologico;
c) fisico-ambientale;
d) impiantistico-antinfortunistico.
2. Per ogni settore di attività è previsto, in
pianta organica, un responsabile del livello apicale appartenente ai seguenti
profili professionali:
- Chimici per il settore sub a) del precedente
primo comma;
- Medici o Biologi per il settore sub b);
- fisici o ingegneri o chimici per il
settore sub c);
- ingegneri per il settore sub d).
3. Il Comitato di gestione affida la
responsabilità del Presidio, nellosservanza dei criteri previsti dallart. 8
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ad uno dei responsabili di settore, di
posizione funzionale apicale, per la durata di cinque anni.
4. Il responsabile del Presidio assicura il
coordinamento tra i vari settori nei quali il servizio multinazionale di
prevenzione è articolato e fa parte dei lavori dellufficio di direzione
dellUnità sanitaria locale.
5. Per lintero territorio regionale è istituito
presso il Presidio del Capoluogo della Regione il Settore documentazione e
informazione sui rischi e sui danni del lavoro del quale è responsabile un
Direttore amministrativo
Art. 5Settori. 1. Il settore chimico-ambientale è la struttura
tecnica per lesercizio delle attività di prevenzione e di controllo:
- dellinquinamento dellaria, dellacqua e del
suolo;
- delligiene e del lavoro;
- delligiene della produzione e della vendita
degli alimenti, delle bevande e dei mangimi dal punto di vista chimico
tossicologico e bromatologico;
- dei farmaci e dei cosmetici, sostanze
psicotrope e stupefacenti nonché dei Presidi sanitari.
2. È competente, inoltre a svolgere le attività
istruttorie e di controllo relative agli adempimenti previsti dalla legge 13
luglio 1966, n. 615 e del DPCM del 23.3.1983 e della legge 10 maggio 1976, n.
319 e successive norme di attuazione e modificazione.
3. Il settore micro-biotossicologico è la
struttura tecnica per lesercizio dellattività di prevenzione e di controllo
relativa a:
- igiene e tossicologia del lavoro;
- analisi micro-biologica degli alimenti e delle
bevande e esame sierologico e siero-biologico del personale addetto alla
produzione, manipolazione e vendita degli stessi;
- analisi micro-biologica dellambiente;
- diagnostica e profilassi delle malattie
infettive e parassitarie e delle tossinfezioni alimentari.
4. Il settore fisico-ambientale è la struttura
tecnica per lesercizio dellattività di prevenzione e di controllo relativa:
- allinquinamento acustico e alle vibrazioni;
- al microclima;
- alle radiazioni;
- alle ulteriori funzioni previste dallart. 10
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
5. Il settore impiantistico-infortunistico è la
struttura tecnica per lesercizio dellattività di prevenzione e di controllo
relativo:
- collaudi e verifiche di ascensori e
montacarichi;
- verifiche connesse allapplicazione del D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547;
- controlli sullapplicazione delle norme di
sicurezza per limpianto, lesercizio e la sorveglianza degli apparecchi di
pressione di vapore e a gas e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
- verifiche di prevenzione dei recipienti
adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, e delle cisterne
a pressione;
- verifiche di prevenzione sulle autocisterne
per il trasporto di liquidi infiammabili;
- prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, ivi comprese le prestazioni dei servizi medici, chimici e
antinfortunistici degli Ispettorati del lavoro.
6. Il Settore per la documentazione e
linformazione sui rischi e sui danni da lavoro, previsto dal comma 5 del
precedente art. 4 cura:
- la raccolta e la classificazione sistematica
delle informazioni in materia di prevenzione e di sicurezza in ambienti di vita
e di lavoro;
- le attività informative per
problemi-soluzioni;
- la produzione di materiale per le attività
formative;
- i collegamenti e i rapporti con le Università,
gli Enti e gli Istituti di ricerca operanti in materia e, in particolare, con
lIstituto superiore di sanità e lIstituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro.
7. Al Settore di cui al precedente comma hanno
diritto di accesso tutti i servizi multinazionali e gli operatori addetti.
8. Gli interventi di cui ai precedenti commi del
presente articolo sono svolti dai servizi delle UU.SS.LL. entro i limiti
consentiti dalle riserve statali di cui allart. 6 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833.
Art. 6Gruppi interdisciplinari. 1. Il lavoro allinterno del servizio
multinazionale di prevenzione è articolato su base interdisciplinare.
2. A tal fine il Comitato di gestione della
competente Unità sanitaria locale costituisce, su proposta del responsabile del
Presidio, tra il personale appartenente ai vari settori, gruppi di lavoro
permanente relativi alle seguenti materie:
- inquinamento dellaria;
- inquinamento dellacqua e del suolo;
- igiene degli alimenti e delle bevande;
- igiene e sicurezza del lavoro.
