Legge Regionale 11 marzo 1988, n. 8 Disciplina per l' utilizzazione del marchio di origine e qualita' per l' intervento in favore dei consorzi volontari di valorizzazione economica dei prodotti agro - zootecnici pugliesi.
Art. 11. La Regione Puglia, allo scopo di valorizzare la produzione
agro - zootecnica pugliese e favorire il piu vasto collocamento della stessa
sui mercati nazionali ed esteri, ferma restando la competenza statale ad
adottare i provvedimenti di riconoscimento, prevede l adozione di apposito
marchio di origine e di qualita da applicarsi su prodotti che, per sistema di
lavorazione, zona di produzione ed intrinseche caratteristiche, offrano garanzia
al consumatore. 2. La Regione Puglia, favorisce, altresì, la costituzione di
Consorzi volontari di produttori che assumono come scopo la valorizzazione
commerciale di prodotti agro - zootecnici, con denominazione di origine o
tipica, attraverso l applicazione su medesimi di apposito marchio di
qualita.
3. Gli obiettivi di cui al precedente comma sono estesi anche
alle Associazioni dei produttori agricoli legalmente riconosciute a norma della
legge regionale 1.2.1982
n. 7.
Art. 21. Per l attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge la Regione si avvale dell ERSAP, che li esegue sulla base di direttive
emanate dalla Giunta regionale, in applicazione di specifici programmi annuali e
pluriennali, adottati dalla medesima Giunta, sentita la competente Commissione
consiliare permanente, concernenti:
a) i tipi di prodotti da ammettere all uso del contrassegno
regionale;
b) i criteri da seguire per l effettuazione dei controlli
preventivi e successivi alla concessione dell uso del marchio.
Art. 31. Presso l ERSAP e istituito l Ufficio tecnico scientifico
a cui e demandato il compito di esprimere pareri:
a) sulle istanze presentate dagli interessati tendenti ad
ottenere l uso del contrassegno regionale e sulle eventuali proposte di revoca
dell uso dello stesso;
b) sulla misura dei diritti di marchiatura da porre a carico
delle ditte richiedenti l uso del marchio;
c) sulle istanze presentate dai soggetti indicati nel
precedente articolo 1 intese ad ottenere i benefici previsti dalla presente
legge.
2. L Ufficio tecnico scientifico di cui al precedente comma
puo avvalersi, per lo svolgimento dei suoi compiti, di esperti scelti tra i
titolari delle cattedre delle facolta di Agraria e di Economia e Commercio
delle Universita Pugliesi e tra i direttori degli Istituti di sperimentazione
agraria operanti in Puglia.
Art. 41. L ERSAP, su richiesta delle ditte interessate, concede l
uso del marchio regionale.
2. L ERSAP controlla periodicamente, mediante indagine a
campione, la produzione per la quale tale autorizzazione e stata concessa.
3. L autorizzazione e subordinata alla stipula di apposito
disciplinare nel quale verranno stabiliti gli obblighi e le responsabilita dei
richiedenti. 4. Per l esecuzione dei controlli da effettuarsi sui luoghi di
produzione di consumo, l ERSAP si avvale, oltre che delle proprie strutture, di
altri organismi a carattere pubblicistico operanti nel settore interessato.
5. All uopo l ERSAP e autorizzato a stipulare apposite
convenzioni con gli Enti e Istituti predetti.
6. Qualora dai controlli effettuati risulti che i prodotti non
rispondono alle caratteristiche per le auli il marchio e stato concesso, l
ERSAP revoca l autorizzazione all uso del contrassegno.
7. Avverso la revoca puo essere avanzato, entro trenta giorni
dalla data della comunicazione della delibera dell ERSAP, ricorso alla Giunta
regionale, la quale decide in via definitiva.
8. Analogo ricorso puo essere avanzato avverso il rigetto
dell istanza tendente ad ottenere l autorizzazione all uso del contrassegno.
9. I provvedimenti di autorizzazione e di revoca dell uso del
marchio sono pubblicati, per estratto, a cura dell ERSAP, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 51. Il contrassegno del marchio di origine e di qualita e
fissato con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il marchio e registrato a cura dell ERSAP, secondo le
vigenti norme di legge in materia; sia agli effetti nazionali che a quelli
internazionali.
Art. 61. Le spese per l applicazione del marchio e per i controlli
sono a totale carico della Regione.
2. La misura dei diritti da pagarsi sara fissata dalla Giunta
regionale.
Art. 71. L ERSAP e autorizzato a concedere ai Consorzi di
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli gia costituiti o da
costituirsi, alle Associazioni di produttori agricoli legalmente riconosciute
a norma della L.R.
1/ 2/ 1982, n. 7 ed ai Consorzi volontari, contributi per agevolare la
costituzione ed il funzionamento qualora si propongano la valorizzazione
commerciale dei prodotti agro - zootecnici con denominazione di origine o
tipica, dotandosi di apposito marchio di qualita.
2. I contributi di cui al precedente comma non sono cumulabili
con altri incentivi concessi allo stesso titolo.
3. L importo del contributo e pari al 75% delle spese
ammissibili per la costituzione ed e rapportato per il funzionamento al valore
dei prodotti commercializzati con il marchio consortile di qualita, nella
misura che annualmente sara fissata dalla Giunta regionale.
Art. 81. L ERSAP e autorizzato ad attivare una organica campagna pubblicitaria a
carattere poliennale per la divulgazione, sia in Italia che all estero, della
immagine e delle funzioni del marchio regionale di origine e di qualita e per
ogni informazione relativa allo stesso.
Art. 91. Per il finanziamento degli
interventi previsti dalla presente legge e istituito apposito capitolo recante
la denominazione: << Finanziamento all
ERSAP per l attuazione della legge relativa al marchio regionale di origine e
di qualita e ai Consorzi di valorizzazione commerciale dei prodotti agro -
zootecnici pugliesi. 2. Allo stanziamento di L.
100.000.000 per l esercizio finanziario 1988 si provvede con variazione in
diminuzione di pari importo dal cap. 0131080 del Bilancio
regionale.
3. All onere per gli anni
successivi si provvedera con gli stanziamenti che saranno determinati dal
Consiglio regionale in sede di approvazione del Bilancio.
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