Legge Regionale 17 gennaio 1988, n. 5
Integrazione legge regionale 17 luglio 1979, n. 42 «Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale».(1)
Art. 1(2)
[1. Al personale regionale
destinato con provvedimento formale alle segreterie particolari, costituite ai
sensi degli articoli 9, 21 e 23 della LR
25/ 3/ 1974, n. 18, ed alle Segreterie dei Gruppi consiliari e dovuta la
indennita di missione ed il rimborso delle spese, sulla base della normativa
regionale vigente, per i primi 240
giorni, quando il servizio viene prestato fuori dalla sede abituale di servizio
e di residenza.
2. Trascorso tale periodo, il
personale potra continuare a prestare la propria attivita presso le segreterie
particolari e dei Gruppi consiliari, senza ulteriore onere a carico della
Regione.]