3. Possono essere costituiti, inoltre, gruppi di
lavoro finalizzati ad azioni specifiche e alla soluzione di particolari
problemi.
Art. 7Reperibilità del personale. 1. In ciascuno dei Presidi multinazionali di prevenzione, a supporto dei servizi
di igiene delle Unità sanitarie locali, devono essere assicurati in permanenza
turni prefestivi, festivi e notturni di reperibilità del personale.
Art. 8Conferenza di Presidio. 1. Lorganizzazione del lavoro del Presidio
multinazionale di prevenzione si ispira al principio della partecipazione degli
operatori, della interdisciplinarietà degli interventi e del collegamento con i
servizi di igiene pubblica delle Unità sanitarie locali comprese nellambito
territoriale di riferimento del Presidio.
2. Il Coordinatore del Presidio multinazionale
presiede e convoca, con cadenza almeno bimestrale, la conferenza del Presidio,
alla quale partecipano i responsabili delle sezioni e gruppi di lavoro
interdisciplinari.
3. La conferenza esamina i problemi connessi
alla organizzazione del lavoro, alla individuazione dei gruppi interdisciplinari
permanenti e temporanei ed al collegamento tra i medesimi, nonché alla
formulazione di proposte di piani di intervento da sottoporre al Comitato di
gestione della Unità sanitaria locale.
4. Alla formulazione delle proposte di piano di
cui al precedente comma sono invitati i responsabili dei servizi di igiene
pubblica e di igiene e sicurezza del lavoro delle Unità sanitarie locali
comprese nellambito territoriale.
Art. 9Comitato tecnico. 1. Per ogni Presidio multinazionale di
prevenzione è costituito un comitato tecnico composto dal responsabile del
Presidio e dai responsabili di settore, nonchè dai responsabili dei gruppi di
lavoro permanenti e dai responsabili dei servizi sanitari dellUnità sanitaria
locale, previsti dallart. 40,
comma primo, lett. A e D della L.R.
26 maggio 1980, n. 51.
2. È presieduto dal responsabile del servizio o,
in caso di assenza o di impedimento, dal responsabile di settore con maggiore
anzianità di servizio.
3. È convocato dal Presidente almeno ogni due
mesi o quando ne faccia richiesta il Presidente del Comitato di gestione o
almeno due responsabili di settore.
4. Il Comitato tecnico assicura il coordinamento
e linterdisciplinarietà degli interventi e formula proposte in ordine agli
acquisti delle apparecchiature e degli strumenti, alle attività formative e
informative degli operatori, alle modalità di collaborazione con gli Enti ed
istituti di cui al precedente art. 5.
Art. 10Piano annuale di attività. 1.Su proposta del Comitato tecnico previsto dal
precedente art. 9, i Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali
territorialmente competenti definiscono entro il 31 gennaio di ogni anno il
Piano di lavoro del servizio multinazionale di prevenzione, sentite le Unità
Sanitarie Locali interessate ai sensi e con le modalità previste dallart. 28
della L.R.
26 maggio 1980, n. 51.
2. Il piano annuale indica, in coerenza con il
Piano sanitario regionale, obiettivi, priorità e mezzi.
3. I Piani annuali di attività e dei servizi
multinazionali di prevenzione sono trasmessi alla Regione tramite lAssessorato
regionale alla sanità.
4. La Giunta regionale verifica la coerenza con
il Piano sanitario regionale ed emana gli atti necessari al loro coordinamento.
Art. 11Aggiornamento permanente del personale. 1. Il Comitato di gestione dellUnità sanitaria
locale competente, sentito il Comitato tecnico propone, entro il 31 gennaio, il
piano annuale di aggiornamento del personale del servizio di prevenzione e del
personale dei servizi sanitari di cui allart. 40, primo comma, lett. A e D
della L.R.
26 maggio 1980, n. 51 come sostituto dellart. 17 della L.R.
26 maggio 1982, n. 23 da attuarsi in collaborazione con le Università e gli
Istituti di ricerca.
2. Il Consiglio regionale approva entro il 31
marzo il Piano regionale annuale di aggiornamento previsto dal precedente comma.
Art. 12Attività per conto terzi. 1. I Presidi multinazionali di prevenzione
possono eseguire accertamenti e indagini per conto di terzi, compatibilmente con
lassolvimento dei compiti istituzionali, con oneri a completo carico dei
richiedenti.
2. Le tariffe per le prestazioni, fatte salve
quelle specificatamente stabilite da norma di legge, sono determinate dalla
Giunta regionale, su proposta dellAssessore alla sanità, sentita la competente
Commissione consiliare.
3. Le tariffe sono sottoposte a revisione
triennale.
