Legge Regionale 11 febbraio 1988, n. 7 Norme integrative alla legge regionale 18 febbraio 1987, n. 7 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 1987- 89 (Legge finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell' ambiente e lo sviluppo delle attivita' produttive.(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B Art. 1(2) [L articolo 3 della L. R. 18/
2/ 1987, n. 7 e così sostituito:
1. Gli interventi devono
assicurare, anche attraverso una maggiore diffusione delle innovazioni
tecnologiche e della formazione professionale, elevate ricadute in termini di:
- espansione e riqualificazione
dell occupazione;
- riequilibrio
territoriale;
- promozione, organizzazione e
razionalizzazione della conoscenza ambientale.
2. Gli interventi, fermo
restando che le strutture e/ o le infrastrutture realizzate saranno destinate
alla proprieta pubblica, devono riguardare, nel rispetto degli obiettivi
configurati e delle competenze regionali, le seguenti azioni
organiche:
A) DIFESA, RECUPERO E
FRUIBILITA DELL AMBIENTE
A. 1 Tutela, riqualificazione e
fruibilita delle aree costiere;
A. 2 Costituzione,
estendimento, riqualificazione e fruibilita di aree boschive e/ o aree di
particolare pregio ambientale e naturale;
A. 3 Riqualificazione di
sistemi di funzioni urbane all interno delle aree ad alta densita demografica,
da realizzarsi anche attraverso una rete di sistemi telematici per la
programmazione del recupero socio - tecnico del patrimonio edilizio e della
manutenzione;
A. 4 Recupero, salvaguardia e
potenziamento della fruibilita dei beni storico -
artistici.
B) SOSTEGNO ALLE ATTIVITA
PRODUTTIVE
B. 1 Costituzione,
riqualificazione ed espansione di aree attrezzate e piani di insediamento
produttivi, complessivi di urbanizzazioni primarie e secondarie, rustici
aziendali, strutture per i servizi comuni e reali alle imprese con destinazione
d uso vincolate alle attivita produttive;
B. 2 Destagionalizzazione dei
flussi turistici attraverso l ammodernamento e riqualificazione dei servizi,
delle strutture e delle infrastrutture, con particolare riferimento alla nautica
da diporto e alla attivita di promozione ad esse connesse;
B. 3 Potenziamento della
commercializzazione dei prodotti regionali, con particolare riferimento ai
prodotti agro - alimentari e zootecnici, attraverso la riqualificazione di
strutture, infrastrutture e servizi finalizzati al sostegno sul mercato e
miglioramento delle qualita e varieta della produzione.
3. I progetti, corredati da
parere favorevole dell ente locale competente, comprendono gli interventi
funzionali alla realizzazione degli obiettivi, inclusa la gestione delle
attivita, assicurata e garantita dal soggetto proponente per un periodo almeno
sufficiente a raggiungere l equilibrio finanziario dell attivita di gestione.
Priorita verra assegnata ai progetti le cui gestioni vengano assicurate da
imprenditoria giovanile in forma cooperativa o privata e siano localizzate nelle
aree delle Comunita Montane, nonche in quelle individuate come depresse dalla
legge statale 26- 6- 1965, n. 717.]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 2(3) [Il quinto comma dell art. 5
della L. R. 18- 2- 1987, n. 7 viene così ridefinito:
Allo scopo di
assicurare ampie e immediate ricadute territoriali, gli interventi devono
coinvolgere ambiti sovracomunali, quando non si riferiscano esclusivamente al
tessuto delle aree urbane, ad alta densita demografica; dovranno inoltre avere un importo complessivo
tra 10 e 30 miliardi di lire e completarsi entro un periodo massimo di quattro
anni .]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 3(4)
(4) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 4(5) [Il settimo comma dell art. 5
della L. R. 18- 2- 1987, n. 7 e così sostituito:
Gli interventi
proposti devono essere presentati entro e non oltre 70 giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge . ]
(5) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 5(6) [Il primo comma dell art. 8
della L. R. 18- 2- 1987, n. 7 e così
sostituito:
Il nucleo di
Valutazione, la cui attivita e svolta presso l Assessorato alla
Programmazione, e composto da:
- tre funzionari dirigenti del
Settore Programmazione;
- un funzionario dirigente
dell Assessorato al Bilancio;
- quattro esperti esterni all
Amministrazione regionale in grado di assicurare specifiche competenze tecnico -
scientifiche nelle aree economico - sociale, urbanistico - territoriale,
metodologico - statistica e giuridico - amministrativa .]
(6) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 6(7) [Il terzo comma dell art. 8
della L. R. 18- 2- 1987, n. 7 e così
sostituito:
I componenti del
Nucleo di Valutazione per l anno 1988 sono nominati dalla Giunta regionale, su
proposta degli Assessori competenti, entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge finanziaria in riferimento .
Il quinto comma dell art. 8
della L. R. 18- 2- 1987, n. 7 e soppresso.]