4. In attesa delle tariffe per le prestazioni
rese per conto di terzi richiedenti, si applicano quelle vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 13Regolamento. 1. Le Unità sanitarie locali sedi di presidio multinazionale di prevenzione,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano il
regolamento del presidio stesso, sulla base di un regolamento tipo adottato
dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 14Gestione e finanziamento. 1. La gestione del Presidio multinazionale di
prevenzione è attribuita alla Unità sanitaria locale nel cui territorio è
ubicato.
2. Valgono, in quanto applicabili, le norme
stabilite dalle leggi regionali sulla organizzazione, sul funzionamento e sulla
contabilità delle Unità sanitarie locali, in particolare per quanto concerne:
a) il collegamento funzionale ed il
coordinamento con i presidi ed i servizi delle Unità sanitarie locali
interessati;
b) gli indirizzi di gestione del Presidio e le
procedure per lacquisizione degli elementi idonei ad accertarne lefficienza
operativa.
3. Presso ogni Presidio può essere istituito un
fondo di cassa per esigenze economali, gestito sotto la responsabilità del
responsabile del Presidio, con obbligo di rendicontazione al competente servizio
dellUnità sanitaria locale.
4. Al finanziamento della gestione dei servizi
multinazionali di prevenzione, sino allapprovazione della L.R. prevista dal
quarto comma dellart. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 provvede
annualmente, con delibera, il Consiglio regionale entro il 31 dicembre.
5. In sede di riparto del fondo sanitario, sono
attribuite alle Unità sanitarie locali che gestiscono i Presidi multinazionali
di prevenzione, con vincolo di destinazione, quote specifiche secondo le
seguenti priorità:
a) costituzione presso ciascun Presidio
multinazionale di prevenzione di tutti i settori operativi;
b) graduale potenziamento degli organici, al
fine di pervenire al completamento degli stessi secondo le prescrizioni della
presente legge nello arco di un triennio;
c) adeguamento delle attrezzature e delle
apparecchiature tecniche necessarie per lesercizio dei compiti istituzionali.
6. Ai sensi dellart. 18 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 lUnità sanitaria locale destinataria del finanziamento è obbligata
alla tenuta dellapposito conto di gestione allegato al conto generale di
gestione.
Art. 15Attività ispettiva di controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 1. Per quanto previsto dallart. 27 del D.P.R.
24 luglio 1977 n. 616, su proposta del Presidente della Giunta regionale, previa
indicazione del Comitato di gestione, il Prefetto stabilisce quali operatori del
servizio di prevenzione o dei servizi di ciascuna Unità sanitaria locale
assumono la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria in relazione alle
funzioni ispettive e di controllo esercitate al fine dellapplicazione della
legislazione sulla sicurezza del lavoro.
2. In virtù dellart. 21 della legge 23 dicembre
1978 n. 883, al personale di cui al precedente comma sono riconosciuti i poteri
di accesso e di diffida previsti dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n.
520.
3. Contro i provvedimenti adottati dal personale
ispettivo nellesercizio delle funzioni previste dal precedente comma è ammesso
ricorso al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste
dallapposito regolamento, da approvarsi da parte del Consiglio regionale entro
6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16Funzioni di vigilanza 1. Ciascun Presidio multinazionale di
prevenzione dispone di un nucleo operativo di vigilanza ed ispezione da adibire,
unitamente al personale dei settori operativi, alla esecuzione dei compiti
affidati dalla legge alla esclusiva competenza dei Presidi.
2. Lattività di cui al precedente comma viene
espletata secondo le direttive dei responsabili dei settori competenti.
3. Gli operatori dei Presidi multinazionali di
prevenzione addetti alle attività di vigilanza e di ispezione in materie di
igiene ambientale e di igiene degli alimenti e bevande accedono alle private per
lesercizio delle funzioni e delle mansioni a loro attribuite e hanno diritto di
verificarne le condizioni e le situazioni, nonchè di raccoglierne i campioni, i
dati e le informazioni necessarie allespletamento dei loro compiti.
4. Gli operatori di cui al precedente comma sono
muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente del Comitato di
gestione della Unità sanitaria locale che gestisce il Presidio.
Art. 17Beni. 1. I beni e le attrezzature già appartenenti ai laboratori provinciali di igiene
e profilassi, allE.N.P.I. e allA.N.C.C. sono trasferiti ai Comuni nei quali
hanno sede, con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali che li
utilizzano per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Servizio
multinazionale di prevenzione.
Art. 18Norme di attuazione. 1. In attuazione della norma di cui al secondo comma del precedente art. 2, i
Consigli comunali delle Città di Bari e Taranto individuano lUnità sanitaria
locale sede del Presidio multinazionale di prevenzione entro 30 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge. Scaduto inutilmente il predetto termine,
vi provvede la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
TITOLO 2Disposizioni finali
Art. 19Commissione per la protezione delle radiazioni ionizzanti. 1. La Commissione per la protezione sanitaria
della popolazione dalle radiazioni ionizzanti previste dallart. 89 del D.P.R.
13 febbraio 1964, n. 185 è costituita presso il settore fisico ambientale dal
servizio multinazionale di prevenzione, con competenza per tutto lambito
territoriale del servizio.
2. È composta dal responsabile del settore
fisico-ambientale, che la presiede, e da un laureato in Medicina, specialista in
Radiologia, da un esperto, incluso nellelenco nominativo previsto dallart. 71
del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e da un medico specialista in Igiene
pubblica o in Medicina del lavoro o da un medico iscritto nellelenco dei medici
autorizzati ai sensi dellart. 76 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
3. La Commissione è integrata di volta in volta
dal responsabile del servizio di Igiene pubblica della Unità sanitaria locale
territorialmente interessata.
4. Le funzioni di Segretario sono esercitate da
un dipendente amministrativo di ruolo del profilo professionale di Direttore
amministrativo.
5. La Commissione ha funzione consultiva e dura
in carica tre anni. I componenti sono nominati dal Comitato di gestione
dellUnità sanitaria locale competente territorialmente.
6. Espone i pareri richiesti dalla normativa
vigente anche ai fini del rilascio del nulla-osta contemplato dallart. 102 del
D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185
7. La Commissione presta ogni consulenza ai
Sindaci e alle Unità sanitarie locali in ordine alla protezione della
popolazione dai rischi delle radiazioni ionizzanti.
Art. 20Norme transitorie. 1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Unità Sanitarie
Locali competenti, approva le piante organiche provvisorie dei Presidi
multinazionali di prevenzione istituiti ai sensi del comma 2 del precedente art.
2. Il Piano sanitario regionale determinerà gli standards definitivi del
personale addetto ai Presidi di cui alla presente legge.
2. Fino a quando non saranno istituiti presso
ciascun Presidio multinazionale di prevenzione tutti i settori operativi, rimane
ferma la competenza territoriale preesistente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Fino alla nomina dei responsabili dei settori
di attività fisico - ambientale, le Commissioni per la protezione sanitaria
della popolazione dalle radiazioni ionizzanti sono presiedute dai responsabili
dei presidi multinazionali di prevenzione.
4. Ove i servizi di igiene pubblica, di
prevenzione sul territorio e di igiene e sicurezza del lavoro non siano in grado
di provvedere a tutte le funzioni di loro competenza, le Unità sanitarie locali
interessate si avvalgono della collaborazione del Presidio multinazionale di
prevenzione per i tempi strettamente necessari a coprire eventuali carenze.
5. Tutto il personale già in servizio presso
Enti, servizi ed uffici le cui funzioni sono riorganizzate nei Presidi di cui
alla presente legge è inquadrato nella pianta organica degli stessi ai sensi
dellart. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
6. Il piano annuale di attività di cui al
precedente art. 10 deve prevedere il pieno utilizzo di tutto il personale del
Presidio allo scopo di assicurare il servizio di sorveglianza igienica anche nel
territorio delle Unità sanitarie locali particolarmente carenti di personale di
vigilanza.
Art. 21Norme finali. 1. Il personale in servizio presso lAssessorato
alla sanità addetto allesercizio delle funzioni in materia di igiene pubblica,
igiene ambientale ed igiene e sicurezza del lavoro può chiedere, entro il
termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario, secondo
le tabelle di equiparazione fissate nellallegato 2) del D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 716 e conformemente alle modalità di iscrizione del restante personale
del servizio sanitario, sulla base della qualifica funzionale posseduta alla
data del 20 dicembre 1979.
2. Il personale che ne fa richiesta, a norma del
precedente comma, è assegnato allUnità sanitaria locale da cui sarà gestito il
Presidio multinazionale di prevenzione del capoluogo regionale.
Art. 22Diritto allinformazione in tema di ambiente e sanità
pubblica. 1. Sono a disposizione dei cittadini i dati e
gli elementi conoscitivi relativi allinquinamento igienico, fisico, biologico e
di terra, acqua, aria, alimenti e bevande, nonché quelli relativi alle aziende a
rilevante potenziale di rischio per la salute pubblica, raccolti ed elaborati da
organi, servizi ed uffici della Regione, dagli Enti da essa dipendenti, nonché
dagli Enti locali delegatori di funzioni amministrative regionali, nelle materie
ad essi delegate.
2. La norma di cui al comma precedente non si
applica agli atti coperti da segreto istruttorio o da obbligo di riservatezza
stabilito per legge ai fini del rispetto dei diritti costituzionali del
cittadino.
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