(7) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 7(8) [Al fine di contribuire ad
erogare ed elevare il contenuto propositivo dei progetti, la Regione promuove,
nel rispetto della normativa vigente, attività di assistenza tecnica in favore
dei soggetti attuatori di cui allart. 4 della L.R. 18 febbraio 1987, n. 7] .
(8) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 8(9)
(9) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 9(10) [Al fine di ridurre i rischi
delle iniziative di investimento ed ottimizzare il progetto di intervento
cogliendo opportunità che si possano presentare in sede di esecuzione, la
Regione attiva, con riferimento ai propri progetti finanziati ai sensi della
presente legge, specifici sistemi di monitoraggio.
I costi di tale attività, da
definire nel rispetto della normativa di cui alla L.R. 12 agosto 1981, n. 45, costituiscono onere a carico
dei concessionari] .
(10) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 10(11) [L art. 12 della L. R.
18.2.1987, n. 7 e così sostituito:
1. Per il finanziamento dei
progetti di cui alla presente legge e istituito il Cap. 0004195 Fondo
per interventi straordinari per la tutela dell ambiente e lo sviluppo delle
attivita produttive>> del bilancio regionale per l esercizio finanziario
1988, con una dotazione di lire 100 miliardi per l anno 1988 e una previsione
di spesa di lire 150 miliardi per l anno 1989.
2. A tale fondo affluiranno i
contributi comunitari concessi dalla CEE per i progetti regionali, nonche i fondi aggiuntivi ordinari e straordinari
dello Stato in favore delle Regioni
destinati al perseguimento degli
obiettivi fissati nella presente legge.
3. Tali risorse andranno a
integrare la previsione di spesa per l anno 1989 sopra indicata per il
finanziamento di altri progetti nei campi di intervento previsti nella presente
legge .]
(11) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 11(12) [I progetti, presentati ai
sensi della presente legge e risultati idonei ma non finanziati, acquisiscono
priorità ai fini della proposta al Consiglio di inserimento nei piani annuali
dellintervento straordinario ex legge n. 64/1986 da parte della Regione, tenuto
conto del contributo regionale sulle spese di progettazione sostenute.
I progetti risultati non idonei
ai sensi della presente legge, ma che comunque presentano caratteristiche
tecniche di fattibilità, possono altresì essere acquisiti dalle Amministrazioni
competenti per territorio, previo assenso del soggetto proponente, ai fini della
richiesta di inserimento nei piani, programmi e proposte di intervento regionali
per accedere a finanziamenti extraregionali; anche a tali proposte la Regione
assegna valenza prioritaria nellambito dei suddetti strumenti programmatici] .
(12) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 12(13) [L art. 5 della L. R.
18.2.1987, n. 7 e così sostituito:
Al Bilancio di
previsione della Regione Puglia per l esercizio finanziario 1988 sono
introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
Variazioni in
aumento
Cap. 5121000 Mutui
passivi
Bil. comp. +
50.000.000.000
Bil. cassa +
50.000.000.000
Cap. 1010100 Presunto
saldo finanziario attivo
Bil. comp. +
50.000.000.000
USCITA
Variazione in
aumento
Cap. 0004195 Fondo per
interventi straordinari per la tutela
dell ambiente e lo sviluppo delle attivita produttive
Bil. comp. +
100.000.000.000
Bil. cassa +
50.000.000.000]
(13) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Art. 13Mutuo.(14) [Per far fronte al disavanzo
esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza limpegno e il totale
delle entrate che si prevede di accertare nel corso dellesercizio 1988 entro i
limiti di cui al primo comma dello art. 46 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 la Regione Puglia è autorizzata
a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire
50.000.000.000, relativi alla presente legge.
I mutui saranno stipulati ad un
tasso effettivo del 16,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima
dellammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.
È autorizzata a tal fine
liscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di
previsione della spesa e della entrata del bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 1988.
La Giunta regionale è
autorizzata a provvedere allassunzione dei mutui predetti con propri atti
deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla
presente legge.
Il pagamento delle annualità di
ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante
linclusione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei
mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via
sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a
favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di
interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad
accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro
pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli
adempimenti di cui ai precedenti commi.
Lonere relativo alle rate di
ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, comprensivo dei
corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue £ 5.400.000.000 a partire
dallesercizio finanziario 1989.
Esso farà carico ad appositi
capitoli di spesa che verranno iscritti distinti per quota di rimborso del
capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal 1989.
Nel caso in cui, in sede di
contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del
presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal quinto comma, o
che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel
tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi
corrispondenti sullentità degli stanziamenti annui, così come la diversa
decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di
bilancio.
Le spese per lammortamento dei
mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi,
rientrano tra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti
dellart. 46 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17.
La contrazione del mutuo di cui
al presente articolo è subordinata alla approvazione del rendiconto della
Regione per il 1986, ai sensi dellart.46 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 .
(14) Legge abrogata dalla l.r. 28/98, allegato B
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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